giovedì 9 marzo 2017

L'appello notificato senza il rispetto dei termini ex art. 435 comma terzo  cpc determina la possibilità di rinnovare la notifica ex art. 291 cpc?

Cass. 5880 del 8 marzo 2017:

1. La questione in rassegna è già stata scrutinata da questa Corte in numerosi arresti, tra i quali Cass. 10/10/2016 n. 20335 e Cass. 28/08/2013 n. 19818, cui occorre dare continuità, che hanno affermato che nel rito del lavoro l'inosservanza, in sede di notifica del ricorso in appello, del termine dilatorio a comparire previsto dal terzo comma dell'art. 435 c.p.c. , non determina l'improcedibilità del gravame, ma dà luogo ad un'ipotesi di nullità della notificazione, sanabile "ex tunc" per effetto di spontanea costituzione dell'appellato o di rinnovazione, disposta dal giudice ex art. 291 c.p.c., costituendo questa norma espressione del principio generale dell'ordinamento, riferibile ad ogni atto che introduce il rapporto processuale e lo ricostituisce in una nuova fase giudiziale, per cui sono sanabili con effetto retroattivo, a seguito della rinnovazione disposta dal giudice, non solo le nullità contemplate dall'art. 160 c.p.c., ma tutte le nullità in genere della notificazione, derivanti da vizi che non consentono all'atto di raggiungere lo scopo a cui è destinato (art. 156 c. 3 c.p.9), ossia la regolare costituzione del rapporto processuale, senza che rilevi che tali nullità trovino la loro origine in una causa imputabile all'ufficiale giudiziario o alla parte istante.  
Non si verte infatti nell'ipotesi esaminata dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 30/07/2008 n. 20604, che ha escluso, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 della Costituzione, la possibilità di concessione di nuovo termine per la notifica, in relazione però al caso in cui la notifica non sia avvenuta o sia inesistente (e non solamente nulla). 
2. Il giudice d' appello era quindi tenuto a concedere il nuovo termine per il rinnovo della notifica che era stato richiesto dall'appellante, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. , al fine di garantire il rispetto dei termini a difesa; il mancato rispetto da parte dell'appellante di tale nuovo termine — necessariamente perentorio — avrebbe comportato la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione. 


Cass.  5855 del 8 marzo 2017


1. Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza n. 137/10, pronunciata sull'appello proposto da Parmesan Luisa nei confronti di Azienda ULSS n. 1 di Belluno, avverso la sentenza n. 43/2007 emessa, tra le parti, dal Tribunale di Belluno, dichiarava l'improcedibilità dell'appello ex art. 435, terzo cemnna, cpc, poichè il decreto di fissazione per l'udienza del 2 marzo 2010 era stato notificato solo in data 10-16 febbraio 2010, non rispettando il termine a difesa previsto da tale norma, né veniva giustificato il ritardo..... La Corte d'Appello, dopo aver richiamato Cass., S.U., n. 20604 del 2008, ha affermato che la notificazione tardiva per causa imputabile all'appellante è totalmente equiparabile, ai fini giuridici, all'omessa notificazione, atteso che ne conseguono il medesimo effetto di dilatazione non giustificata dei tempi del processo e le medesime conseguenze. Pertanto dichiarava l'improcedibilità dell'appello in ragione della tradiva notificazione del decreto di fissazione dell'udienza.
Tale statuizione non è corretta. Va precisato che nella specie viene in rilievo la tardiva notifica del decreto di fissazione dell'udienza, in quanto intervenuta prima dell'udienza medesima (fissata per il 2 marzo 2010), ma dopo il cd. termine a difesa (notifica in data 10-16 febbraio 2007). L'appellata si costituiva eccependo l'improcedibilità dell'impugnazione e in via subordinata, senza voler sanare il vizio dedotto, si difendeva nel merito, prospettando l'infondatezza dell'appello (pag. 7 e 8 del controricorso). Tanto premesso, occorre chiarire che Cass., S.U., n. 20604 del 2008, ha affermato che «Nel rito del lavoro l'appello pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost., comma 2) - al giudice di assegnare ex art.421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.».
 Dunque, si tratta di fattispecie diversa da quelle in esame, ove la notifica del decreto di fissazione, sia pure oltre il termine a difesa, è intervenuta. 
2.6. Scopo della notificazione è quello di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, con gli effetti che ne conseguono (in termini - per quanto qui interessa - di instaurazione del contraddittorio). In presenza di una notificazione nulla, così come opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo, attraverso la costituzione in giudizio della parte intimata, correlativamente, in mancanza di tale costituzione, il giudice, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., deve dispone la rinnovazione della notificazione (fissando a tal fine un termine perentorio), a meno che la parte stessa non abbia a ciò già spontaneamente provveduto. Entrambi i rimedi, che sono previsti a fronte del verificarsi del medesimo presupposto della nullità della notificazione — con l'unica peculiarità che l'attivazione spontanea della parte (con la costituzione o la rinnovazione) rende superfluo l'intervento del giudice —, operano con efficacia ex tunc, cioè sanano con effetto retroattivo il vizio della notificazione (quella originaria, nel caso di rinnovazione): ciò è previsto espressamente nel citato art. 291 ("la rinnovazione impedisce ogni decadenza'), si configura come una normale qualità del concetto di sanatoria e costituisce un'ulteriore espressione del principio di strumentalità delle forme. Va ribadito, per completezza, che il detto effetto sanante ex tunc prodotto dalla costituzione del convenuto — la quale non è mai tardiva, poiché la nullità della notificazione impedisce la decorrenza del termine (per tutte, Cass., sez. un., n. 14539 del 2001) - opera anche nel caso in cui la costituzione sia effettuata al solo fine di eccepire la nullità (tra altre, Cass., sez. un., n. 5785 del 1994; Cass. nn. 10119 del 2006, 13667 del 2007, 6470 del 2011)». 


