mercoledì 30 novembre 2016

Quando la motivazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo non è specifica?


Ecco alcune pronunce di merito:



“Una motivazione talmente generica da non poterne valutare le ragioni concrete equivalga ad una assenza di motivazione, e ciò tanto più alla luce della modifica apportata dall'art.1 co.37 L. n. 92 del 2012 all'art.2 comma 2 L. n. 604 del 1966, che prevede che "la comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi", ove l'uso del termine 'specificazione' rende l'obbligo del datore di lavoro più stringente, poiché i motivi non vanno solo indicati ma specificati, e quindi non è ammissibile una generica motivazione; ponendo così un più vincolante obbligo di trasparenza, non più condizionato dalla eventuale richiesta del lavoratore, in conformità ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale a tutela della personalità del prestatore di lavoro”. Trib. Reggio Emilia Sez. lavoro, Ord., 11-11-2014

“La motivazione del licenziamento deve essere sufficientemente specifica e completa, ossia tale da consentire al lavoratore di individuare con chiarezza e precisione la causa del suo licenziamento, così da poter esercitare una adeguata difesa, svolgendo ed offrendo idonee osservazioni o giustificazioni, dovendosi ritenere equivalente alla materiale omissione della comunicazione dei motivi la comunicazione che, per la sua assoluta genericità, sia totalmente inidonea ad assolvere il fine cui la norma tende”. Trib. Foggia Sez. lavoro, 14/01/2014

“È inefficace il licenziamento intimato al lavoratore sul rilievo di un'asserita crisi produttiva dell'impresa, qualora la relativa comunicazione rechi una motivazione assolutamente generica in ordine alle ragioni giustificanti il recesso inidonee, in quanto tali, a consentire al prestatore di comprendere le reali motivazioni della risoluzione del rapporto”. Trib. Firenze Sez. lavoro, 16/02/2016 

“La previsione di cui all'art. 2, comma 2, L. n. 604/1966, alla cui stregua, dalla violazione dell'obbligo datoriale di esplicitare specificamente la motivazione del licenziamento consegue la declaratoria di inefficacia del recesso, è applicabile non soltanto in caso di totale carenza della motivazione, bensì anche in ipotesi di motivazione generica”. Trib. Roma Sez. lavoro, 17/11/2014

“Deve ritenersi l'assenza di motivazione del licenziamento predetto in quanto il contenuto della lettera sopra trascritta non indica le ragioni tecniche, organizzative o produttive che possano avere inciso sulla posizione lavorativa del ricorrente”. Trib. Milano Sez. lavoro, Sent., 23-05-2016

martedì 29 novembre 2016

Il repechage prevede anche la possibilità di reimpiego in mansioni inferiori?

Secondo la giurisprudenza di legittimità:

"Nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo l'onere del datore di lavoro di provare l'adempimento all'obbligo di repechage va assolto anche in riferimento a posizioni inferiori, ove rientranti nel bagaglio professionale del lavoratore compatibili con l'assetto organizzativo aziendale; il datore di lavoro, in conformità al principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, deve prospettare al lavoratore la possibilità di un impiego in mansioni inferiori quale alternativa al licenziamento ed a fornire la relativa prova in giudizio". Cass. civ. Sez. lavoro, 21/12/2016, n. 26467

“In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore, il datore di lavoro ha l’onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l’espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, di aver prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientrati nel suo bagaglio professionale” Cass. Civile sez. Lavoro, 08/03/2016 n. 4509.
“Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ex art.3 l. 604 del 1966 è determinato dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore. Ai fini della legittimità dello stesso, sul datore di lavoro incombe la prova della concreta riferibilità del licenziamento a iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo – organizzativo e della impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale dell'attività cui il lavoratore stesso era precedentemente adibito, ma anche di aver prospettato la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale.. Cass. civ. Sez. lavoro, 10/05/2016, n. 9467

 “In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro, che adduca a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato, ha l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore licenziato per l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte, ma anche di avere prospettato al lavoratore licenziato, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un suo impiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale, purchè tali mansioni siano compatibili con l'assetto organizzativo aziendale insindacabilmente stabilito dall'imprenditore.” Cass. civ., Sez. lavoro, 13/08/2008, n. 21579

lunedì 28 novembre 2016

Il licenziamento comminato in violazione dell'art. 7 legge 300 del 1970 o per vizi di motivazione ex art. 2 legge 604 del 1996 nei contratti a tutele crescenti come è sanzionato?



