lunedì 3 dicembre 2018

Quando gli insulti verso il superiore gerarchico possono costituire giusta causa di licenziamento?


Cass. 21/03/2016, n. 5523

Deve ritenersi legittimo il licenziamento per giusta causa intimato ad un lavoratore che, con l'aggravante della recidiva, a seguito della richiesta della restituzione di una somma danaro, per errore rimborsata due volte a titolo di spese di carburante, insulti con epiteti ingiuriosi l'amministratore delegato al cospetto del cassiere e di altri dipendenti del datore di lavoro.

Nel caso, come anticipato nello storico di lite, la Corte d'appello ha desunto la gravità dell'addebito e la sua idoneità a costituire giusta causa di licenziamento da una serie di circostanze, quali in particolare la gravità dell'insulto rivolto al superiore gerarchico, la sostanziale assenza di giustificazioni in capo alla lavoratrice, che si stava finalmente conformando, alla seconda richiesta, ad adempiere ad una restituzione dovuta, la pronuncia "a freddo" delle parole di fronte ad un collega estraneo ad ogni ragione di malanimo ed infine la ricomprensione della fattispecie (non nell'ipotesi dell'insubordinazione di cui all'art. 229 del CCNL, ma) nella condotta prevista come giusta causa dall'art. 225, oltre alla recidiva reiterata formalmente contestata.

3.3. Tale valutazione non si pone in contrasto con i consolidati standars valutativi, considerato che questa Corte ha già affermato che l'esercizio da parte del lavoratore del diritto di critica delle decisioni aziendali, sebbene sia garantito dagli artt. 21 e 39 Cost., incontra i limiti della correttezza formale che sono imposti dall'esigenza, anch'essa costituzionalmente garantita (art. 2 Cost.), di tutela della persona umana, sicchè, ove tali limiti siano superati, con l'attribuzione all'impresa datoriale od ai suoi rappresentanti di qualità apertamente disonorevoli, di riferimenti volgari e infamanti e di deformazioni tali da suscitare il disprezzo e il dileggio, il comportamento del lavoratore può costituire giusta causa di licenziamento, pur in mancanza degli elementi soggettivi ed oggettivi costitutivi della fattispecie penale della diffamazione (Cass. n. 7091 del 24/05/2001). La stessa contrattazione collettiva applicabile inoltre ha ricompreso la condotta non conforme ai civici doveri tra le ipotesi di giusta causa di licenziamento e nel caso la valutazione di gravità è stata corroborata dalla valutazione della recidiva.

sabato 1 dicembre 2018

Se il ccnl prevede che un comportamento possa determinare una sanzione conservativa il datore di lavoro può irrogare il licenziamento solo per la gravità del fatto?

Cass. 27/11/2018, n. 30680

Il datore di lavoro non può irrogare un licenziamento per giusta causa o giustificato motivo quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione. Ciò significa che condotte pur astrattamente ed eventualmente suscettibili di integrare giusta causa o giustificato motivo soggettivo ai sensi di legge, non possono rientrare nel relativo novero se l'autonomia collettiva le ha espressamente escluse, prevedendo per esse sanzioni meramente conservative.

giovedì 29 novembre 2018

In caso di azione di accertamento della legittimità di licenziamento promossa dal datore di lavoro occorre utilizzare il cd rito Fornero?


Cass. 23/11/2018, n. 30433

In tema di rito del lavoro, tutte le controversie aventi ad oggetto i licenziamenti che ricadono nell'ambito di tutela dell'art. 18 della L. 20 maggio 1970, n. 300, anche se su impulso di parte datoriale, sono assoggettate alla disciplina dell'art. 1, commi 48 e ss. della L. 28 giugno 2012, n. 92, "ratione temporis" applicabile. In caso di azione del datore di lavoro di accertamento della legittimità del recesso intimato, il lavoratore, nella fase sommaria, può proporre, con la memoria di costituzione, domanda di tutela ai sensi dell'art. 18 della L. 20 maggio 1970, n. 300; in tale evenienza, spetta al giudice di merito garantire l'effettività del contraddittorio.

mercoledì 28 novembre 2018

Il licenziamento per mancato superamento del patto di prova deve essere effettuato in forma scritta?

