martedì 10 novembre 2015

Può essere rilasciato il DURC in caso di procedure concorsuali?

In base all’art. 5 del DM 30.1.2015: 1.  In caso di concordato con continuità aziendale di cui all'art. a186 bis del RD 1942 n. 267, l'impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all'art. 161 del medesimo regio decreto sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge.
2.  In caso di fallimento con esercizio provvisorio di cui all'art. 104 del RD 1942 n. 267, la regolarità sussiste con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio a condizione che risultino essere stati insinuati.
3.  In caso di amministrazione straordinaria di cui al Dlgs 1999 n. 270, l'impresa si considera regolare a condizione che i debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati.
4.  Le imprese che presentano una proposta di accordo sui crediti contributivi ai sensi dell'art. 182 ter del RD 1942 n. 267, nell'ambito del concordato preventivo ovvero nell'ambito delle trattative per l'accordo di ristrutturazione dei debiti disciplinati rispettivamente dagli articoli 160 e 182-bis del medesimo regio decreto, si considerano regolari per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese e il decreto di omologazione dell'accordo stesso, se nel piano di ristrutturazione è previsto il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili e dei relativi accessori di legge, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per i crediti di INPS e INAIL dagli artt. 1 e 3 del DM 4 agosto 20095.  Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'impresa deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti, rispettivamente, dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, dalla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio, dalla data di ammissione all'amministrazione straordinaria e dalla data di presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi”.



lunedì 9 novembre 2015

Quali sono i requisiti di regolarità contributiva del Durc?

In base all’art. 3 del DM 30 gennaio del 2015: “1  La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.
2.  La regolarità sussiste comunque in caso di:
a)  rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
b)  sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
c)  crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
d)  crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
e)  crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi cui all'art.24 comma 3 del Dlgs 1999 n. 46[1]
f)  crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.
3.  La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad Euro 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.”





[1] 3. Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice

venerdì 6 novembre 2015

E’ possibile richiedere la restituzione dei contributi che pur prescritti siano comunque stati versarti all’Inps?

In forza del’art. 3, comma 9, L. n. 335/1995 (già art. 55, comma 2, R.D.L. n. 1827/1935) “le  contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a)  dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'art. 9  bis vomma 2 DL 1991 n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1991 n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni  salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b)  cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.

Secondo la Cassazione  è esclusa la possibilità di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione.

In particolare come indicato dalla sentenza n. 3489 del 2015 “Nella materia previdenziale, a differenza di quella civile, il regime della prescrizione è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché deve escludersi la esistenza di un diritto soggettivo degli assicurati a versare contributi previdenziali prescritti. Ne consegue che, a differenza di quanto previsto dal diritto delle obbligazioni in generale, ove il pagamento del debito prescritto non comporta un diritto alla restituzione, il pagamento dei contributi prescritti, non potendo nemmeno essere accettato dall'ente di previdenza pubblico, comporta che l'autore del pagamento ben può chiederne la restituzione.”

In pratica, si ha una deroga all’art. 2034 cc [1] il pagamento del debito prescritto non comporta un diritto alla restituzione. Conformi le sentenze Cass. n. 11140/01[2] e Cass. n. 4349/02.

Peraltro tale regola vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e, in base alla l. 335 del 1995, citato art. 3, comma 10, si applica anche per i contributi prescritti prima dell'entrata in vigore della medesima legge (Cass. n. 330/02, Cass. n. 8888/03, Cass. n. 23116/04).

Da notare che in tal modo si deroga anche alla disciplina civilistica ex art. 2937 c.c. [3]



[1] c.c. art. 2034: “Obbligazioni naturali. Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace.
I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione  ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti”.

[2] “Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, ai sensi dell'art. 3 comma 9 l. 1995 n. 335, che vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e che, in forza del successivo comma 10 dello stesso articolo, si applica anche per i contributi prescritti prima della entrata in vigore della suddetta legge. Da ciò consegue che deve escludersi un diritto soggettivo dell'assicurato a versare contributi previdenziali prescritti. Quanto poi alla differenza di trattamento dei lavoratori autonomi rispetto a quelli subordinati, in relazione alla mancata previsione di meccanismi di riparazione della perdita contributiva previsti solo per i dipendenti (rendita vitalizia, risarcimento del danno), essa non vale a ledere il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost., non potendosi ragionevolmente parificare le diverse situazioni dei suddetti lavoratori”.

[3] Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto .
Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta .
La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.

giovedì 5 novembre 2015

Come è definito lo stato di disoccupazione in base al Dlgs 150 del 2015?

In base al primo comma  dell’art.19 Dlgs 150 del 2015 “Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di  impiego  che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del  lavoro  di   cui   all'articolo   13[1],   la   propria   immediata disponibilità allo  svolgimento di  attività  lavorativa  ed  alla partecipazione alle misure di politica attiva del  lavoro  concordate con il centro per l'impiego”.