Cass. 20335 del 10 ottobre 2016

"La Corte territoriale ha rilevato che, nonostante il decreto presidenziale di cui all'art. 435 c.p.c. fosse stato comunicato alla società a mezzo fax in data 28.3.2012, quest'ultima aveva avviato la procedura notificatoria solo in data 6.2.2013, a fronte di udienza fissata per il giorno 7.2.2013. 3. Ha ritenuto che, in base ai principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte nella decisione n. 20604 del 2008, la notifica del ricorso e del pedissequo decreto era inesistente in quanto inidonea a consentire alla parte appellata di svolgere le sue difese, per essere stata la notifica avviata solo il giorno precedente la prima udienza di trattazione (fissata per il giorno 7.2.2013). 4. Per la cassazione di tale sentenza la Muitiservizi srl ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Maranta Luigi è rimasto intimato.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia illegittimità della sentenza impugnata per lesione del diritto di difesa e violazione e falsa applicazione degli artt. 435, 136, 421 e 291 c.p.c., sostenendo:...
7. b. che l'improcedibilità dell'appello può essere dichiarata nei soli casi di inesistenza della notifica e non nei casi, quale quello dedotto in giudizio, in cui la notifica sia stata effettuata, sia pure in violazione dei termini posti, dall'art. 435 c. 3 c.p.c., a tutela del diritto di difesa della parte convenuta. 10. Detta questione è già stata scrutinata da questa Corte in numerose decisioni, tra le quali: Cass. n.i 16479 del 2015, 16154/2015, 7378/2014, 19818/2013, 8125/2013; Ord, 10775/2016; Cass. SSUU, 9331/1996 (il principio enunziato da detta decisione, da intendere con la correzione apportata dalla decisione delle Sezioni Unite n. 30.07.08 n. 20604, per la quale il termine può essere concesso ove la notifica sia nulla ma non quando sia inesistente). 11. Il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento giurisprudenziale espresso nelle decisioni sopra richiamate secondo cui: 12. nel rito del lavoro l'inosservanza, in sede di ricorso in appello, del termine dilatorio a comparire non è configurabile come vizio di forma e di contenuto dell'atto introduttivo, atteso che, a differenza di quanto avviene nel rito ordinario, essa si verifica quando l'impugnazione è stata già proposta mediante il deposito del ricorso in cancelleria, mentre nel procedimento ordinario di cognizione il giorno dell'udienza di comparizione è fissato dalla parte (art. 163 c.p.c., n, 7 e art. 342 c.p.c.), considerato altresì, che tale giorno è fissato, nel rito del lavoro, dal giudice col suo provvedimento. Pertanto, tale inosservanza non comporta la nullità dello stesso atto di appello, bensì  quella della sua notificazione, sanabile "ex tunc" per effetto di spontanea costituzione dell'appellato o di rinnovazione, disposta dal giudice ex art. 291 c.p.c., costituendo questa norma espressione di un principio generale dell'ordinamento, riferibile ad ogni atto che introduce il rapporto processuale e lo ricostituisce in una nuova fase giudiziale, per cui sono sanabili "ex tunc", con effetto retroattivo a seguito della rinnovazione disposta dal giudice, non solo le nullità contemplate dall'art. 160 c.p.c., ma tutte le nullità in genere della notificazione, derivanti da vizi che non consentono all'atto di raggiungere lo scopo a cui è destinato (art. 156 c. 3 c.p.9, ossia la regolare costituzione del rapporto processuale, senza che rilevi che tali nullità trovino la loro origine in una causa imputabile all'ufficiale giudiziario o alla parte istante.
13. La sovrapponibilità della vicenda dedotta in giudizio alle fattispecie esaminate nelle richiamate decisioni di questa Corte, desunta dalle motivazioni che sorreggono il "decisum " della sentenza oggi impugnata e dai motivi dei presente ricorso, esime il Collegio dalla ripetizione delle argomentazioni motivazionali spese nelle richiamate sentenze di questa Corte, per nulla contrastate dalla parte controricorrente, rimasta intimata e che non ha svolto alcuna attività difensiva, e consentono il rinvio "per relationem" a dette argomentazioni. 
 15. Il primo motivo del ricorso, quanto al profilo correlato all'art. 435, c. 3 c.p.c., va accolto, sulla scorta delle stesse ragioni esposte nelle sentenze richiamate nel punto n. 10 di questa sentenza. 16. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata, con rinvio al giudice individuato in dispositivo, che in applicazione dei principi indicati nel punto 12 di questa sentenza, dovrà assegnare un termine per la rinnovazione della notificazione dell'atto di appello e fissare una nuova udienza di discussione, che l'appellante dovrà notificare alla controparte, in una col ricorso, nel rispetto dei termine di cui all'art. 435 c.p.c., c.3. 

Cass. 16479 del 5 agosto 2015

La Corte territoriale ha premesso che l'udienza del 16 febbraio 2007, in cui si era costituito il Giannotti, era stata fissata esclusivamente per la trattazione della richiesta di inibitoria avanzata dalla ASL e che, con diverso apposito decreto presidenziale dell'11 luglio 2008, era stata fissata per la trattazione del merito del gravame l'udienza del 14 novembre 2008; ha considerato che, nonostante detto decreto fosse stato comunicato al procuratore della ASL in data 7 ottobre 2008, questi aveva provveduto alla notifica solo in data 20 ottobre 2008, solo dopo la scadenza del termine di 25 giorni liberi previsto dall'art. 435, co. 3, c.p.c.; ha ritenuto che, in base ai principi espressi da Cass. SS.UU. n. 20604 del 30 luglio 2008, detta notifica eseguita doveva "ritenersi giuridicamente inesistente, e non già semplicemente nulla, perché in siffatta ipotesi l'inattività della parte fino alla scadenza del termine ha determinato effetti preclusivi del tutto parificabili a quelli correlati alla scadenza di un termine perentorio, con la conseguente impossibilità di ottenere la concessione di un nuovo termine"; pertanto la Corte di Appello, constatato che all'udienza del 14 novembre 2008 il Giannotti non si era costituito, ha negato la rinnovazione della notifica dell'impugnazione richiesta dalla ASL ed ha dichiarato improcedibile l'appello.
5.— Con il primo mezzo di gravame parte ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. nonché dell'art. 156 c.p.c., con il quesito di diritto innanzi riportato, lamenta che i giudici di appello avrebbero erroneamente dichiarato improcedibile l'appello proposto dall'Azienda, ritenendo che la notifica dell'impugnazione effettuata oltre il termine non minore di venticinque giorni di cui all'art. 435, co. 3, c.p.c., debba considerarsi "giuridicamente inesistente, e non già semplicemente nulla". Il motivo è fondato. L'art. 435, co. 3, c.p.c., prescrivendo che "tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni", stabilisce un termine nell'interesse dell'appellato e dell'esercizio consapevole del suo diritto di difesa, di cui, però, l'appellato medesimo può disporre. In alcun modo la notifica dell'atto di appello eseguita oltre tale termine può essere equiparata ad una notifica omessa o inesistente, per la contraddizione che non consente di equivalere "l'eseguire" all' "omettere"; tanto è che la costituzione dell'appellato è idonea a sanare la violazione del termine, non presidiando l'art. 435, co. 3, c.p.c., la formazione del giudicato. Secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte, ancora di recente ribadita (Cass. n. 19818 del 2013), nel rito del lavoro, l'inosservanza, in sede di ricorso in appello, del termine dilatorio a comparire non è configurabile come vizio di forma e di contenuto-forma dell'arto introduttivo, atteso che, a differenza di quanto avviene nel rito ordinario, essa si verifica quando l'impugnazione è stata già proposta mediante il deposito del ricorso in cancelleria, e considerato altresì che, mentre nel procedimento ordinario di cognizione il giorno dell'udienza di comparizione è fissato dalla parte (art. 163 c.p.c., n. 7 e art. 342 c.p.c.), tale giorno è fissato, nel rito del lavoro, dal giudice col suo provvedimento. Pertanto, tale inosservanza non comporta la nullità dello stesso atto di appello, bensì quella della sua notificazione, sanabile "ex tunc" per effetto di spontanea costituzione dell'appellato o di rinnovazione, disposta dal giudice ex art. 291 c.p.c., costituendo questa norma espressione di un principio generale dell'ordinamento, riferibile ad ogni atto che introduce il rapporto processuale e lo ricostituisce in una nuova fase giudiziale, per cui sono sanabili "ex tunc", con effetto retroattivo a seguito della rinnovazione disposta dal giudice, non solo le nullità contemplate dall'art. 160 c.p.c., ma tutte le nullità in genere della notificazione, derivanti da vizi che non consentono all'atto di raggiungere lo scopo a cui è destinato (art. 156 c.p.c., comma 3), ossia la regolare costituzione del rapporto processuale, senza che rilevi che tali nullità trovino la loro origine in una causa imputabile all'ufficiale giudiziario o alla parte istante (v., tra le altre, Cass. n. 4461 del 1993; Cass. n. 1093 del 1994; Cass. n. 7957 del 1994; Cass. n. 3373 del 1996; Cass. n. 18165 del 2004; Cass. n. 488 del 2010). 
Adesivamente occorre ancora rilevare che di recente questa Corte, a Sezioni unite, cogliendo l'occasione rappresentata dalla questione dell'omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte in materia di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 ha affermato "che il principio del giusto processo ... non si esplicita nella sola durata ragionevole dello stesso" ed ha richiamato la dottrina per sottolineare che "occorre prestare altresì la massima attenzione ad evitare di sanzionare comportamenti processuali ritenuti non improntati al valore costituzionale della ragionevole durata del processo, a scapito degli altri valori in cui pure si sostanzia il processo equo, quali il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio, e, in definitiva, il diritto ad un giudizio" (Cass. SS. UU. n. 5700 del 12 marzo 2014) Sulla scorta di tale insegnamento si è così ritenuto che nel rito del lavoro, finanche nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notificazione di tali atti (Cass. n. 1483 del 2015). A maggior ragione, nel caso di notifica dell'appello e del pedissequo decreto eseguita oltre il termine di venticinque giorni previsto dall'art. 435, co. 3, c.p.c., poiché la violazione determina nullità e non inesistenza della notificazione, il giudice, ove l'appellato non si sia costituito, deve autorizzare la rinnovazione della medesima.  

