martedì 10 ottobre 2017

Ai lavoratori domestici si applica il congedo di maternità e paternità?


In forza dell'Art. 62 del Dlgs 151 del 2001 Lavoro domestico (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, 13, 19, 22; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)

1. Le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3 e 6, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo.

2. Per il personale addetto ai servizi domestici familiari, l'indennità di cui all'articolo 22 ed il relativo finanziamento sono regolati secondo le modalità e le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.


lunedì 9 ottobre 2017



Come interpreta la cassazione la proroga prevista dal ccnl Commercio nella procedura disciplinare?




In base a Cass. civ. Sez. lavoro del 22-09-2017n. 22171


3.3. Va detto, però, che le parti collettive hanno subordinato la legittimità del differimento alla "preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato", il che esclude che il datore di lavoro possa manifestare la volontà dopo la scadenza del termine indicato dal primo comma della clausola contrattuale, che, nel rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dagli artt. 1362 e 1363 c.c., va interpretata tenendo conto del tenore complessivo della stessa, delle espressioni letterali utilizzate, delle finalità perseguite dai contraenti.

In merito occorre premettere che questa Corte, nell'interpretare clausole analoghe di altri contratti collettivi, ha evidenziato, con plurime pronunce, che "nel caso in cui il contratto collettivo di lavoro imponga al datore l'onere di intimare la sanzione disciplinare, a pena di decadenza, entro un certo termine dalla data di ricezione delle giustificazioni fornite dal lavoratore, tale termine deve intendersi rispettato per il solo fatto che il datore abbia tempestivamente manifestato la volontà di irrogare la sanzione, a nulla rilevando che tale dichiarazione recettizia sia portata a conoscenza del lavoratore successivamente alla scadenza di quel termine" (Cass. 4.10.2010 n. 20566 e negli stessi termini Cass. 2.3.2011 n. 5093; Cass. 10.9.2012 n. 15102; Cass. 20.3.2015 n. 5714).

Si è osservato, infatti, che il principio della scissione tra il momento in cui la volontà di recedere è manifestata e quello in cui si producono gli effetti ricollegabili a tale volontà, affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8830 del 14 aprile 2010 con riferimento alla impugnazione del licenziamento, deve trovare applicazione ogniqualvolta nell'ambito del procedimento disciplinare il momento della esternazione della volontà non coincide con quello della conoscenza da parte del destinatario, perchè diversamente risulterebbe intaccato il parametro di ragionevolezza ed uguaglianza formale e sostanziale tra i soggetti coinvolti.

Il principio di diritto, al quale il Collegio intende dare continuità, deve essere qui ribadito, in quanto, per la sua portata generale, trascende il singolo contratto e la sua applicabilità può essere impedita solo da una esplicita diversa previsione della norma contrattuale, che va esclusa nella fattispecie.

3.4. Invero il tenore letterale dei termini utilizzati dall'art. 227, del CCNL commercio non consente di affermare che i contraenti abbiano senz'altro inteso attribuire rilievo, ai fini del rispetto del termine entro il quale il procedimento disciplinare deve essere concluso, al momento della conoscenza della sanzione da parte del lavoratore, perchè il verbo comunicare descrive una relazione fra due soggetti e, quindi, evoca innanzitutto il momento della trasmissione ad altri della notizia o del pensiero, rispetto al quale la fase della ricezione si pone come logicamente e temporalmente successiva.

Ne discende che la volontà delle parti collettive deve essere ricostruita, a fronte di espressioni di significato non univoco, considerando innanzitutto che la disciplina del procedimento realizza una mediazione fra gli opposti interessi delle parti e che, mentre il termine per la contestazione è volto a garantire la tempestività dell'esercizio del potere, in funzione della necessaria tutela del diritto di difesa del lavoratore ed in considerazione del principio del legittimo affidamento sulla irrilevanza disciplinare della condotta, il termine per la conclusione soddisfa esigenze diverse da quelle già assicurate dal contraddittorio procedimentale, ed è finalizzato a garantire la certezza delle situazioni giuridiche, che, una volta avviato il procedimento, implica una valutazione tempestiva da parte del datore di lavoro delle giustificazioni fornite dal lavoratore e una decisione, altrettanto tempestiva, sulla rilevanza della condotta e sulla scelta della sanzione da irrogare.

Rispetto a dette esigenze, quindi, ciò che rileva è il momento della manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro, al quale va riferito il termine concesso per gli accertamenti e per le valutazioni, termine che finirebbe per essere compresso, senza ragione alcuna, qualora si pretendesse dal datore di farsi carico anticipatamente di eventuali ritardi addebitabili al soggetto incaricato di recapitare al lavoratore l'atto.