In base all'art. 4 del Dlgs 23 del 2016:"1. Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto".

Per le aziende cui per dimensioni non risulterebbe applicabile l'art. 18 della legge 300 del 1970 l'art. 9 del Dlgs 23 del 2015 dimezza i termini sopra indicati stabilendo: "Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità".  


sabato 26 novembre 2016

Come sono disciplinati la malattia e l'infortunio nel ccnl metalmeccanici artigiani?

In base all'art. 57 "L'assenza per malattia deve essere comunicata dal lavoratore all'impresa entro il giorno successivo, salvo casi di giustificato impedimento.
In ogni caso il lavoratore dovrà inviare all'impresa, entro 48 ore, il certificato medico attestante la malattia.
In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette l'assenza verrà considerata ingiustificata.
L'impresa ha facoltà di chiedere il controllo della malattia o infortunio sul lavoro del lavoratore soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti.
In caso di malattia il lavoratore non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi.
In caso di più malattie il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto per 10 mesi nell'arco dei 24 mesi precedenti.
Superato il termine massimo sopra indicato, qualora il lavoratore non possa riprendere il lavoro per il perdurare della malattia o i suoi postumi, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore la liquidazione del trattamento di fine rapporto.
Analogamente, nel caso in cui il perdurare della malattia oltre il termine di cui sopra, iI lavoratore non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto di lavoro potrà essere risolto a richiesta dello stesso con diritto al solo trattamento di fine rapporto.
Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Il lavoratore che entro tre giorni dal termine del periodo della malattia non si presenti al lavoro, sarà considerato dimissionario.
Le parti convengono, inoltre, che, a fronte di malattie gravi e certificate, l'azienda possa concedere su richiesta scritta del lavoratore un periodo di aspettativa non superiore ai quattro mesi, senza maturazione di alcun istituto contrattuale.
In caso di infortunio o malattia professionale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di:
a) in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea previsto dalla legge;
b) nel caso di infortunio fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'istituto assicuratore.
A partire dal 1º giugno 1976 le imprese artigiane dovranno garantire ai lavoratori dipendenti l'integrazione economica del trattamento erogato ai lavoratori dagli istituti assicurativi preposti fino al 100% della retribuzione di fatto netta. Tale integrazione verrà corrisposta, a partire dal quarto giorno compreso, e fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'istituto assicuratore.
In caso di infortunio sul posto di lavoro, per le giornate di carenza rientranti nel normale orario di lavoro aziendale, l'impresa garantirà l'integrazione economica di quanto previsto dalle norme di legge vigenti fino al 100% della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato.
Nel caso di malattia di durata superiore a 7 (sette) giorni la integrazione decorrerà dal primo giorno di malattia. 
L'integrazione di cui sopra sarà corrisposta per la durata massima di 150 giorni. 

giovedì 24 novembre 2016

A quanto ammonta l'assegno sociale nel 2016?

La misura massima dell’assegno è pari a 448,07 euro per 13 mensilità e per l’anno 2016 il limite di reddito è pari ad 5.824,91 euro annui e 11.649,82 euro, se coniugato.


Hanno diritto all’assegno in misura intera:
- i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;
- i soggetti coniugati che abbiano un reddito familiare inferiore all’ammontare annuo dell’assegno.


Hanno diritto all’assegno in misura ridotta:
- i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno;
- i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l’ammontare annuo dell’assegno e il doppio dell’importo annuo dell’assegno.
Come è disciplinato l'assegno sociale?

