mercoledì 12 settembre 2018

Quali sono i livelli del ccnl pulizia  multiservizi CGIL CISL e UIL?

Articolo 10
INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
In relazione alle mansioni svolte i dipendenti sono inquadrati nei livelli di seguito elencati, fermo restando che la distinzione tra impiegati ed operai viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, ecc.) che prevedono un trattamento differenziato e comunque fanno riferimento distintamente a tali lavoratori.
Il lavoratore che svolge promiscuamente mansioni rientranti in livelli diversi è inquadrato al livello superiore qualora le mansioni relative al livello superiore risultino prevalenti, salvo il caso di mutamento temporaneo di mansioni.
L'inquadramento dei lavoratori nelle categorie previste dal presente articolo avviene sulla base delle declaratorie generali, delle esemplificazioni dei profili professionali e degli esempi. Gli esempi si riferiscono genericamente alla figura professionale del lavoratore, e pertanto sono prevalentemente formulati in termini uniformi.
I requisiti indispensabili derivanti dalle caratteristiche e dai presupposti professionali indicati nelle declaratorie e dai contenuti professionali specificati nei profili, consentono, per analogia, di inquadrare le figure professionali non indicate nel testo.
Qualora, per esercitare determinate attività siano richieste specifiche autorizzazioni e/o abilitazioni, è convenuto che l'esercizio di tali attività e l'inquadramento nel livello corrispondente avverrà a condizione che il lavoratore sia in possesso dei requisiti previsti.
QUADRI
Ai sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985 n. 190 come modificata dalla legge 2 aprile 1986, n. 106, le Parti convengono quanto segue:
1. la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di "quadro" viene effettuato dalle parti stipulanti con il presente contratto nazionale di lavoro.
2. In relazione a quanto sopra definito, in sede di prima applicazione, i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di quadro ai lavoratori interessati con decorrenza 1.7.1989.
3. L'azienda, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2049 c.c. e dall'art. 5 della legge 190/1985 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa.
L'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali, nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli.
4. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritti d'autore, previa autorizzazione aziendale, è riconosciuta ai quadri la possibilità di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesima.
5. In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali.
6. A decorrere dalla data di riconoscimento della qualifica di quadro da parte dell'azienda, verrà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità di funzione di importo pari a euro 25,82 mensili lorde da computarsi su tutti gli istituti contrattuali.
7. Per quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle disposizioni proprie per la categoria degli impiegati.
8. Le parti si danno atto che, con la presente regolamentazione, si è data piena attuazione al disposto della legge 13 maggio 1985 n. 190 per quanto riguarda la categoria dei "quadri".
Declaratoria
Appartengono a questo livello il personale con mansioni direttive che oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria di cui al VII livello ed a possedere esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, sia preposto ad attività di coordinamento di servizi ed uffici fondamentali o svolga attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi.
VII LIVELLO
Cat. Impiegati con funzioni direttive
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni direttive che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale con la necessaria autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa (nell'ambito del processo di competenza) e che sono responsabili circa i risultati attesi/obiettivi da conseguire.
VI LIVELLO
Cat. Impiegati/Operai
Qualif. Impiegati di concetto con adeguata conoscenza/esperienza/poteri di iniziativa. Operai con mansioni e qualifiche specialistiche
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni di concetto inerenti attività complesse, che comportano elevata e consolidata preparazione, adeguata capacità professionale e gestionale nonché adeguata esperienza.
Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni che richiedono specifiche specializzazioni ed un elevato livello di qualificazione e requisiti professionali/abilitativi.
Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziative nei limiti delle direttive generali loro impartite.
Esempi:
1.1 Impiegato di concetto tecnico/amministrativo;
1.2 Specialista di controllo qualità, sicurezza ed ambiente;
1.3 Analista programmatore, tecnico programmatore;
1.4 Approvvigionatore;
1.5 Assistente di Direzione;
1.6 Contabile;
1.7 Coordinatore di servizi;
1.8 Ispettore;
1.9 Operatore responsabile conduzione di impianti complessi;
1.10 Responsabile di gruppi operativi autonomi di medie dimensioni nei settori ambientale, pulizie, manutenzione e installazione, logistica.
V LIVELLO
Cat. Impiegati Operai
Qualif. di concetto provetti
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali, in condizioni di autonomia esecutiva nei limiti delle procedure valide nel campo di attività in cui operano e con possesso di capacità professionali e gestionali nonché di preparazione teorica e tecnico-pratica specialistica.
Appartengono a questo livello anche coloro che, pur lavorando essi stessi manualmente, svolgono con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive ricevute, e con apporto di capacità tecniche che comportano la conoscenza delle tecnologie del lavoro e del funzionamento degli apparati, funzioni di coordinamento e di controllo dell'attività di squadre o gruppi, se operanti in complessi diversi.
Profilo:
1. Lavoratori che oltre a possedere tutte le caratteristiche proprie del IV° livello, compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di significative competenze, operazioni su impianti o attrezzature complesse
Esempi:
1.1 Tecnico responsabile di conduzione di impianti;
1.2 Responsabile gruppi operativi nei settori ambientale, pulizie, manutenzione e installazione, logistica;
1.3 Manutentore polivalente;
1.4 Addetti alla disinfestazione, derattizzazione e disinfezione, demuscazione anche con l'ausilio di apparecchiature per l'irrorazione di sostanze chimiche ai sensi delle disposizioni di legge in materia.
Profilo:
2. Impiegati che svolgono attività tecniche e amministrative caratterizzate da elevata autonomia operativa
Esempi:
2.1 Contabile e contabile cliente, preventivista;
2.2 Supervisore;
2.3 Programmatore.
Profilo:
3. Impiegati che svolgono mansioni di rapporto diretto con gli utenti con responsabilità di organizzazione e gestione di attività specifiche.
Esempi:
3.1 Responsabile delle attività di vendita biglietti e di controllo degli accessi;
3.2 Responsabile di attività di reception, accoglienza, accompagnamento, custodia.
IV LIVELLO
Cat. Impiegati Operai
Qualif. d'ordine specializzati
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche; i lavoratori adibiti ad operazioni e compiti (esecutivi) per la cui attuazione sono richieste specifiche conoscenze tecniche e/o particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite, anche coordinando e sorvegliando attività svolte da altri lavoratori.
Profilo:
1. Lavoratori che, in autonomia ed avendo pratica dei processi, eseguono attività di natura complessa nella pulizia e manutenzione degli ambienti.
Esempi:
1.1 Laminatori, levigatori, vetrificatoli di pavimenti in legno, lucidatori a piombo;
1.2 Capisquadra o capigruppo che, pur lavorando essi stessi manualmente, coordinano e sorvegliano l'attività dei lavoratori componenti la squadra, il gruppo o l'unità operativa;
1.3 Addetti alle bonifiche ambientali dei siti e/o serbatoi e cisterne;
1.4 Addetti alle potature, alle piantumazioni, alla messa in opera di palificazioni e staccionate, allo sfalcio con mezzi di potatura di potenza.
Profilo:
2. Lavoratori che, sulla base di indicazioni o documenti di massima equivalenti, ed avendo pratica dei processi, effettuano la conduzione di impianti con interventi di natura complessa per manovre e regolazione dei parametri.
Esempi:
2.1 Addetti alla conduzione impianti civili ed industriali;
2.2 Operai specializzati addetti alle cabine e linee di verniciatura negli impianti industriali.
Profilo:
3. Lavoratori che eseguono attività di trasporto e movimentazione di materiali con mezzi complessi e pesanti.
Esempi:
3.1 Autisti e conducenti veicoli per i quali sia previsto il possesso della patente C o superiore;
3.2 Conducente di semoventi, pale caricatrici, autogrù, trattorista con patente C;
3.3 Magazziniere che opera anche con ausilio di supporti informatici.
Profilo:
4. Lavoratori che sulla base di indicazioni o schemi equivalenti procedono alla individuazione dei guasti, eseguono lavori di elevata precisione e di natura complessa per la riparazione, la manutenzione, la messa a punto e l'installazione di macchine e di impianti.
Esempi:
4.1 Operaio specializzato manutentore, meccanico, idraulico, elettrico, edile;
4.2 Operaio specializzato installatore di impianti, saldatore.
Profilo:
5. Impiegati tecnici ed amministrativi aventi mansioni esecutive che richiedono una specifica preparazione professionale
Esempi:
5.1 Contabile d'ordine;
5.2 Segretario, archivista;
5.3 Operatore sistemi informatici con pacchetti integrati.
Profilo:
6. Impiegati che svolgono mansioni di rapporto diretto con gli utenti con compiti di organizzazione e gestione di attività specifiche. Impiegati d'ordine che pur svolgendo direttamente mansioni affidate sono responsabili di attività di media complessità e di controllo di operatori a queste addetti.
Esempi:
6.1 Capogruppo attività di vendita di prodotti, libri e gadget con più addetti, all'interno di aree chiuse e limitate;
6.2 Capogruppo delle attività di vendita biglietti e di controllo degli accessi con coordinamento e controllo di più addetti;
6.3 Capogruppo delle attività di controllo di biblioteche, sale di lettura, aree espositive e museali con funzioni di supporto agli utenti;
6.4 Capogruppo attività di receptions e accompagnamento dei visitatori;
6.5 Addetto all'accompagnamento di gruppi di visitatori ed attività analoghe che prevedano anche la conoscenza di lingue straniere;
6.6 Addetto alla vendita di biglietti ed al controllo dell'accesso, con conoscenza di una o più lingue straniere ove richieste dall'attività.
Profilo:
7. Operai responsabili di squadre e gruppi di operatori impegnati nel controllo di accessi e aree confinate.
Esempi:
7.1 Capogruppo di operatori addetti al controllo degli accessi e dei documenti di ingressi
7.2 Capogruppo di operatori addetti alla custodia di immobili o beni.
Profilo:
8. Lavoratori che, in autonomia ed avendo pratica dei processi, eseguono attività di natura complessa nella disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, diserbo, depolveratura, sanificazione e manutenzione degli ambienti sia interni che esterni
I lavoratori per acquisire il IV° livello devono conseguire abilitazione professionale adeguata tramite la frequenza di un corso di formazione specifico che, realizzabile da qualsiasi struttura formativa, dovrà comunque comprendere le specifiche ed i contenuti predisposti dall'ONBSI nel quale sono rappresentate le parti contraenti, sulla base delle Direttive e dei Protocolli Comunitari del settore.
Esempio:
8.1 Tecnici operai addetti a disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, diserbo chimico etc. cui è anche demandata la preparazione dei composti sulla base delle indicazioni ricevute;
8.1 Tecnici disinfestatori specializzati cui è anche demandata la preparazione dei composti sulla base delle indicazioni ricevute.
III LIVELLO
Cat. Impiegati Operai
Qualif. esecutivi qualificati
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori qualificati, adibiti ad operazioni di media complessità (amministrative, commerciali, tecniche) per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, anche coordinando lavoratori inquadrati in livelli inferiori od uguali.
Profilo:
1. Lavoratori che eseguono attività di pulizia e manutenzione degli ambienti, chiusi ed aperti, con l'utilizzo di attrezzature e macchine operatrici complesse
Esempi:
1.1 Addetti al risanamento ambientale;
1.2 Addetti al trattamento/pulitura delle facciate;
1.3 Conducente autospazzatrici e/o macchine operatrici per le quali è richiesto il possesso della patente B;
1.4 Pulitori finiti (che operano con l'uso di macchine industriali o scale e/o piattaforme aeree montate su semoventi) o polivalenti (caratterizzati da esperienza, flessibilità, più aree e servizi di intervento, utilizzo di tecniche innovative);
1.5 Addetti alla potature ed al trattamento di alberi, di siepi, agli sfalci ed alla piantumazione;
1.6 Operai qualificati addetti alle cabine e linee di verniciatura;
1.7 Operai qualificati addetti alle operazioni di sterilizzazione.
Profilo:
2. Lavoratori che sulla base di indicazioni o documenti equivalenti svolgono attività di conduzione impianti, effettuando manovre di normale difficoltà.
Esempi:
2.1 Addetti alle attività di base nella conduzione impianti civili ed industriali.
Profilo:
3. Lavoratori che eseguono attività di trasporto e movimentazione di materiali con mezzi complessi.
Esempi:
3.1 Conducenti di autoveicoli e motocarri inferiori ai 35 quintali (per i quali non è richiesta la patente C e D);
3.2 Conduttore di carrelli elevatori per il trasporto, smistamento e sistemazione di materiali, addetto ai carri-ponte;
3.3 Aiuto magazziniere;
3.4 Operatori che con l'ausilio di mezzi telematici effettuano attività di movimentazione.
Profilo:
4. Addetti ai servizi alla ristorazione
Profilo:
5. Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni, eseguono anche con l'individuazione di semplici guasti attività di manutenzione e di riparazione con normale difficoltà di esecuzione.
Esempi:
5.1 Operaio qualificato manutentore meccanico - idraulico - elettrico - edile;
5.2 Operaio qualificato installatore di impianti, saldatore.
Profilo:
6. Lavoratori che svolgono attività d'ordine di natura tecnico o amministrativa richiedenti in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro
Esempi:
6.1 Operatore addetto al terminale, e/o sistemi di videoscrittura;
6.2 Centralinista/assistenza telefonica;
6.3 Addetti al controllo dei documenti contabili relativi al controllo di materiali, addetti al controllo fatture;
6.4 Fattorino addetto a mansioni semplici di segreteria;
6.5 Altri compiti di ufficio.
Profilo:
7. Impiegati che pur svolgendo direttamente mansioni affidate sono responsabili di attività di media complessità e di controllo di operatori a queste addetti in musei, aree archeologiche, biblioteche.
Esempi:
7.1 Addetto alla vendita di biglietti e al controllo dell'accesso, anche con vendita di libri e gadgets;
7.2 Addetto alla sala di biblioteche ed altre attività museali;
7.3 Addetto al controllo di sistemi di sorveglianza e sicurezza;
7.4 Addetto di attività di receptions e accompagnamento dei visitatori.
Profilo:
8. Lavoratori con funzioni operative di controllo e custodia e con il coordinamento di addetti inquadrati nei livelli inferiori.
Esempi:
8.1 Coordinatore di lavoratori addetti al controllo di accessi in fiere, mostre, teatri, impianti sportivi, aree confinate, edifici;
8.2 Autista addetto all'accompagnamento di gruppi con automezzi di limitata capienza e senza specifiche limitazioni ed operante esclusivamente all'interno dei siti archeologici, fieristici, museali, aree ed edifici.
Profilo:
9. Lavoratori che eseguono attività di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, diserbo, depolveratura, sanificazione e manutenzione degli ambienti sia interni che esterni con l'utilizzo di attrezzature e macchine operatrici complesse e con prodotti pronti all'uso, diluibili in acqua o altro veicolo o miscele di prodotti diversi, secondo le istruzioni ricevute.
I lavoratori di questo livello devono conseguire abilitazione professionale adeguata tramite la frequenza di un corso di formazione specifico che, realizzabile da qualsiasi struttura formativa, dovrà comunque comprendere le specifiche ed i contenuti predisposti dall'ONBSI Ente Bilaterale nel quale sono rappresentate le parti contraenti, sulla base delle Direttive e dei Protocolli Comunitari del settore.
Esempio:
9.1 Tecnici disinfestatori qualificati addetti alle operazioni ausiliarie alla disinfestazione, derattizzazione e disinfezione;
II LIVELLO
Cat. Impiegati Operai
Qualif. esecutivi comuni
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di (semplici) conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione.
Appartengono a questo livello anche i lavoratori che svolgono mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale e conoscenze elementari di prodotti chimici.
Appartengono altresì a questo livello, per i primi 18 mesi di effettivo servizio, gli impiegati esecutivi che svolgono semplici attività amministrative o tecniche che non richiedono particolare preparazione.
Profilo:
1. Lavoratori che eseguono attività di pulizia e manutenzione degli ambienti anche con l'utilizzo di semplici attrezzature e macchine operatrici automatiche o semiautomatiche attrezzate
Esempi:
1.1 Pulitori addetti al lavaggio con sistemi automatici o normali, addetti ai lavori di pulizia anche con l'uso di lucidatrici ed aspiratori, nonché ai lavori di pulizia dei vetri;
1.2 Addetti al riassetto e rigoverno di locali, foresterie e assimilabili;
1.3 Operai comuni addetti alla manutenzione, falciatura, potatura, concimazione e pulizia aree verdi;
1.4 Conducente di piccoli mezzi di trasporto per i quali non è richiesta la patente;
1.5 Addetti alla rotazione trasporto sacchi;
1.6 Addetti alla selezione e/o separazione dei residui di lavorazione e/o di materiale da raccolte differenziate;
1.7 Operai comuni addetti alla pulizia di sale operatorie, pronto soccorso, etc.;
1.8 Operai comuni addetti alle cabine e linee di verniciatura;
1.9 Operai comuni addetti ad altre attività ausiliarie di supporto in ambito scolastico, sanitario.
Profilo:
2. Lavoratori che effettuano attività di controllo di locali, accessi, aree delimitate, apparecchiature con strumenti preregolati e/o predisposti
Esempi:
2.1 Operai comuni addetti al controllo impianti automatici;
2.2 Portiere, custode, guardiano, sorveglianza non armata;
2.3 Operai comuni addetti alla reception, servizi copia.
Profilo:
3. Lavoratori che eseguono anche con mezzi a semplice conduzione il trasporto e la movimentazione e la distribuzione di materiali
Esempi:
3.1 Addetti ai lavori di facchinaggio e movimentazione interna all'appalto;
3.2 Operai comuni addetti ad attività di fattorinaggio;
3.3 Addetti al carico/scarico di aeromobili e altri mezzi di trasporto nell'area confinata.
Profilo:
4. Lavoratori che svolgono semplici attività di servizi alla ristorazione
4.1 Operai comuni addetti alle pulizie e servizi alla ristorazione.
Profilo:
5. Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono semplici lavori di manutenzione
Esempi:
5.1 Operaio comune manutentore, meccanico, idraulico, elettrico, edile;
5.2 Operaio comune manutentore e montatore.
Profilo:
6. Lavoratori che, seguendo istruzioni e procedure prestabilite, svolgono attività con compiti esecutivi semplici
Esempi:
6.1 dattilografia/stenodattilografia anche con videoscrittura;
6.2 compiti semplici di ufficio;
6.3 centralino.
Profilo:
7. Lavoratori che effettuano attività di controllo e custodia di locali, aree, beni ed attrezzature in musei, aree archeologiche, fiere, parcheggi, edifici.
Esempi:
7.1 Addetto al controllo degli accessi ed alla verifica dei relativi documenti;
7.2 Addetto alla custodia degli accessi e delle sale di musei, esposizioni, parchi, aree archeologiche;
7.3 Addetto al controllo degli accessi ed alla custodia in edifici privati e pubblici;
7.4 Addetto alla custodia di parcheggi e aree di sosta non a pagamento.
Profilo:
8. Lavoratori che eseguono attività di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, diserbo, depolveratura, sanificazione e manutenzione degli ambienti sia interni che esterni anche con l'utilizzo di attrezzature e macchine operatrici semplici e con prodotti pronti all'uso e/o diluibili in acqua, secondo le istruzioni ricevute.
I lavoratori di questo livello devono conseguire abilitazione professionale adeguata tramite la frequenza di un corso di formazione specifico che, realizzabile da qualsiasi struttura formativa, dovrà comunque comprendere le specifiche ed i contenuti predisposti dall'ONBSI Ente Bilaterale nel quale sono rappresentate le parti contraentisulla base delle Direttive e dei Protocolli Comunitari del settore.
Esempio:
8.1 Tecnici Operai disinfestatori comuni
NOTA A VERBALE PER GLI ADDETTI AD ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE IN AMBITO SCOLASTICO, SANITARIO (1.9) DEL PRESENTE LIVELLO
Le parti concordano che, in deroga alle declaratorie previste per i singoli livelli contrattuali di inquadramento, gli operai comuni addetti ad attività ausiliarie di supporto in ambito scolastico, sanitario, siano inquadrati al secondo livello con parametro 115.
L'importo retributivo derivante dall'applicazione del nuovo parametro 115 comporta l'assorbimento, fino a concorrenza, di eventuali analoghe indennità corrisposte a livello aziendale o territoriale. I nuovi minimi tabellari per tali lavoratori sono i seguenti:
• Retribuzione tabellare 558,24 euro, EDAR 10,55 euro dall'1/1/2008
• Retribuzione tabellare 590,00 euro, EDAR 15,83 euro dall'1/1/2009
• Retribuzione tabellare 621,65 euro, EDAR 21,11 euro dall'1/6/2009
- Retribuzione tabellare euro 648,03 da giugno 2011;
- Retribuzione tabellare euro 658,58 da marzo 2012;
- Retribuzione tabellare euro 669,13 da settembre 2012;
- Retribuzione tabellare euro 695,51 da aprile 2013.
I LIVELLO
Cat. Operai
Qualif. manovali
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici, a contenuto manuale, anche con attrezzature per le quali non occorrono conoscenze professionali ma è sufficiente un periodo mimmo di pratica e che non necessitano di autorizzazioni.
Appartengono altresì a questo livello i lavoratori del II livello di prima assunzione nel settore per i primi nove mesi di svolgimento di effettivo servizio.
Esempi:
Guardiano
Manovale non addetto a comuni servizi di pulizia
NOTA A VERBALE PER GLI ADDETTI ALLE CABINE E LINEE DI VERNICIATURA
Tenuto conto che il nuovo impianto classificatorio prevede l'inquadramento degli operai qualificati al III livello, le parti concordano che, in deroga alle nuove declaratorie previste per i singoli livelli contrattuali di inquadramento, venga riconosciuto a tutti gli operai qualificati addetti alle cabine e linee di verniciatura in forza alla data di entrata in vigore del presente c.c.n.l. al 1° giugno 2001, l'inquadramento nel IV livello nuovo con parametro 125 e con la qualifica professionale corrispondente alle mansioni da essi effettivamente esercitate.
Pertanto, i nuovi minimi tabellari per tali lavoratori sono i seguenti, come da tabella allegata:
• Retribuzione tabellare 606,90 euro, EDAR 11,47 euro dall'1/1/2008
• Retribuzione tabellare 641,30 euro, EDAR 17,20 euro dall'1/1/2009
• Retribuzione tabellare 675,70 euro, EDAR 22,93 euro dall'1/6/2009
- Retribuzione tabellare euro 704,37 da giugno 2011
- Retribuzione tabellare euro 715,84 da marzo 2012
- Retribuzione tabellare euro 727,31 da settembre 2012
- Retribuzione tabellare euro 755,98 da aprile 2013
DICHIARAZIONE A VERBALE PER GLI ADDETTI ALLA DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
Le parti contraenti concordano sulla opportunità che i percorsi formativi e le attività di aggiornamento del personale addetto ai servizi di Disinfestazione e Derattizzazione siano oggetto di apposita normazione da parte del Ministero della Salute.
A tal fine le parti danno mandato all'ONBSI all'Ente Bilaterale nel quale sono rappresentate le stesse, per predisporre un progetto, da presentare al suddetto Ministero, sulla base di quanto previsto dalle Direttive e dei Protocolli Comunitari specifici del settore, anche in collaborazione con Istituti Universitari ed Enti Pubblici competenti per materia.
Le aziende si faranno carico dei costi inerenti la formazione dei propri dipendenti che avvieranno ai corsi.

martedì 11 settembre 2018


La cessazione di attività prevale sul divieto di licenziamento?



Cass. civ. Sez. lavoro, 26/07/2005, n. 15643 

Con riferimento a licenziamento intimato all'esito della procedura di mobilità regolata dalla legge n. 223 del 1991, che trova applicazione - per espressa previsione dell'art. 24 dello stesso normativo - anche ai licenziamenti conseguenti alla chiusura dell'insediamento produttivo, atteso che, per effetto di tale estensione, la tutela opera nei limiti della compatibilità di tale disciplina con i risultati in concreto perseguibili in relazione alla cessazione dell'attività aziendale e cioè, ferma restando l'insindacabilità della libera scelta dell'imprenditore di cessare l'attività, al fine di consentire il controllo sindacale sulla effettività della scelta medesima, non sussiste alcun ostacolo all'operatività della garanzia posta, con previsione di carattere generale, dall'art. 2110, comma secondo cod. civ., che stabilisce la temporanea inefficacia del recesso intimato prima della scadenza del periodo di comporto. 

Motivazione 

l. Con il primo motivo la parte ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod.proc.civ., per l'omesso esame di un capo della domanda proposta dalla società Lamer per l'accertamento della legittimità ed efficacia del licenziamento del resistente. Nella controversia la questione dell'applicabilità nella fattispecie della tutela dell'art. 2110 cod.civ. era stata posta sia in relazione alla dedotta cessazione dell'attività imprenditoriale della società, sia sotto il profilo della effettiva sussistenza di uno stato di malattia del Falco. 

La parte richiama le contestazioni mosse fin dall'introduzione del giudizio di primo grado per questo profilo, non esaminato dal primo giudice (in quanto ritenuto assorbito dalla soluzione della questione sotto l'altro aspetto), e la riproposizione della questione in appello da parte della società appellata. 

Viene così criticata l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l'esistenza dello stato di malattia del Falco non aveva costituito oggetto di alcuna censura. 

2. Con il secondo motivo si denuncia un vizio di motivazione circa l'accertamento dell'idoneità della malattia denunciata ai fini dell'applicazione della tutela dell'art. 2110 cod.civ.; la parte richiama in particolare le specifiche critiche mosse alla consulenza tecnica espletata in ordine all'infermità del lavoratore. 

3. n terzo motivo, mediante la denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2110 cod.civ., anche in relazione all'art. 2 della legge n. 1204/1971, investe la statuizione relativa all'inefficacia del licenziamento - intimato al Falco nell'ambito di una procedura di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991 - sino al termine della malattia del ricorrente o al superamento del periodo di comporto. 