3.5. Considerazioni analoghe vanno espresse con riferimento all'onere di comunicazione imposto in caso di proroga dall'art. 227, comma 2, perchè, se il termine fissato dal comma 1, è rispettato nel momento in cui la volontà viene esternata e trasmessa al destinatario, affinchè la proroga possa essere validamente disposta è necessario che, prima dello spirare del termine finale, il datore di lavoro manifesti per iscritto la volontà di avvalersi del prolungamento e entro il medesimo termine, ove non provveda alla consegna dell'atto, avvii la procedura di comunicazione mediante consegna al soggetto incaricato di curare il recapito.

Inoltre poichè le formalità imposte dalla disposizione contrattuale condizionano la legittimità della proroga, qualora il rispetto delle stesse venga contestato, sarà onere del datore di lavoro dimostrare di avere ottemperato alle prescrizioni previste dal CCNL e, quindi, di avere quantomeno avviato, entro il termine di 15 giorni, la procedura di comunicazione al lavoratore del disposto prolungamento.

sabato 7 ottobre 2017



Quale è la nozione di azienda ai sensi dell'art. 2112 cc?


In forza di Cass. 21/09/2017, n. 22005

Ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., deve intendersi come ramo autonomo d'azienda, in quanto tale suscettibile di trasferimento riconducibile alla disciplina della norma citata, ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la propria identità. Ciò presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente e non una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento, o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo, essendo preclusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non dall'inerenza dei rapporti di lavoro  ad un ramo di azienda già costituito. Ne discende che trova applicazione l'art. 2112 cod. civ. anche in caso di cessione di parte dello specifico settore aziendale, purché si tratti di un insieme organicamente finalizzato ex ante all'esercizio dell'attività d'impresa, con autonomia funzionale di beni e strutture già esistenti al momento del trasferimento e, dunque, non solo teorica o potenziale (Nel caso di specie, relativo al settore delle telecomunicazioni, rigettando il ricorso, la Suprema Corte, in applicazione degli enunciati principi, ha ritenuto incensurabile la pronuncia impugnata con la quale la corte territoriale aveva escluso che la cessione oggetto del contenzioso avesse riguardato lavoratori dotati di particolare specializzazione e, in definitiva, un'articolazione aziendale in grado di presentarsi sul mercato in modo autosufficiente, risolvendosi, a ben vedere, l'operazione negoziale posta in essere nel mero trasferimento di una pluralità di contratti di lavoro).

giovedì 5 ottobre 2017



Il danno non patrimoniale da dequalificazione va risarcito?




Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-09-2017, n. 22288




In linea con gli arresti giurisprudenziali di legittimità (cfr. Cass., S.U., n. 6572/2006; Cass. n. 13877/2007) ha correttamente reputato che il danno non patrimoniale che ricomprende anche il danno di tipo esistenziale, deve essere risarcito quando sia conseguenza, come nel caso di dequalificazione professionale del lavoratore subordinato, di una lesione in ambito di responsabilità contrattuale di diritti inviolabili costituzionalmente garantiti e che la sussistenza di tale danno possa essere provata anche a mezzo di presunzioni semplici, sulle quali il giudice può fondare in via esclusiva il proprio convincimento.

mercoledì 4 ottobre 2017

Posso rinunciare al TFR o ai suoi accantonamenti in corso del rapporto di lavoro?


Per Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-11-2015, n. 23087:

La Corte distrettuale, pervero, ha negato che la fattispecie concreta attenesse ad una preventiva disposizione di diritti non ancora sorti nè maturati, con conseguente nullità dell'atto di disposizione, poichè il lavoratore era in grado in quel momento, di rappresentarsi le proprie spettanze di fine rapporto concernenti il pregresso periodo di lavoro.

Tale assunto vulnera, tuttavia, il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, che va qui ribadito, alla cui stregua, atteso che il diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto del lavoratore ancora in servizio è un diritto futuro, la rinuncia effettuata dal lavoratore è radicalmente nulla ai sensi dell'art. 1418 c.c., comma 2, eart. 1325 c.c., per mancanza dell'oggetto, non essendo ancora il diritto entrato nel patrimonio del lavoratore e non essendo sufficiente l'accantonamento delle somme già effettuato (cfr. Cass. 7-3-05 n. 4822).

5.2 La rinuncia del lavoratore subordinato a diritti futuri ed eventuali non è infatti annullabile previa impugnazione da proporsi nei termine di cui all'art. 2113 c.c., riferendosi tale ultima norma ad atti dispositivi di diritti già acquisiti e non ad una rinuncia preventiva, come tale incidente sul momento genetico dei suddetti diritti" (Cass. 14-12-98 n. 12548).