Cass. civ. Sez. lavoro, 12/12/2017, n. 29753

Per il licenziamento durante il periodo di prova non è richiesto per legge l'atto scritto. L'art. 10 della legge n. 604 del 1966, n. 604 prevede che le garanzie di cui alla stessa legge per il caso di licenziamento si applichino ai lavoratori in prova soltanto dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro e, perciò, esclude che durante il periodo di prova il licenziamento del lavoratore debba avvenire con la forma scritta, come è disposto, invece, dalla regola generale di cui ai precedente articolo 2 della medesima legge.

martedì 27 novembre 2018

L'attività libero professionale intra moenia svolta dai medici è assoggettabile ad Irap?


CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 giugno 2017, n. 15898.

Ritenuto in fatto

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di P.C., medico ospedaliero, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 2005 al 2008,

la C.T.R. del Piemonte, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso limitatamente alle annualità dal 2006 al 2008, e dichiarava inammissibile il ricorso del contribuente in quanto l’attività libero-professionale intramuraria… era attività sanitaria svolta dalle aziende sanitarie locali ..per cui soggetto passivo era PA.S.L. e non il medico operante in regime intramoenia.

Avverso la sentenza ricorre, con due motivi, il contribuente.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, il ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Considerato in diritto
Con il primo motivo il ricorrente – premesso di avere svolto l’attività di lavoratore dipendente presso l’Azienda ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino nonché attività di medico in regime intra moenia e che dai compensi percepiti in ragione di tale ultima attività l’Azienda ospedaliera aveva operato ritenute IRAP – deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 50, 1^ c., lett. E) e dell’art. 88, 2^ c., Dpr 917/1986 nonché dell’art. 2 del d.lgs. 446/1997 e dell’art. 38 2^ c., Dpr 602/1973.

In particolare, secondo la prospettazione difensiva (del contribuente ricorrente), la Commissione regionale aveva errato laddove aveva ritenuto che l’attività libero-professionale intramuraria sia attività sanitaria svolta dall’aziende sanitarie locali mentre era l’attività libero professionale svolta dal medico ad essere assoggettata, seppur illegittimamente, all’imposizione IRAP e non quella dell’azienda sanitaria.
Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, 1 comma, n.5, cpc, l’omesso esame da parte della C.T.R. del fatto, risultante dalle certificazioni rilasciate dall’Azienda ospedaliera, costituito dalle quote di IRAP trattenute sul compenso del medico in relazione all’attività libero professionale svolta.
Il primo motivo è infondato. Questa Corte (v. Cass. Sez.lav. n.199 del 11/01/2016) ha, infatti, già statuito che l’attività libero professionale svolta “intra moenia” dal medico ospedaliero (cd. ALPI) rientra nello schema generale della subordinazione, sicché è illegittima la trattenuta IRAP operata dall’ASL sui relativi onorari – comunque immodificabili unilateralmente perché concordati – restando l’onere dell’imposta a carico esclusivo dell’azienda che, quale sostituto di imposta, può trasferirlo sui pazienti, adeguando le tariffe su cui i medici, meri subordinati estranei al rapporto tributario, non hanno invece il potere di incidere.
In applicazione di tali principi questa stessa Sezione, in controversia analoga, con ordinanza n.23333/16 del 16 novembre 2016, ha statuito che <<il medico, in relazione all’attività libero professionale svolta in regime Mira moenia , rientrante comunque nello schema generale della subordinazione (Cass. nnr. 199 e 460/2016), risulta estraneo al rapporto tributario, in ordine all’IRAP, rapporto riguardante esclusivamente l’Azienda Sanitaria e l’A.F., cosicchè tra medico ed ASL non è neppure configurabile un rapporto sostituito/sostituto d’imposta, ai fini di legittimare il primo ad attivarsi per l’esercizio del diritto al rimborso direttamente nei confronti dell’A.F.>>.
Alla luce di detti principi, condivisi dal Collegio, il ricorso va rigettato, conseguendo dall’infondatezza del primo motivo di ricorso, l’inammissibilità del secondo per difetto di decisività del fatto rassegnato.