In forza dell'art. 3 comma 6 della l. 1995 n. 335 "6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelle esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale"





Incrementi assegno:

art. 67 l. 1998 n. 448 . Incremento delle pensioni sociali.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, gli importi mensili della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 100.000 mensili.

art. 52 l. 1999 n. 488 Incremento delle pensioni sociali.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli importi mensili della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 18.000 mensili

art.  70 l. 2000 n. 388 (Maggiorazioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, è concessa ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, una maggiorazione di importo pari a lire 25.000 mensili per i titolari con età inferiore a settantacinque anni e a lire 40.000 mensili per i titolari con età pari o superiore a settantacinque anni. (140)

2. La maggiorazione di cui al comma 1 è corrisposta a condizione che la persona:

a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della maggiorazione di cui al comma 1;
b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensivo della maggiorazione di cui al comma 1 e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

3. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) o b) del comma 2, l'aumento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi. Agli effetti dell'aumento di cui al comma 1, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dai trattamenti di famiglia.

4. Per i titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il beneficio di cui al comma 1 è concesso ad incremento della misura di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

art. 38. l. 2001 n. 448 (Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati) 
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:
a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;
b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153


NB

requisito soggiorno in Italia

Art. 20 dl 2008 n. 112 comma 10. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.

Aumenti di età anagrafica:

- art. 24 dl 201 del 2011 comma 8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incrementato di un anno. 

- in base all'art. 12 comma 12 bis dl 78 del 2010 il requisito anagrafico di 65 anni di cui all’ articolo 1, comma 20, e all’ articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica devono essere aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento


Scheda tratta dal sito www.inps.it  25/11/2016


CHE COS’È

L'assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale.

Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati.

L’assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente. Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, pertanto non può essere erogato all’estero.

Il soggiorno all’estero del titolare, di durata superiore a 30 giorni, comporta la sospensione dell’assegno. Decorso un anno dalla sospensione, la prestazione viene revocata.


L’assegno sociale non è soggetto a trattenute Irpef.


REQUISITI

Per ottenere l’assegno è necessario avere i seguenti requisiti:
- 65 anni e 7 mesi di età;
- stato di bisogno economico;
- cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
- per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
- residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.


LA DOMANDA

La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- direttamente dal sito www.inps.it, se in possesso del codice PIN dispositivo rilasciato dall'Istituto, seguendo il percorso: Servizi online>>Servizi per il cittadino>> Domanda di Prestazione Pensionistica (Pensione, Ricostituzione, Ratei) e Certificazione (salvaguardia, diritto a pensione);
- telefono – chiamando il contact center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
patronati e intermediari dell’Istituto - usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.


QUANDO SPETTA

Il pagamento della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla legge.


QUANTO SPETTA

La misura massima dell’assegno è pari a 448,07 euro per 13 mensilità e per l’anno 2016 il limite di reddito è pari ad 5.824,91 euro annui e 11.649,82 euro, se coniugato.

Hanno diritto all’assegno in misura intera:
- i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;
- i soggetti coniugati che abbiano un reddito familiare inferiore all’ammontare annuo dell’assegno.

Hanno diritto all’assegno in misura ridotta:
- i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno;
- i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l’ammontare annuo dell’assegno e il doppio dell’importo annuo dell’assegno.


CALCOLO DEI REDDITI

Ai fini dell’attribuzione dell’assegno sociale si considerano i redditi del richiedente e del coniuge come di seguito indicati:
-redditi assoggettabili all’Irpef, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;
-redditi esenti da imposta;
-redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
-redditi soggetti ad imposta sostitutiva (interessi postali e bancari; interessi dei BOT,CCT e di ogni altro titolo di Stato; interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni; etc.);
-redditi di terreni e fabbricati;
-pensioni di guerra;
-rendite vitalizie erogate dall’Inail;
-pensioni dirette erogate da Stati esteri;
-pensioni ed assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili, ai sordi;
-assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.

Ai fini dell’attribuzione dell’assegno sociale non si computano:
-i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
-il reddito della casa di abitazione;
-le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
-le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi;
-assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915/1918;
-arretrati di lavoro dipendente prestato all’estero.

mercoledì 23 novembre 2016



Gli assegni familiari possono essere pignorati?


In base al DPR 1955 n. 797 art. 22 ( Art. 6 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048) Gli assegni familiari non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti.