giovedì 18 aprile 2019

L'apprendista ha diritto a i trattamenti d'integrazione salariale? 



Art. 2 Dlgs 148 del 2015

1. Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.


2. Gli apprendisti di cui al comma 1, che sono alle dipendenze di imprese per le quali trovano applicazione le sole integrazioni salariali straordinarie, sono destinatari dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, limitatamente alla causale di intervento per crisi aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b). Nei casi in cui l'impresa rientri nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie, oppure delle sole integrazioni salariali ordinarie, gli apprendisti di cui al comma 1 sono destinatari esclusivamente dei trattamenti ordinari di integrazione salariale.


3. Nei riguardi degli apprendisti di cui al comma 1 sono estesi gli obblighi contributivi previsti per le integrazioni salariali di cui essi sono destinatari. Restano fermi gli obblighi di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Alle contribuzioni di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.


4. Alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.


mercoledì 17 aprile 2019

Come sono state integrate le collaborazioni organizzate dal committente previste dal Dlgs 81 del 2015  dal DL 2018 n. 87?





Art. 2. Collaborazioni organizzate dal committente

1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.


2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:

a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; 
d-bis) alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367; 
d-ter) alle collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74*


3. Le parti possono richiedere alle commissioni di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la certificazione dell'assenza dei requisiti di cui al comma 1. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

4. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.



*Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

martedì 16 aprile 2019

Come si determina il danno biologico differenziale?


Cass. 11/04/2019, n. 10230

In tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, va operato un computo per poste omogenee, sicché dall'ammontare complessivo del danno biologico deve essere detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, ex art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale.

lunedì 15 aprile 2019

L'Inps può contestare l'accertamento del TFR effettuato in sede fallimnetare?



Tribunale Frosinone Sez. lavoro Sent., 24/01/2019

L'esecutività dello stato passivo che abbia accertato in sede fallimentare l'esistenza e l'ammontare d'un credito per TFR in favore del dipendente dell'imprenditore dichiarato fallito importa, ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2, il subentro dell'INPS nel debito del datore di lavoro insolvente, senza che l'istituto previdenziale possa in alcun modo contestarne l'assoggettabilità alla procedura concorsuale e l'accertamento ivi operato, al quale resta vincolato sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur.

venerdì 12 aprile 2019

Da quando decorre prescrizione contributi?


Cass. 09/04/2019, n. 9865

Nella materia previdenziale il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della stessa legge e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Di talché va escluso il diritto dell'assicurato a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere la retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa per il periodo coperto da prescrizione, non rilevando, peraltro, l'eventuale inerzia della Cassa stessa nel provvedere al recupero delle somme corrispondenti alle contribuzioni. Il credito contributivo ha, invero, una sua esistenza autonoma, che prescinde dalla richiesta di adempimento fattane dall'ente previdenziale ed insorge nello stesso momento in cui si perfeziona il rapporto (o l'attività) di lavoro, che ne costituisce il presupposto; da tale momento decorre il relativo termine di prescrizione.

giovedì 11 aprile 2019



Per l'intervento del fondo di garanzia occorre l'ammissione allo stato passivo in caso di fallimento?




Cass. 05/04/2019, n. 9670

In caso di fallimento del datore di lavoro, il pagamento del trattamento di fine rapporto da parte del fondo di garanzia richiede, in base all'art. 2, della legge n. 297 del 1982, che il lavoratore assolva all'onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa di fallimento e che il suo credito è stato ammesso allo stato passivo, senza che questo requisito possa essere escluso a seguito della dimostrazione, da parte del lavoratore, che la mancata insinuazione nel passivo fallimentare del suo credito è addebitabile alla incolpevole non conoscenza da parte sua dell'apertura della procedura fallimentare, poiché la legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942) contiene una serie di disposizioni che assicurano ai terzi la possibilità di conoscenza in relazione ai diversi atti del procedimento e svolgono, quindi, la funzione di una vera e propria pubblicità dichiarativa.

mercoledì 10 aprile 2019

Che regime di tassazione hanno le stock option?

Cass. civ. Sez. V, 05/04/2019, n. 9604

In tema di IRPEF, l'art. 48, comma 2, lett. g-bis), del D.P.R. n. 917 del 1986 (nella numerazione anteriore a quella introdotta dal D.Lgs. n. 344 del 2003), relativa ai criteri di tassazione delle cd. stock option, prevede la regola generale dell'assoggettamento del valore conseguito dal lavoratore mediante l'esercizio del diritto di opzione al regime ordinario previsto per i redditi da lavoro dipendente, salva l'esclusione dal reddito imponibile, nel caso in cui al lavoratore medesimo l'opzione sia stata riconosciuta al valore corrente delle azioni al momento dell'offerta, perseguendo il legislatore l'obiettivo di evitare che, con l'attribuzione del diritto di opzione a prezzi inferiori al valore di mercato delle azioni, siano corrisposti al dipendente compensi non soggetti a tassazione.