6.La peculiarità della fattispecie induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

9 febbraio 2018

lunedì 26 novembre 2018



In caso di sospensione cautelare che effetti ha l'esito del procedimento disciplinare?






Cass. civ. Sez. lavoro, 10/12/1986, n. 7350 
Sapio c. Banco Sicilia 

La sospensione del lavoratore subordinato perché sottoposto a procedimento penale o disciplinare non integra una sanzione, ma configura una misura cautelare e provvisoria, destinata ad essere travolta dall'esaurimento di tale procedimento e non priva il dipendente della retribuzione se non espressamente previsto dalla legge o dal contratto; pertanto, mentre il concludersi del suddetto procedimento in senso favorevole all'inquisito o all'imputato implica che il rapporto riprende il suo corso dal momento in cui è stato sospeso con obbligo per il datore di lavoro di corrispondere al lavoratore le retribuzioni arretrate in ipotesi di condanna, la sospensione si tramuta ad ogni effetto in definitiva interruzione del rapporto che legittima il recesso del datore di lavoro retroattivamente con perdita ex tunc del diritto alle retribuzioni, come anche dell'eventuale diritto all'assegno alimentare previsto dalla contrattazione collettiva, salvo che nel caso di procedimento disciplinare questo si concluda con una sanzione conservativa e non già espulsiva; in tale ultima ipotesi il lavoratore riammesso in servizio ha diritto alle retribuzioni arretrate, essendo illegittima la norma contrattuale (nella specie: art. 110 del regolamento del banco di Sicilia) che condizioni il diritto del lavoratore alle retribuzioni arretrate all'ulteriore presupposto della sua esenzione da responsabilità in sede disciplinare trasformando indebitamente la misura cautelare, nella sua parte economica, in una sanzione disciplinare.

Cass. civ. Sez. lavoro, 22/03/1996, n. 2517 
Sicilcassa c. Aiello 


La sospensione cautelare dal servizio del lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare o penale legittima anche la sospensione della prestazione retributiva se ciò sia previsto dalla disciplina collettiva ; mentre la conclusione di detto procedimento in senso favorevole al lavoratore implica che il rapporto riprende il suo corso dal momento in cui è stato sospeso, con obbligo per il datore di lavoro di corrispondere al dipendente le retribuzioni arretrate, nell'ipotesi di esito sfavorevole con adozione della sanzione del licenziamento, la sospensione si tramuta ad ogni effetto in definitiva interruzione del rapporto che legittima il recesso del datore di lavoro retroattivamente, con perdita ex tunc del diritto alle retribuzioni, non configurandosi quindi alcun limite alla durata della privazione della retribuzione con decorrenza dal momento della sospensione. 

Cass. civ. Sez. lavoro, 25/03/1997, n. 2633 
Corallini c. Centro it. studi superiori turismo 

La sospensione cautelare dal servizio del lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare (o, prima ancora, penale) legittima anche, ove ciò sia espressamente previsto dalla disciplina collettiva, la sospensione della controprestazione retributiva, la cui definitiva debenza, o meno, è condizionata all'esito del procedimento disciplinare secondo che si concluda, o meno, con l'irrogazione di una sanzione espulsiva, fermo restando che nel caso invece di irrogazione di sanzione conservativa la sospensione cautelare non può avere effetti più ampi di quelli previsti dall'art. 7, comma 4, stat. lav..

sabato 24 novembre 2018

Quali sono le caratteristiche che deve avere la subordinazione in caso di dirigente? 

Cass. 19/11/2018, n. 29761

Ai fini della qualificazione come lavoro subordinato del rapporto di lavoro del dirigente, quando questi sia titolare di cariche sociali che ne fanno un "alter ego" dell'imprenditore (preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale o di una branca o settore autonomo di essa), è necessario, ove non sussista alcuna formalizzazione di un contratto di lavoro subordinato di dirigente, verificare se il lavoro dallo stesso svolto possa comunque essere inquadrato all'interno della specifica organizzazione aziendale, individuando la caratterizzazione delle mansioni svolte, e se possa ritenersi assoggettato, anche in forma lieve od attenuata, alle direttive, agli ordini ed ai controlli del datore di lavoro, nonché al coordinamento dell'attività lavorativa in funzione dell'assetto organizzativo aziendale.