[1] Art. 13 Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro:  1. In attesa della realizzazione di un sistema  informativo  unico, l'ANPAL realizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni,  le  province  autonome  di  Trento  e Bolzano, l'INPS e l'ISFOL, valorizzando e riutilizzando le componenti informatizzate realizzate dalle predette amministrazioni, il  sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, che si  compone  del nodo  di  coordinamento  nazionale  e  dei  nodi   di   coordinamento regionali, nonche' il portale unico per la  registrazione  alla  Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.
  2. Costituiscono elementi  del  sistema  informativo  unitario  dei servizi per il lavoro:
    a)  il  sistema  informativo  dei  percettori  di  ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 4, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
    b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;
    c) i dati relativi alla gestione dei  servizi  per  il  lavoro  e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e professionale di cui al comma 3;
    d) il sistema informativo della formazione professionale, di  cui all'articolo 15 del presente decreto.
  3. Il modello di scheda anagrafica e professionale dei  lavoratori, di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000,  n. 181,  viene  definita  dall'ANPAL,  unitamente  alle   modalità   di interconnessione tra i centri per l'impiego e il sistema  informativo unitario delle politiche del lavoro.
  4. Allo scopo di semplificare  gli  adempimenti  per  i  datori  di lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione  e  cessazione dei  rapporti  di  lavoro  di  cui  all'articolo  4-bis  del  decreto legislativo n.  181  del  2000,  all'articolo  9-bis,  comma  2,  del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 11 del Decreto del Presidente  della  Repubblica  18  aprile  2006,  n.   231,   nonché all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264,  sono  comunicate per via telematica all'ANPAL che le mette a disposizione  dei  centri per l'impiego, del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali, dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per  le attività di rispettiva competenza.
  5. Allo scopo di certificare i  percorsi  formativi  seguiti  e  le esperienze  lavorative   effettuate,   l'ANPAL   definisce   apposite modalità di lettura delle informazioni in esso contenute a favore di
altri soggetti interessati, nel rispetto del diritto alla  protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno  2003,  n. 196.
  6. Allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei giovani  in uscita da percorsi di istruzione e formazione,  l'ANPAL  stipula  una convenzione con  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e della  ricerca  scientifica  per  lo  scambio  reciproco   dei   dati individuali e dei relativi risultati statistici.  
  7.  Il  sistema  di  cui  al  presente  articolo  viene  sviluppato nell'ambito  dei   programmi   operativi   cofinanziati   con   fondi strutturali,  nel  rispetto  dei  regolamenti   e   degli   atti   di programmazione approvati dalla Commissione Europea”.

mercoledì 4 novembre 2015

Come è disciplinata la prosecuzione del lavoro oltre il termine del contratto a tempo determinato?



In base all’art. 22 del Dlgs 81 del 2015: “1. Fermi i limiti di durata massima di cui all'articolo 19, se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore.


2. Qualora il rapporto di lavoro continui oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si

trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini”

martedì 3 novembre 2015



I dirigenti pubblici possono operare per i privati?



In base al collegato lavoro (art. 18 legge 183 del 2010) è prevista una specifica aspettativa per avviare attività imprenditoriali e professionali. In particolare:



“1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L’aspettativa è concessa dall’amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall’interessato.

2. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all’art. 53 dlgs 2001 n. 165, e successive modificazioni.

3. Resta fermo quanto previsto dall’art. 23 bis dlgs 2001 n. 165, e successive modificazioni”.





Tale aspettativa si aggiunge alla previsione generale prevista dall’art. 23 bis del Dlgs 165 del 2001 secondo cui:





“1. In deroga all'art. 60 DPR 10 gennaio 1957 n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. E' sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979 n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti. 


2. I dirigenti di cui all'art. 19 comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative. 


3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda. 


4. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.


5. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può comunque essere disposta se: 


a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 cc;


b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità. 


6. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5. 


7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime. 


8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera. 





9. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

lunedì 2 novembre 2015

Esiste un permesso per lutto?

In forza dell’art. 4 della legge 53 del 2000 “La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa”

Secondo la giurisprudenza si tratta di un diritto potestativo ferma restando la prova delle condizioni giustificanti[1]. Per il Tribunale di Milano inoltre “In ipotesi di decesso di parente entro il secondo grado, il permesso retribuito di tre giorni, cui il lavoratore ha diritto ai sensi della l. 8 marzo 2000 n. 53, interrompe il decorso delle ferie; sussiste pertanto, in tal caso, il diritto a tre giorni di «ferie aggiuntive”Trib. Milano, 23/04/2003 Tenace c. Cooperativa unione di Trezzo sull'Adda



[1] Cass. civ. Sez. lavoro, 12/02/2015, n. 2803: “il diritto soggettivo potestativo (quale quello spettante al lavoratore per congedo familiare), è caratterizzato dalla soddisfazione dell'interesse del titolare per effetto della sua sola dichiarazione di volontà e, dunque, senza necessità di un comportamento collaborativo del soggetto passivo che, per questo, versa in una mera posizione di soggezione. Il suo legittimo esercizio, tuttavia, può essere sottoposto dal diritto oggettivo ad un procedimento necessario alla verifica degli elementi costitutivi, anche da parte del soggetto passivo, tale che in difetto di un tale procedimento di verifica il diritto soggettivo non può legittimamente realizzarsi. L'applicazione dell'esposto principio alla materia del congedo familiare, ex artt. 4 comma 2 legge 53 del 2000e 2, comma 6, DM 278 del 2000, comporta che, ferma la realizzabilità immediata del diritto al congedo nel caso di decesso del familiare o del convivente, salva, per evidenti motivi di urgenza, la prova o la verifica successiva degli elementi costitutivi, negli altri casi, il lavoratore non può assentarsi dall'azienda senza che il datore di lavoro sia posto in condizione di controllare la effettiva sussistenza delle giustificazioni e formulare la sua proposta di differimento del congedo o di fruizione parziale. Al contrario opinando, la fruizione dei congedi rimessa al mero arbitrio del lavoratore, impedisce l'esercizio del potere di direzione e di organizzazione dell'impresa spettante alla parte datoriale (ex art. 2094 e 2104 comma 1 cc), con pregiudizio anche per gli altri lavoratori. (Nella specie merita conferma la pronuncia di merito recante la reiezione dell'impugnativa del licenziamento irrogato al dipendente per mancata osservanza della normativa innanzi richiamata).