La parte critica le affermazioni della sentenza impugnata che, dopo aver negato l'assimilabilità dell'ipotesi di scioglimento della società a quella della sua cessazione, ha ravvisato nella ipotesi prevista dall'art. 2 della legge 1204/1971 in tema di licenziamento della lavoratrice in stato di gravidanza o puerperio (consentito nel caso di cessazione dell'attività aziendale) e in quella di licenziamento per sopravvenuta inidoneità permanente del lavoratore, operante indipendentemente dalla scadenza del termine di comporto, delle deroghe di carattere eccezionale al divieto di cui all'art. 2110 cod.civ., non suscettibili di interpretazione estensiva o in via analogica. 

Si rileva, in particolare, che il giudice dell'appello ha erroneamente considerato rilevante, quale causa di impossibilità definitiva della prestazione, non la cessazione dell'attività di impresa in quanto tale, ma l'estinzione della società. Si sostiene poi che la tutela dell'art. 2110 2^ comma cod.civ. non può operare quando l'effetto sospensivo derivante dalla sua applicazione contrasta con una situazione di definitiva impossibilità della prosecuzione del rapporto per la cessazione dell'attività di impresa, con il venir meno del substrato materiale del rapporto di lavoro. 

4. Con il quarto motivo si denuncia, con riferimento alla stessa statuizione, un vizio di motivazione in ordine alla rilevata impossibilità di interpretazione estensiva delle suddette ipotesi di deroga al disposto dell'art. 2110 secondo comma cod.civ.. 

5. Nell'ordine logico è opportuno esaminare anzitutto congiuntamente il terzo e quarto mezzo, che non meritano accoglimento per le seguenti ragioni. 

La difesa della società ricorrente richiama gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza in tema di configurabilità di un caso di estinzione del rapporto di lavoro per impossibilità sopravvenuta della prestazione (artt. 1463 e 1256 cod.civ.) quando la cessazione dell'attività aziendale, con la disgregazione del relativo patrimonio e la perdita di disponibilità della struttura organizzata per l'esercizio dell'impresa, faccia venire meno il substrato della prestazione lavorativa precludendo l'utilizzazione della stessa. 

La fattispecie in esame riguarda peraltro un licenziamento intimato nell'ambito di una procedura di mobilità regolata dalla legge 23 luglio 1991 n. 223, che trova applicazione - per espressa previsione dell'art. 24, 2^ comma dello stesso testo normativo - anche quando le imprese assoggettate a tale disciplina "intendano cessare l'attività". 

L'applicazione della disciplina della procedura di mobilità si estende dunque, ai sensi della norma citata, anche ai licenziamenti collettivi conseguenti alla chiusura dell'insediamento produttivo; 

tale tutela opera nei limiti della sua compatibilità con i risultati in concreto perseguibili in relazione alla cessazione dell'attività aziendale, e cioè, ferma restando l'insindacabilità della libera scelta dell'imprenditore di cessare detta attività, per consentire il controllo sindacale sulla effettività della scelta medesima (al fine di evitare elusioni del dettato normativo concernente i diritti dei lavoratori alla prosecuzione del rapporto nel caso in cui la cessazione dell'attività dissimuli la cessione dell'azienda o la ripresa dell'attività stessa sotto diversa denominazione o in diverso luogo), mentre d'altro canto la messa in mobilità risulta collegata agli ulteriori meccanismi predisposti per la ricollocazione dei lavoratori, al fine di assicurare loro la tutela previdenziale e sociale (cfr. Cass. 4 novembre 2000 n. 14416, 9 aprile 2003 n. 5516, 10 maggio 2003 n. 7169, 19 agosto 2003 n. 12143, 22 marzo 2004 n. 5700). 

Data la tutela assicurata in questo assetto normativo anche nell'ipotesi di definitiva cessazione dell'attività aziendale, non si prospetta, in relazione al licenziamento intimato al lavoratore all'esito della procedura di mobilità, alcun ostacolo all'operatività della garanzia posta, con previsione di carattere generale, dall'art. 2110, 2 comma cod.civ., che stabilisce la temporanea inefficacia del recesso intimato prima della scadenza del periodo di comporto. 

6. Vanno ora esaminati congiuntamente il primo e il secondo motivo, che meritano accoglimento. 

La Corte territoriale, decidendo sull'appello proposto dal Falco avverso la statuizione di rigetto del primo giudice, ha rilevato che la patologia del lavoratore, documentata nei certificati medici, era, secondo quanto accertato dal C.T.U., tale da impedire la prosecuzione dell'attività lavorativa, affermando poi che "la questione non è stata oggetto di alcuna censura e deve, pertanto, ritenersi incontrovertibile". 

