mercoledì 11 aprile 2018

A chi spetta l'indennità di accompagnamento?

In forza dell'art. 1 L 11/02/1980 n. 18

1. Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1° gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1° gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1983 l'indennità di accompagnamento sarà equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 .

La medesima indennità è concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate.

Sono escluse dalle indennità di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto



















martedì 10 aprile 2018

Quando la sopravvenuta infermità permanente determina la risoluzione del rapporto?

Cass. 05/04/2018, n. 8419

In caso di sopravvenuta infermità permanente del lavoratore, non si realizza un'impossibilità della prestazione lavorativa quale giustificato motivo oggettivo di recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato (artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966 e artt. 1463 e 1464 cod. civ.) qualora il lavoratore possa essere adibito a mansioni equivalenti o, se impossibile, anche a mansioni inferiori, purché da un lato tale diversa attività sia utilizzabile nell'impresa, secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore, e dall'altro, l'adeguamento sia sorretto dal consenso, nonché dall'interesse dello stesso lavoratore, a ciò conseguendo che, nel caso in cui il lavoratore abbia manifestato, sia pure senza forme rituali, il suo consenso a svolgere mansioni inferiori, il datore di lavoro è tenuto a giustificare l'eventuale recesso, considerato che egli non è tenuto ad adottare particolari misure tecniche per porsi in condizione di cooperare all'accettazione della prestazione lavorativa di soggetti affetti da infermità, che vada oltre il dovere di sicurezza imposto dalla legge.

lunedì 9 aprile 2018

Il mancato versamento nelle casse aziendali di somme riscosse costituisce giusta causa di licenziamento?

Cass. 26/03/2018, n. 7424

Configura giusta causa di licenziamento l'omesso versamento nelle casse aziendali delle somme riscosse dal lavoratore. In tale ipotesi, infatti, la massima sanzione disciplinare appare giustificata rispetto alla mancanza accertata in ragione della oggettiva gravità della condotta posta in essere, suscettibile di vulnerare la fiducia del datore di lavoro in un futuro esatto adempimento della prestazione di lavoro.

sabato 7 aprile 2018


Cosa deve indicarsi nel ricorso per cassazione quando si contesta la mancata ammissione di un mezzo di prova?

Cass. 03/04/2018, n. 8148

In tema di ricorso per cassazione, il ricorrente che denunci la mancata ammissione di un mezzo istruttorio, è onerato, a pena di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza, non solo della specifica indicazione del mezzo istruttorio richiesto e della chiara indicazione del nesso eziologico tra l'errore denunciato e la pronuncia emessa in concreto, ma anche della puntuale indicazione e trascrizione del contenuto del provvedimento censurato, così da rendere immediatamente apprezzabile dalla Suprema Corte il vizio dedotto.

giovedì 5 aprile 2018


Che adempimenti deve svolgere il datore di lavoro prima di ricorrere al lavoro intermittente?
 


art. 15 comma 3. Dlgs 81 del 2015

Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

mercoledì 4 aprile 2018

Su chi grava onere prova in caso di licenziamento?


Cass. 29/03/2018, n. 7830

L'art. 5 della legge n. 604 del 1966 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, sicché il giudice non può avvalersi del criterio empirico della vicinanza alla fonte di prova, il cui uso è consentito solo quando sia necessario dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando, assolto l'onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l'altra a dover dimostrare, per prossimità alla suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte.

martedì 3 aprile 2018



Dove si svolge l'esame congiunto sulla situazione aziendale in Lombardia in caso di licenziamento collettivo?




ARIFL è l’Ente di Regione Lombardia presso il quale si svolge l’esame congiunto sulla situazione aziendale previsto nella fase di consultazione in sede amministrativa delle procedure di licenziamento collettivo riguardanti una o più unità operative ubicate in Lombardia.



A decorrere dal 01 luglio 2017 la comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo, la comunicazione di esito della fase sindacale e tutte le altre comunicazioni riguardanti la procedura (eventuale accordo sindacale sottoscritto dalle parti prima dell’esame congiunto, richiesta di rinvio della convocazione, comunicazione di revoca della procedura) devono essere obbligatoriamente trasmesse ad Arifl tramite l’applicativo telematico VertenzeOnLine.