mercoledì 8 marzo 2017

Quali sono le linee guida dell'Inps per la determinazione delle malattie gravi che impongono terapie salva vita?

“LINEE GUIDA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SALUTE, 11 GENNAIO 2016, PREVISTO DALL’ART. 25 DEL D. LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151”.

La previsione di esenzione in precise fattispecie dall’obbligo di reperibilità del lavoratore assente per incapacità temporanea allo svolgimento del lavoro specifico, introdotta per i pubblici dipendenti con DPCM 18.12.2009 n. 206, del tutto di recente è traslata con modifiche anche nella disciplina riguardante i lavoratori subordinati del privato. L’impatto della novella regolamentare sull’organizzazione del lavoro, in rapporto alle presenze giornaliere dei lavoratori, e sulla governance assicurativo previdenziale non è di trascurabile profilo ove non fosse oculatamente soppesato il giudizio medico legale e garantito in ogni caso il sistema dei controlli, anche perché è fissato un tetto massimo di 180 giorni di comporto! L’intento di tutela che si evince dal Regolamento in parola è che si vogliono tutelare da restrizioni temporali quei lavoratori in malattia, qualora entrino in gioco:
 • un vulnus funzionale intenso e inconsueto rispetto la casistica più frequente di malattia e tale da necessitare di contestuale somministrazione di terapie “estreme” ben debitamente certificate
• una malattia temporanea determinata o connessa alla menomazione che, valutata in sede medico legale pluricratica, abbia visto assegnarsi una percentuale pari o superiore ai due terzi (67%) di invalidità permanente.
A rendere più complesso il quadro, rileva che non esiste né una normativa specifica né un’elencazione statuita delle gravi patologie ovvero delle terapie con la qualificazione di “salvavita”. In senso letterale, si può parlare di terapia salvavita quando vi sia un “pericolo di vita” immediato e concreto ovvero procrastinato, ma altrettanto certo o fortemente probabile: sono terapie salvavita quelle praticate in rianimazione, ma anche quelle che – se non assunte – espongono certamente alla morte. 

Tuttavia, in senso analogico, potrebbe diventare assimilabile alla terapia salvavita qualunque terapia che si debba assumere cronicamente come, a mero titolo esemplificativo e non certo esaustivo, quella anticoagulante, perché altrimenti può verificarsi un’embolia mortale o gravemente invalidante; quella antipertensiva, per scongiurare le rotture vasali e conseguenti emorragie; quella antibiotica, per le infezioni croniche o subacute delle ossa onde evitare gli ascessi ossifluenti; quelle profilattiche antitubercolari; quelle immunosoppressive in tutte le patologie autoimmuni o nei trapiantati e in numerose altre circostanze.

Ma è di tutta evidenza che non può essere questa l’interpretazione perché sarebbe implicitamente rimosso in via surrettizia erga omnes l’obbligo stesso di reperibilità a controllo, essendo la patologia cronica - di cui le esemplificate terapie sarebbero emendamento -largamente rappresentata nei lavoratori con un progressivo incremento in rapporto al progredire dell’età.

Non essendoci, dunque, riferimenti univoci e finalizzati alla specificità dell’argomento e per non lasciare ogni eventuale riconoscimento nell’alea della mera analogia, ancor più aggravata dal fatto che, chiamata ad attestare tali condizioni, è una vera molteplicità di “curanti” con criteri e personali modalità operative spesso molto difformi persino su medesimi ambiti territoriali, sembra più che mai utile fornire linee d’indirizzo, anche suscettibili di periodico aggiornamento, che garantiscano la maggiore omogeneità possibile di approccio.

PATOLOGIE GRAVI CHE RICHIEDONO TERAPIE SALVAVITA DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 11 gennaio 2016 Art.1 co.2 -

Le patologie di cui al comma 1, lettera a), devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare. In premessa, bisogna ricordare che la nozione di "infermità" (da in-firmus = non fermo, debole), che costituisce il rischio assicurato ex lege 29 Febbraio 1980, n. 33, si riferisce ad una disfunzione relativa alla funzione organica/psichica interessata, mono o pluriorgano, in conseguenza di processi morbosi, quantitativamente caratterizzata. 

La “malattia”, nell’indicare un "Fenomeno anormale o patologico che altera l'integrità anatomica degli organi o ne fa deviare il funzionamento in senso dannoso" invece, fa riferimento ad una diagnosi nosologica ed è, pertanto, prevalentemente qualitativa. Il termine "patologia" (dal greco antico πάθος: "sofferenza"; λογία: "studio") - oltre ad indicare quella branca della medicina che si occupa dello studio delle malattie, nei loro aspetti fondanti: cause, evoluzione, danno - è anche sinonimo dotto di "malattia". Sul piano medico e medico legale, entrambi i termini – malattia /patologia – sottendono la necessarietà della disfunzione modulata secondo progressiva severità. 

SUL CONCETTO DI “GRAVITÀ” 

Molte sono le patologie che possono essere considerate gravi e, alquanto spesso, esse assumono un andamento clinico subacuto/persistente o addirittura cronico.

Tuttavia, l’Ordinamento, quando vuole sostanziare una situazione ad “alta intensità di rischio” – cioè che l’evento da scongiurare o tutelare accada veramente - qualifica quella situazione con l’aggettivo grave, senza indicarne il correlato significato concreto: manca cioè la “misura” parametrata. La malattia/patologia/sindrome è, oggi, intesa dalla dottrina medico legale come un’alterazione quali-quantitativa dello stato di salute che induca una modificazione peggiorativa dello stato anteriore suscettibile di apprezzamento clinico e/o, eventualmente, medico legale, caratterizzata dai seguenti attributi: ANORMALITÀ, EVOLUTIVITÀ, BISOGNO di CURE, DISFUNZIONALITÀ, MANCATA ESPANSIONE DELLE ATTIVITÀ SOCIO-RELAZIONALI ecc.

Tali situazioni si connotano per essere gravi se si appalesano per un considerevole disordine funzionale, in grado di scemare sensibilmente e in modo severo la funzione dell’organo /apparato /sistema in quella fattispecie compromesso. 

Quindi, del processo morboso in esame è necessario valutare: 

1. LA SUA NATURA CLINICA 
2. L’ENTITÀ DELLA DISFUNZIONE che determina 
3. IL CONCRETARSI a carico della persona IN MODO ACUTO, anche se più ampiamente iscritto in un decorso più torpido o cronico 
4. La sua STORIA NATURALE/MODIFICATA DALLA TERAPIA 

E’ opportuno precisare come la qualificazione di “Grave” non attiene:
 ƒ né le strategie di diagnosi o la particolare indaginosità degli accertamenti/ trattamenti eseguiti (ad es, l’aver eseguito trattamento chirurgico in anestesia generale)
ƒ né la tipologia/importanza ella Struttura in sé per sé considerata cui ci si rapporta (essere stati ricoverati in ospedali di eccellenza) o altro di segno socio-ambientale (aver avuto bisogno di assistenza personale, come in caso di fratture agli arti inferiori).

In sintesi, dunque, quello che si è voluto tutelare, esonerando dall’obbligo di reperibilità, non può che essere la “straordinarietà” dell’episodio morboso - isolato o anche iscritto in un eventuale decorso cronico - per cui è l’evento intrinsecamente “drammatico” a costituire la situazione da cui scaturisce l’esonerabilità.

TERAPIA SALVAVITA

Il secondo pre-requisito per rendere operativo l’esonero dalla reperibilità - da concretarsi contestualmente alla grave patologia – è il veder somministrata TERAPIA SALVAVITA

Come già detto, non esiste un’elencazione di farmaci salvavita, men che meno di terapie ad essi assimilabili. Oggi, si dispone solo di una lista1 che, però, attiene ad apprezzamenti di carattere economico ed è, pertanto, suscettibile di fluttuazioni in relazione alla capienza di bilancio delle singole Regioni. L’unico riferimento dottrinale scevro di considerazioni contabili (che risente però dell’impossibilità di stilare un inventario nominativo dei farmaci che possono rientrare nella definizione) è quello giurisprudenziale. In quest’ultimo ambito, ad es. con Sentenza di C. Cass. Sez. I, 11 luglio 2002, n. 26646, si è affrontato questo delicato capitolo delle cure salvavita asserendo che è salvavita quella terapia che consente di salvare la vita al paziente, che può essere anche rifiutata liberamente e consapevolmente (ad esempio rifiuto della trasfusione per motivi religiosi), ravvisando il reato di violenza privata nel comportamento del medico che imponesse la terapia contro la volontà del paziente e che può persino sconfinare nell’accanimento terapeutico, quando l'insistere con trattamenti di sostegno vitale sia immediatamente ingiustificato o sproporzionato, malgrado non esistano linee-guida di natura tecnica ed empirica di orientamento comportamentale dei medici davanti a situazioni di insostenibilità della qualità della vita o di degradazione della persona. Dunque, sono “salvavita” quelle cure “indispensabili a tenere in vita” la persona e, in certa misura, sono indipendenti dalla qualità intrinseca del/dei farmaco/i usati ad essere salvavita. Infatti, quel farmaco potrebbe essere salvavita nei confronti di una determinata patologia, ma non esserlo più se somministrato in caso di patologia diversa verso cui ha pur tuttavia indicazione d’uso e/o con altra posologia. In altre parole un antibiotico può essere salvavita in un paziente con AIDS, mentre svolgere il suo semplice, normale ruolo antimicrobico non salvavita in un soggetto immunocompetente.

L’eparina è salvavita, ad esempio, in caso di trombosi completa della vena cava, ma si derubrica a comune presidio antitrombofilico in caso di profilassi preoperatoria o di terapia della flebite complicata. Alcuni antiepilettici maggiori sono salvavita se usati nell’epilessia; a posologia inferiore, semplicemente aumentano la soglia del dolore in cefalee ribelli o in nevriti post-herpetiche. Così anche i farmaci biologici: • svolgono il ruolo di salvavita se utilizzati nelle chemioterapie neoadiuvanti e perfezionano i due requisiti richiesti per l’esonero dalla reperibilità in caso la patologia neoplastica abbia indotto una grave disfunzione produttiva di incapacità al lavoro; • impiegati nelle reumopatie, gli inibitori del TNF-alfa svolgono azione patogenetica sui mediatori della flogosi e agiscono mitigando esclusivamente gli effetti disfunzionali e in nessun caso possono considerarsi “salvavita” né possono dirsi ad essi “assimilabili” (perché, semmai, la vita hanno la potenzialità di comprometterla). In quest’ultimo caso, si verte solo nell’ambito delle terapie funzionali antidisabilità, con miglioramento della qualità della vita, non anche della sua durata, e spesso proprio per mantenere integra la capacità al lavoro. Nel novero delle possibili situazioni che deve vagliare il medico certificatore, esistono anche quadri morbosi in cui è indispensabile assumere quotidianamente la prescritta dose di farmaco o pattern compositi plurifarmaco. In tal caso, la terapia - sostitutiva o curativa - assume la connotazione di “TERAPIA VITALE”, poiché se il soggetto non assumesse cronicamente e con consapevole regolarità certe terapie sostitutive/soppressive ovvero modulanti o contrastanti il quadro morboso, la stessa vita sarebbe compromessa, nella sua durata o nella sua estrinsecazione funzionale (es.: terapia antiretrovirale), ovvero si avrebbe di fatto il rischio del concretarsi addirittura di un evento fatale se non fosse garantito in circolo il corretto livello di sostanze (come ad es. gli ormoni). 

E’ bene ricordare che, in questa appena descritta situazione di patologie croniche a supporto terapeutico costante, spesso non sussiste neppure specifica incapacità al lavoro: anzi, la prestazione lavorativa può essere assicurata proprio per il fatto che si assume per un tempo indefinito un qualsiasi farmaco che sia idoneo ad emendare lo stato di malattia o a prevenirne gli effetti più drammatici, risultando pertanto indispensabile.

Ben diverso concetto è quello della “TERAPIA SALVAVITA” dove è implicitamente esclusa ogni forma di somministrazione cronica del farmaco che, per contro, deve di necessità essere assunto episodicamente per emendare un pericolo di vita attuale e causalmente dovuto a patologia grave in atto estrinsecante il pericolo di vita o l’intensa compromissione acuta del complessivo stato di salute (ad esempio, gli scompensi acuti che, se non altrimenti e prontamente curati, provocano il coma e la morte in un progressivo avvitamento in pejus di eventi. Non anche, per contro, stati diabetici insulinodipendenti né tanto meno day hospital collegati a periodici accertamenti, anche se indispensabili al monitoraggio della malattia; collagenopatie in terapia con immunosoppressivi/terapie biologiche; interventi di chirurgia plastica ricostruttiva anche se successivi a importanti demolizioni corporee da altre cause; interventi chirurgici che richiedano anestesia generale laddove non significa assolutamente che ne sia sottesa una grave infermità, per la quale la legge prevede di entrare nel merito della “natura”, poiché l’anestesia di per sé è solo un mezzo per privare l’atto operatorio del dolore ed è condotta in via generale o locale per varie motivazioni). In avversa ipotesi, come altrove anticipato, sarebbe esentata dall’obbligo di reperibilità sempre e comunque la maggior parte dei lavoratori e per la totalità della c.d. “vita attiva”. In pratica, la sottile differenza semantica fra TERAPIA VITALE e TERAPIA SALVAVITA parrebbe ben essere equiparata a quella esistente fra terapia preventiva e terapia emendativa: la prima, infatti, mira a prevenire - mediante la regolare assunzione - il verificarsi di eventi peggiorativi lo statu quo ante, a mitigare l’effervescenza sindromico-funzionale della malattia e a scongiurare eventi maggiori; la seconda, invece, pone rimedio agli effetti più nefasti e/o letali di un evento maggiore che già si è verificato. Sulla base di queste considerazioni, si definisce di seguito una: 

LISTA DI RIFERIMENTO PER SITUAZIONI PATOLOGICHE CHE INTEGRANO IL DIRITTO ALL’ESONERO DELLA FASCE DI REPERIBILITÀ 

SINDROMI VASCOLARI ACUTE CON INTERESSAMENTO SISTEMICO EMORRAGIE SEVERE /INFARTI D’ORGANO COAGULAZIONE INTRAVASCOLARE DISSEMINATA E CONDIZIONI DI SHOCK – STATI VEGETATIVI DI QUALSIASI ETIOLOGIA INSUFFICIENZA RENALE ACUTA INSUFFICIENZA RESPIRATORIA ACUTA ANCHE SU BASE INFETTIVA (polmoniti e broncopolmoniti severe, ascesso polmonare, sovrainfezioni di bronchiectasie congenite, fibrosi cistica) INSUFFICIENZA MIOCARDICA ACUTA SU BASE ELETTRICA (gravi aritmie acute), ISCHEMICA (infarto acuto), MECCANICA (defaillance acuta di pompa) E VERSAMENTI PERICARDICI CIRROSI EPATICA NELLE FASI DI SCOMPENSO ACUTO GRAVI INFEZIONI SISTEMICHE FRA CUI AIDS CONCLAMATO INTOSSICAZIONI ACUTE AD INTERESSAMENTO SISTEMICO ANCHE DI NATURA PROFESSIONALE O INFORTUNISTICA NON INAIL (arsenico, cianuro, acquaragia, ammoniaca, insetticidi, farmaci, monossido di carbonio, etc.) IPERTENSIONE LIQUORALE ENDOCRANICA ACUTA MALATTIE DISMETABOLICHE IN FASE DI SCOMPENSO ACUTO MALATTIE PSICHIATRICHE IN FASE DI SCOMPENSO ACUTO E/O IN TSO NEOPLASIE MALIGNE, IN. ƒ Trattamento CHIRURGICO E NEOADIUVANTE ƒ Chemioterapico ANTIBLASTICO E/O SUE COMPLICANZE ƒ Trattamento RADIOTERAPICO SINDROME MALIGNA DA NEUROLETTICI TRAPIANTI DI ORGANI VITALI ALTRE MALATTIE ACUTE CON COMPROMISSIONE SISTEMICA (a tipo pancreatite, mediastinite, encefalite, meningite, ect...) PER IL SOLO PERIODO CONVALESCENZIALE QUADRI SINDROMICI A COMPROMISSIONE SEVERA SISTEMICA SECONDARI A TERAPIE O TRATTAMENTI DIVERSI (a tipo trattamento interferonico, trasfusionale)

martedì 7 marzo 2017



Entro quali limiti opera il dovere di fedeltà in caso di denuncia di fatti illeciti da parte del lavoratore?




Secondo Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-02-2017, n. 4125

E' da escludere che l'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., così come interpretato da questa Corte in correlazione con i canoni generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., (fra le più recenti in tal senso Cass. 9.1.2015 n. 144), possa essere esteso sino a imporre al lavoratore di astenersi dalla denuncia di fatti illeciti che egli ritenga essere stati consumati all'interno dell'azienda, giacchè in tal caso "si correrebbe il rischio di scivolare verso - non voluti, ma impliciti - riconoscimenti di una sorta di "dovere di omertà" (ben diverso da quello di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c.) che, ovviamente, non può trovare la benchè minima cittadinanza nel nostro ordinamento" (Cass. n. 6501 del 2013).

Lo Stato di diritto, infatti, attribuisce valore civico e sociale all'iniziativa del privato che solleciti l'intervento dell'autorità giudiziaria di fronte alla violazione della legge penale, e, sebbene ritiene doverosa detta iniziativa solo nei casi in cui vengono in rilievo delitti di particolare gravità, guarda con favore la collaborazione prestata dal cittadino, in quanto finalizzata alla realizzazione dell'interesse pubblico alla repressione dei fatti illeciti.

Da ciò discende che l'esercizio del potere di denuncia, riconosciuto dall'art. 333 c.p.p., non può essere fonte di responsabilità, se non qualora il privato faccia ricorso ai pubblici poteri in maniera strumentale e distorta, ossia agendo nella piena consapevolezza della insussistenza dell'illecito o della estraneità allo stesso dell'incolpato (si rimanda a Cass. pen. n. 29237/2010 e, quanto alla responsabilità civile, fra le più recenti a Cass. 10.6.2016 n. 11898).

La esenzione da responsabilità, anche nei casi di colpa grave (con le sole eccezioni previste, per i reati perseguibili a querela, dall'art. 427 c.p.p., e per i reati perseguibili d'ufficio, nei casi in cui avvenga costituzione di parte civile, dall'art. 541 c.p.p.), si giustifica considerando che la collaborazione del cittadino, che risponde ad un interesse pubblico superiore, verrebbe significativamente scoraggiata ove quest'ultimo potesse essere chiamato a rispondere delle conseguenze pregiudizievoli prodottesi a seguito di denunce che, sebbene inesatte o infondate, siano state presentate senza alcun intento calunnioso.

3.1 - Proprio la presenza e la valorizzazione di interessi pubblici superiori porta ad escludere che nell'ambito del rapporto di lavoro la sola denuncia all'autorità giudiziaria di fatti astrattamente integranti ipotesi di reato, possa essere fonte di responsabilità disciplinare e giustificare il licenziamento per giusta causa, fatta eccezione per l'ipotesi in cui l'iniziativa sia stata strumentalmente presa nella consapevolezza della insussistenza del fatto o della assenza di responsabilità del datore. Perchè possa sorgere la responsabilità disciplinare non basta, quindi, che la denuncia si riveli infondata e il procedimento penale venga definito con la archiviazione della notizia criminis o con la sentenza di assoluzione, trattandosi di circostanze non sufficienti a dimostrare il carattere calunnioso della denuncia stessa.

Si deve, poi, aggiungere che, a differenza delle ipotesi in cui è in discussione l'esercizio del diritto di critica, non rilevano i limiti della continenza sostanziale e formale, superati i quali la condotta assume carattere diffamatorio, e, quindi, può avere rilevanza disciplinare, giacchè, come è già stato osservato da questa Corte, ogni denuncia si sostanzia nell'attribuzione a taluno di un reato, per cui non sarebbe logicamente e giuridicamente possibile esercitare la relativa facoltà senza incolpare il denunciato di una condotta obiettivamente disonorevole e offensiva della reputazione dell'incolpato (Cass. 20.10.2003 n. 15646 e Cass. pen. n. 29237/2010 cit.).

3.2 - I medesimi principi devono valere anche in relazione agli esposti inoltrati all'autorità competente che abbiano ad oggetto la commissione di illeciti sanzionati in via amministrativa. In tal caso, infatti, vengono in rilievo gli stessi interessi pubblici che giustificano la limitazione di responsabilità di cui sopra si è detto, sicchè solo la consapevolezza della insussistenza del fatto denunciato può integrare giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento, ove il lavoratore si sia limitato alla presentazione dell'esposto o della denuncia e si sia astenuto da iniziative volte a dare pubblicità a quanto portato a conoscenza delle autorità competenti.

- La sentenza impugnata, che, pur dando atto della non divulgazione degli esposti, ha ritenuto violati gli obblighi di fedeltà e diligenza, per il solo fatto che le accuse non fossero state adeguatamente ponderate prima della presentazione delle denunce, va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, la quale procederà ad un nuovo esame attenendosi al principio di diritto di seguito enunciato: "Non integra giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento la condotta del lavoratore che denunci all'autorità giudiziaria o all'autorità amministrativa competente fatti di reato o illeciti amministrativi commessi dal datore di lavoro, a meno che non risulti il carattere calunnioso della denuncia o la consapevolezza della insussistenza dell'illecito, e sempre che il lavoratore si sia astenuto da iniziative volte a dare pubblicità a quanto portato a conoscenza delle autorità competenti.".

lunedì 6 marzo 2017



Quali sono i limiti di operatività del fondo di integrazione salariale ex art. 29 dlgs 148 del 2015?






In base a quanto indicato nella circolare 176 del 2016: il Fondo di integrazione salariale, al pari degli altri fondi di solidarietà di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs 148/2015, stante il disposto dell’art. 11 del D.I. n. 94343/2016, ha l’obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità. Per tale motivo gli interventi sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse acquisite.



Per garantire tale equilibrio finanziario e la possibilità per il Fondo di erogare prestazioni nei limiti delle risorse acquisite, il citato art. 11, al comma 3, prevede un limite specifico di accesso per ciascun datore di lavoro alle risorse del Fondo. Le prestazioni da questo garantite, sono infatti determinate, per ciascun datore di lavoro, in misura non superiore a quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso (c.d. tetto aziendale).



Il medesimo articolo, al comma 4, prevede, in via transitoria e allo scopo di consentire l’erogazione delle prestazioni per i primi anni di operatività, una mitigazione del limite suesposto, che andrà a regime nel 2022, modulandolo nel seguente modo:


nessun tetto aziendale per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti nell’anno 2016;
dieci volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti nell’anno 2017;
otto volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti nell’anno 2018;
sette volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti nell’anno 2019;
sei volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti nell’anno 2020;
cinque volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti nell’anno 2021.

sabato 4 marzo 2017

I cittadini dell'Unione Europea possono entrare nella pubblica amministrazione?

La materia è regolamentata dall'articolo 38 del Dlgs 165 del 2001:  Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea

1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale. 


2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.


3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina adottata al livello dell'Unione europea, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Secondo le disposizioni del primo periodo è altresì stabilita l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina. 


3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.


3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano

giovedì 2 marzo 2017

Entro quali limiti  i collaboratori dell'imprenditore che svolgono attività di lavoro gratuito non devono essere iscritti alle gestione previdenziale quali coadiutori?


Ecco la Circolare 10 giugno 2013, n. 10478 del MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – 

Collaboratori familiari nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio – Indicazioni operative per il personale ispettivo.

Sono pervenute a questa Direzione generale richieste di chiarimenti da parte del personale ispettivo, nonché da parie di professionisti e di associazioni di categoria, in ordine alla corretta interpretazione della disciplina sulle prestazioni di natura occasionale rese dal familiare nell’ambito di realtà imprenditoriali appartenenti a ire diversi settori: artigianato, agricoltura e commercio.

I quesiti sollevati attengono, in particolare, alla possibilità per l’imprenditore, rientrante in uno dei citati settori, di utilizzare l’attività di familiari – già titolari di altro rapporto di lavoro, pensionati o soggetti che non svolgano tale attività in modo prevalente o continuativo – a titolo di collaborazione meramente occasionale, senza necessità di assolvere gli obblighi nei confronti dell’Istituto previdenziale competente.

Si riscontra, infatti, di frequente che. nelle piccole realtà imprenditoriali. il soggetto titolare dell’azienda si avvalga della collaborazione di coniuge, parenti e affini, per espletare compiti o attività a carattere puramente residuale o saltuario, a titolo di mero “aiuto” nella conduzione dell’azienda.

Quadro normativo

Nella maggior parie dei casi, la collaborazione prestata all’interno di un contesto familiare viene resa in virtù di una obbligazione di natura “morale”, basala sulla cd. affectio vel benevolentiae causa, ovvero sul legame solidaristico ed affettivo proprio del contesto familiare, che si articola nel vincolo coniugale, di parentela e di affinità e che non prevede la corresponsione di alcun compenso.

Sull’argomento in esame – il carattere abituale e prevalente del lavoro del familiare dell’imprenditore, individuale o socio, ai fini della iscrizione presso le apposite Gestioni previdenziali INPS – la circostanza che il lavoro sia reso da un familiare contribuisce a determinare in molti casi la natura occasionale della prestazione lavorativa, così da escludere l’obbligo di iscrizione in capo al familiare. In alcune specifiche circostanze, inoltre, l’occasionalità della prestazione può essere qualificata come regola generale e pertanto si ritiene che in sede di verifica ispettiva se ne debba tener conto.

In via prioritaria, appare opportuno ricondurre nell’ambito delle collaborazioni occasionali affectionis causa, escluse dall’obbligo di iscrizione presso l’Ente previdenziale, le prestazioni rese da pensionati, i quali verosimilmente non possono garantire al familiare che sia titolare o socio dell’impresa un impegno con carattere di continuità. Le ragioni possono essere molte; la scarsa volontà di impegnarsi in una attività nuova, la scelta di dedicarsi ad altri progetti o a curare più da vicino il contesto familiare. In sintesi è sempre possibile individuare una o più ragioni che possano giustificare un limitato ed occasionale impegno lavorativo. Ciò appare tanto più plausibile in quanto la “contropartita” di un impegno lavorativo abituale, ossia un futuro e, forse non significativo incremento della rata di pensione, potrebbe apparire poco “invitante” anche alla luce del relativo onere contributivo da sopportare.

Alla luce di tali osservazioni, il personale ispettivo considererà le prestazioni rese dai pensionati, parenti o affini dell’imprenditore, quali collaborazioni occasionali di tipo gratuito, tali dunque da non richiedere né l’iscrizione nella Gestione assicurativa di competenza, né da ricondurre alla fattispecie della subordinazione.

Analoga conclusione può adottarsi nell’ipotesi di prestazioni svolte dal familiare impiegato full time presso altro datore di lavoro, considerato il residuale e limitato tempo a disposizione per poter espletare altre attività o compiti con carattere di prevalenza e continuità presso l’azienda del familiare.

Nei suddetti casi, dunque, la collaborazione del familiare si considera “presuntivamente” di natura occasionale e pertanto il personale ispettivo, solo ove non ritenga di accedere a tale impostazione per la presenza di precisi indici sintomatici di una “prestazione lavorativa” in senso stretto, dovrà comunque dimostrarne la sussistenza mediante puntuale e idonea documentazione probatoria di carattere oggettivo e incontrovertibile.

Fatta questa premessa per illustrare due casi specifici di utilizzo del concetto di lavoro gratuito occasionale, ricordiamo alcuni interventi di legge aventi l’obiettivo di affermare. al verificarsi di determinate condizioni, il carattere occasionale della prestazione lavorativa.

Il riferimento è in particolare agli artt. 21 comma 6 ter D.I.. n. 260/2003 (conv. da I.. n. 326/2003) e 74. D.I.gs. n. 276/2003 concernenti, rispettivamente, la disciplina delle prestazioni di natura occasionale rese dal familiare nell’ambito delle imprese appartenenti ai settori dell’artigianato e dell’agricoltura.

La prima delle due disposizioni stabilisce che “gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a novanta giorni”. La norma prosegue, inoltre, evidenziando che le collaborazioni debbano avere “carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale”, ovvero senza corresponsione alcuna di compensi ed essere rese nel caso di temporanea impossibilità dell’imprenditore artigiano all’espletamento della propria attività lavorativa. Resta ferma, tuttavia, per tale settore, la necessaria iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e la malattie professionali ex D.P.R. n. 1124/1965 (cfr. art. 21 comma 6 ter).

Con riferimento alle attività agricole, l’art.74 D.Lgs. n. 276/2003 dispone, invece, che “non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi (…).

Per quanto concerne il settore del commercio, pur non rinvenendosi un’espressa disposizione sulle collaborazioni occasionali dei familiari svolte a titolo gratuito, si può comunque richiamare l’art. 29. L. n. 160/1975, come modificato dalla L. n. 662/1996, ai sensi del quale l’obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, di cui alla L. n 613/1966, sussiste solo per i titolari o gestori in proprio di imprese che a prescindere dal numero di dipendenti, siano organizzate o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero i familiari, coadiutori preposti al punto vendita, che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Comune denominatore delle norme sopra illustrate è costituito dal fattore dell’occasionalità che rappresenta l’elemento dirimerne al fine di escludere l’obbligo di iscrizione all’Ente previdenziale e il conseguente versamento contributivo relativo all’attività svolta dal familiare a titolo gratuito.

Parametri e casistiche utili al riscontro dell’occasionalità nelle collaborazioni familiari.

Prendendo le mosse dal summenzionato quadro normativo, obiettivo della presente circolare risulta quello di fornire indicazioni di cantiere tecnico sul mero piano della metodologia ispettiva anche mediante l’utilizzo di presunzioni operative; ciò al fine di orientare le valutazioni in merito alle collaborazioni familiari di tipo occasionale escluse dagli obblighi previdenziali, assicurando in tal modo un’uniforme applicazione della soluzioni da adottare in sede di accertamento ispettivo.

Occorre sottolineare, innanzitutto, che per attività occasionale si intende quella caratterizzata dalla non sistematicità e stabilità dei compiti espletati, non integrante comportamenti di tipo abituata e prevalente nell’ambito della gestione e del funzionamento dell’impresa.

Al di fuori delle fattispecie sopra declinate (familiare pensionato o lavoratore full time), al fine di fornire una linea guida che orienti il giudizio sulla non abitualità della prestazione, appare opportuno individuare un parametro di natura quantitativa di tipo convenzionale da poter utilizzare in linea generale al fine di uniformare l’attività di vigilanza in ordine all’accertamento delle collaborazioni “familiari” in questione.

Tale parametro può essere utilmente desunto dalla disposizione di cui all’art. 21 comma 6 ter citato già previsto specificatamente per il settore dell’artigianato, che fissa in 90 giorni nel corso dell’anno il limite temporale massimo della collaborazione occasionale e gratuita prestata nel caso in cui il familiare sia impossibilitato al lavoro. Lo stesso può dunque essere ragionevolmente applicato agli artigiani al commercio e al settore agricolo, in ragione dei comuni aspetti di carattere previdenziale.

Sii ricorda, infatti, che la norma considera collaborazioni occasionali, in deroga alla normativa previdenziale vigente, le prestazioni rese da parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente per un periodo complessivo del corso dell’anno non superiore a novanta giorni

In tal senso, nei diversi contesti settoriali, appare opportuno legare la nozione di occasionalità al limite quantitativo dei 90 giorni, intesi come frazionabili in ore, ossia 720 ore nel corso dell’anno solare.

Nel caso di superamento dei 90 giorni il limite quantitativo si considera comunque rispettato anche laddove l’attività resa dal familiare si svolga soltanto per qualche ora al giorno, fermo restando il tetto massimo delle 720 ore annue.