La considerazione che non era ancora maturato il diritto alla liquidazione del TFR, essendo il lavoratore ancora in servizio al momento dell'atto di disposizione, è determinante ai fini della soluzione della delibata questione, giacchè per lo scrutinio di legittimità e validità della rinuncia, non basta. l'accantonamento delle somme già effettuato, in quanto il diritto non è ancora entrato nel patrimonio del soggetto e quindi l'eventuale rinuncia prima della cessazione del rapporto di lavoro è nulla per mancanza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 1418 c.c., comma 2, in relazione all'art. 1325 c.c..

martedì 3 ottobre 2017



In sede di esecuzione le somme dovute al lavoratore vanno pagate al lordo o al netto?




Qui di seguito cass. 2011 n. 19790 che ha così disposto:


2.1. con il primo motivo, denunciando violazione della L. 4 aprile 1952, n. 218, artt. 19 e 23, assume che le somme dovute alla lavoratrice quali differenze retributive per gli anni pregressi costituiscono retribuzioni arretrate, relativamente alle quali obbligato al versamento dei contributi previdenziali è il datore di lavoro; concludendolo con il seguente quesito: ... dica la Corte, considerate le differenze salariali determinate dal Giudice sulla base della qualifica riconosciuta dal datore di lavoro, come violazione da parte di questi, dell'obbligazione retributiva, considerato altresì che le ritenute stesse non sono state effettuate alla scadenza dei singoli periodi di paga, se sia o no conforme al dettato della L. n. 218 del 1952, artt. 19 e 23, ritenere il datore di lavoro come debitore esclusivo dei contributi dovuti sulle somme stesse mandando indenne il lavoratore, sulle differenze in questione, della contribuzione previdenziale a suo carico;

2.2. con il secondo motivo, deducendo violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 23, censura la gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che le trattenute fiscali sulle somme dovute al lavoratore dovessero essere effettuate prima della data del pagamento, anzichè a quella di questo; concludendolo con il seguente quesito: dica la Corte di Cassazione se è conforme o no al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 23, e succ. mod. decurtare le ritenute fiscali prima del materiale pagamento della somma dovuta.

3. I motivi sono manifestamente fondati, dovendo l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive essere effettuati al lordo delle ritenute sia contributive che fiscali:

3.1. effettivamente, in caso di inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versare i contributi nei termini previsti dalla legge, quest'ultimo resta obbligato in via esclusiva, senza possibilità di rivalersi nei confronti del lavoratore; infatti, la norma che consente al datore di lavoro di operare le ritenute contributive sulla retribuzione del lavoratore (L. 4 aprile 1952, n. 218, art. 19) è di stretta interpretazione e, limitando il diritto di ritenuta del datore di lavoro sulla retribuzione soltanto nel caso di tempestivo pagamento della contribuzione relativa al medesimo periodo, non consente detta forma di recupero ove i contributi siano pagati parzialmente o in ritardo, dovendosi ricomprendere in tale ultima ipotesi il caso (ricorrente nella specie) del ritardato pagamento della retribuzione unitamente ai contributi ad essa riferibili (tra le altre, v. Cass. 17 febbraio 2009, n. 3782);

3.2. analogamente, quanto alle ritenute fiscali, il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire (Cass. 7 luglio 2008, n. 18584; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3375); del resto, il lavoratore le vedrà assoggettate, secondo il criterio c.d. di cassa e non, di competenza, a tassazione soltanto una volta che le avrà percepite, facultato oltretutto a scegliere modalità di applicazione di aliquote più favorevoli in rapporto al carattere eccezionale della fonte di reddito nel caso concreto;

3.3. ne consegue che, allorchè il datore di lavoro sia inadempiente agli obblighi di versamento delle ritenute previdenziali e fiscali, quanto alle previdenziali egli non ha più titolo di rivalersi nei confronti del lavoratore, mentre, quanto alle fiscali, soccorrerà il consueto meccanismo della tassazione dei redditi arretrati, sui quali incomberà al lavoratore, dopo averli materialmente percepiti e dichiarati, corrispondere, su liquidazione del competente ufficio, le relative imposte: pertanto, legittimamente l'esecuzione ha luogo per l'importo dovuto, al lordo cioè di dette ritenute, tanto previdenziali che fiscali.



4. La diversa conclusione cui sul punto perviene, non applicando i principi suestesi, il giudice di merito è così erronea e la qui impugnata pronuncia, nella parte in cui accoglie parzialmente l'opposizione all'esecuzione, va allora cassata; al contempo, la non necessità di altri accertamenti, di fatto sulla sola questione rimasta oggetto della controversia consente di decidere nel merito la medesima, rigettando in toto l'opposizione del D.G. - vale a dire, anche per la parte per la quale era stata invece accolta, quanto alla non debenza della somma di Euro 41.465 a valere sul totale oggetto del precetto notificato il 14.4.04 - e provvedendo sulle spese in ragione della soccombenza dell'opponente medesimo.

lunedì 2 ottobre 2017

Come sono disciplinati le invenzioni nel lavoro autonomo ex l. 81 del 2017



In base all'art. Art. 4. Apporti originali e invenzioni del lavoratore: "1. Salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30".