La sentenza risulta così affetta dal denunciato vizio di motivazione, perchè la questione della effettiva sussistenza di uno stato di infermità, tale da determinare una incapacità lavorativa - ritenuta assorbita dal primo giudice - era stata riproposta in appello dall'attuale ricorrente, con specifiche critiche ai risultati della indagine peritale già svolta (anche con il richiamo ad una consulenza tecnica di parte). Il giudice dell'appello doveva quindi tener conto di queste allegazioni, compiendo i necessari accertamenti in ordine al punto ancora controverso. 

7. Il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, con la cassazione della sentenza impugnata in relazione al profilo di censura accolto; la causa deve essere rinviata ad altro giudice che procederà a nuova indagine sulla base di quanto rilevato al punto precedente. 

Il giudice del rinvio, designato come in dispositivo, provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

lunedì 10 settembre 2018

In caso di più rapporti part time l'assenza per infortunio occorso in uno dei due rapporti come deve essere trattata dall'altro datore di lavoro?

Ministero del lavoro e delle politiche sociali CIRC 29/01/2003 n. 2/2003



Con riferimento al quesito posto dall'I.N.A.I.L. con nota n. 1836/2002 del 13 settembre 2002, sorto in merito ad un caso di un infortunio occorso ad una lavoratore con più rapporti di lavoro part-time, concernente la determinazione dell'indennità giornaliera da corrispondersi dall'Istituto assicuratore stesso nonché la qualificazione, sotto il profilo giuridico, dell'assenza del lavoratore medesimo presso il datore di lavoro diverso da quello presso il quale è avvenuto l'infortunio, si osserva quanto segue.

L'indennità per inabilità temporanea assoluta, di cui agli artt. 66, 68 e seguenti del D.P.R. n. 1124 del 1965, ha natura sostitutiva della retribuzione e ha lo scopo di risarcire il lavoratore del mancato guadagno avvenuto a causa dell'infortunio. Per tale motivo l'ammontare di detta indennità deve essere rapportata alla somma delle retribuzioni che il lavoratore percepisce e non, quindi, limitatamente a quella erogata dal datore di lavoro presso cui si è infortunato.

Inoltre, la tutela che l'ordinamento garantisce al lavoratore infortunato è di natura speciale e prevale sulla tutela fornita per la malattia comune, che risulta anche essere meno favorevole per il lavoratore.

Infatti, non sono previsti limiti temporali alla indennità di temporanea, l'assenza per infortunio non incide nel periodo cosiddetto di comporto, consentendo al lavoratore il diritto alla conservazione del posto di lavoro ed, inoltre, è prevista la garanzia della conservazione del posto di lavoro per i soggetti che abbiano acquisito una disabilità in seguito a un infortunio sul lavoro o a malattia professionale.

Si evidenzia, infine, che i lavoratori iscritti alla gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, hanno diritto all'indennità di malattia soltanto nel caso in cui questa comporti ricovero ospedaliero, così come previsto dall'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, attuato con D.M. 12 gennaio 2001.

Per tutto ciò premesso, si ritiene che l'indennità per inabilità temporanea assoluta sia incumulabile con l'indennità di malattia comune erogata dall'I.N.P.S. durante l'astensione lavorativa fino a concorrenza del suo ammontare e l'assenza del lavoratore debba ritenersi nei confronti di tutti i datori di lavoro assenza per infortunio.

Per quanto attiene, poi, alle istruzioni fornite dall'I.N.A.I.L. alle proprie unità centrali e periferiche con la nota 26 giugno 2001, avente a oggetto "Istruzioni in materia di part-time e di parasubordinazione" (2), allegata alla lettera con cui viene posto il quesito, si osserva che non sembra legittimo imporre il limite massimo riferito al massimale di rendita, entro cui erogare la indennità di temporanea.

L'imposizione di tale limite massimo, anche se coerente con la previsione dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 38 del 2000che lo prevede in relazione alla base imponibile ai fini del calcolo del premio, necessita di un intervento legislativo perché possa valere anche ai fini del calcolo dell'indennità per l'inabilità temporanea assoluta atteso che, com'è noto, quest'ultima si calcola, secondo la normativa sopra citata, sulla base della retribuzione effettiva.