Trattandosi di parametro esclusivamente orientativo non si ritiene necessario, ai fini del rispetto dello stesso, che l’attività del collaboratore venga svolta “in sostituzione” del titolare dell’azienda. L’art. 21. infatti, fa semplicemente riferimento all’ipotesi di temporanea impossibilità dell’imprenditore di espletare la propria attività lavorativa ed appare dunque possibile riscontrare la genuina occasionalità della prestazione del collaboratore a prescindere dalla contestuale presenza del titolare nei locali dell’azienda ove impegnato in altre attività.

Sotto il profilo propriamente istruttorio, in virtù dei criteri generali di riparti/ione dell’onere della prova, il mancato rispetto del parametro quantitativo dovrà evidentemente essere dimostrato dal personale ispettivo mediante la rigorosa acquisizione di elementi di natura documentale o testimoniale, in assenza dei quali non potrà ritenersi provato il superamento del limite dei 90 giorni ovvero delle 720 ore annue.

Vincolo di parentela e natura giuridica dell’impresa

Per quanto attiene al riscontro del vincolo di parentela, si ritiene opportuno ricondurre in linea generale nell’ambito delle collaborazioni occasionali, escluse dagli adempimenti di carattere previdenziale, quelle instaurate tra il titolare dell’azienda, oltre che con il coniuge, con i parenti e gli affini entro il terzo grado, salva la specifica disposizione applicabile nel settore agricolo che contempla i rapporti di parentela e affinità lino al quarto grado. In proposito, si ricorda che sono parenti:

– di primo grado i genitori e i figli;

– di secondo grado i nonni, i fratelli e sorelle, i nipoti intesi come figli dei figli;

– di terzo grado i bisnonni e gli zii;

– i nipoti intesi come figli di fratelli e sorelle, i pronipoti intesi come figli dei nipoti di secondo grado.

Riguardo agli affini sono tali i parenti del coniuge:

– di primo grado i suoceri;

– di secondo grado i nonni del coniuge e i cognati;

– di terzo grado i bisnonni del coniuge, gli zii del coniuge, i nipoti intesi come figli dei cognati.

Per quanto infine concerne il soggetto imprenditoriale al quale il vincolo coniugale, di parentela o affinità va riferito, in linea di massima vale la regola generale che l’obbligo contributivo compete all’imprenditore individuale o associato, sia in forma di società a carattere personale (SNC e in accomandita) sia di società a responsabilità limitata. Disposizioni più specifiche valgono per le imprese artigiane e agricole, soprattutto in ragione delle possibili attività esercitate. Per quanto riguarda l’impresa artigiana, essa può essere esercitata in forma individuale e di società, a responsabilità limitata (INPS circ. n. 126/1997), in nome collettivo (INPS circ. n. 94/1987) e in accomandita semplice (INPS circ. nn. 126 e 179 del 1997). restando escluse le società per azioni e in accomandita per azioni. Più complesse sono le disposizioni che individuano la figura dell’imprenditore agricolo e per tale motivo si rimanda in primo luogo alle specifiche norme su coltivatori diretti . coloni e mezzadri e imprenditori agricoli professionali.

Collaborazioni familiari non occasionali – tipologie contrattuali

Merita una ulteriore considerazione la circostanza che nelle realtà imprenditoriali il familiare collaboratore sia inquadrato con differenti tipologie contrattuali, quali il contratto di natura subordinata, autonoma o mediante voucher.

Nel rispetto della libere scelte imprenditoriali, nulla vieta, infatti, che il titolare dell’azienda possa avvalersi dell’ausilio del collaboratore familiare, instaurando con lo stesso un vero e proprio rapporto di lavoro dietro corresponsione di un trattamento economico.

In queste ipotesi, l’eventuale disconoscimento dei rapporti di lavoro posti in essere deve essere presidiato da analitica attività istruttoria basata su una puntuale acquisizione e verifica di elementi documentali e testimoniali, volti a suffragare le soluzioni adottate.

In altri termini, laddove il familiare risulti inquadrato nell’ambito di tipologie contrattuali di lavoro subordinalo o autonomo (ad esempio iscrizione alla gestione INPS in concomitanza di eventi che danno diritto alle prestazioni indennitarie di maternità), si predisporrà l’attività istruttoria alla luce dei consueti criteri già evidenziali da questo Ministero in precedenti circolari.

Premesso quanto sopra si invita tutto il personale di vigilanza ad attenersi scrupolosamente alle suddette indicazioni operative richiamando, in ordine a tali profili, l’attenzione anche di coloro che presiedono alla verifica delle pratiche ispettive ed i Dirigenti chiamali ad adottare i provvedimenti definitivi sia di carattere sanzionatorio che volti al recupero della contribuzione obbligatoria.

Il rispetto di tali orientamenti, evidentemente, è richiesto anche da parte degli organi deputati a decidere su eventuali ricorsi amministrativi in merito alla corretta qualificazione dei rapporti di lavoro.

Si ricorda, da ultimo, che il mancato rispetto delle predette istruzioni può rilevare anche sotto il profilo disciplinare e sulla valutazione del comportamento organizzativo del personale dirigenziale in forza di eventuali segnalazioni che verranno trasmesse alla competente Direzione generale di questo Ministero (cfr. nota 27 aprile 2009 – Progetto Trasparenza e Uniformità dell’azione ispettiva).



Si confida nella puntuale osservanza della presente nota al fine di assicurare l’uniformità sull’intero territorio nazionale dell’azione ispettiva.

mercoledì 1 marzo 2017



Che valore ha la testimonianza de relato in genere?

Per Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-01-2017, n. 1320

Per costante giurisprudenza di questa S.C., cui va data continuità, mentre la deposizione dei testimoni de relato ex parte ha un rilievo sostanzialmente nullo, quella dei testi de relato in genere, pur attenuata perchè indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la credibilità (cfr., ex aliis, Cass. n. 569/15; Cass. n. 8358/07).

Si tratta, quindi, di stabilire in punto di diritto se e in che misura la deposizione de relato ex parte con cui si riferiscano circostanze sfavorevoli alla parte medesima (che funge da fonte referente) possa integrare prova o, almeno, elemento di prova idoneo a suffragare altra testimonianza indiretta.

La risposta è sicuramente affermativa:la deposizione de relato ex parte con cui si riferiscano circostanze sfavorevoli alla parte medesima ha la natura giuridica di prova testimoniale d'una confessione stragiudiziale (se munita del relativo animus) fatta a un terzo (non ricorre, nel caso in esame, il divieto di cui all'art. 2735 cpv. c.c.), in quanto tale liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell'art. 2735 c.c., comma 1, secondo periodo.

Pertanto, poichè la confessione stragiudiziale resa a un terzo può essere sufficiente anche in via esclusiva a fondare il convincimento del giudice (cfr., ex aliis, Cass. n. 12463/03), a maggior ragione può integrare elemento di suffragio d'una testimonianza de relato.

Per il resto, le censure mosse in ricorso circa la genericità della deposizione del teste Ro. sconfinano sul piano della valutazione nel merito delle risultanze istruttorie, il che non è consentito in sede di legittimità