martedì 15 settembre 2015

Come disciplina la malattia e l’infortunio il ccnl Lapidei Industria Cgil Cisl e Uil?

Parte operai

Art. 72. - Malattia L'assenza per malattia, anche se dovuta ad infortunio non sul lavoro, deve essere comunicata dall'operaio all'azienda entro il normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica l'assenza, salvo i casi di giustificato impedimento. Inoltre, il lavoratore deve inviare all'Azienda stessa, entro tre giorni dall'inizio e dalla prosecuzione dell'assenza, il certificato medico attestante l'effettivo stato di infermità comportante incapacità lavorativa, redatto dal medico delle competenti strutture sanitarie su specifico modulo.
L'Azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, non appena ne abbia constatata l'assenza.
Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il suddetto controllo dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, o in quelle diverse fasce che potranno essere stabilite da disposizioni legislative o amministrative locali o nazionali.
Il lavoratore che, durante le fasce orarie come sopra definite, non sia reperito dal medico incaricato delle visite di controllo al domicilio noto al datore di lavoro, indipendentemente dalle sanzioni previste da provvedimenti legislativi, decade dal diritto a percepire i trattamenti economici a carico dell'azienda previsti nei successivi commi limitatamente al periodo di malattia indicato nell'ultima certificazione medica. li lavoratore non presente all'atto della visita di controllo nelle ore di reperibilità è considerato assente ingiustificato.
Quanto sopra si applica anche nei confronti dei lavoratore che non si presenti alle visite collegiali eventualmente previste da norme di legge o da regolamenti.
La mancata osservanza delle fasce orarie come sopra richiamate, non darà luogo a conseguenze pregiudizievoli per il lavoratore nei casi di forza maggiore o di comprovata e documentata necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni od accertamenti inerenti la malattia.
Per il periodo di assenza per malattia, semprechè non sia causata da eventi gravemente colposi a lui imputabili, l'operaio non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a 12 mesi. In caso di più eventi morbosi, il periodo massimo di conservazione del posto viene fissato in complessivi 14 mesi e s'intende riferito ad un arco temporale pari a 30 mesi immediatamente precedenti l'evento.
In caso di malattie oncologiche, emodialisi, infarto con esiti in cardiopatia ischemica instabile e trapianto di organi, i periodi di cui ai due comma precedenti sono aumentati del 50 % .
Nelle predette ipotesi è aumentata del 50% anche la durata dei periodi di trattamento economico di cui ai successivi comma 12° e 13°.
Per quanto concerne il trattamento di malattia valgono le norme di carattere generale.
Le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia una integrazione di quanto il lavoratore percepisce in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme fino a raggiungere un importo pari al 100% della retribuzione globale netta di fatto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse normalmente lavorato, a partire dal 1° giorno e fino al 180°; dal 181° e fino al 365° giorno di malattia il trattamento economico di cui sopra sarà pari al 50% della predetta retribuzione.
Il trattamento economico di cui sopra non potrà, comunque, superare, in caso di più eventi morbosi, 180 giorni di calendario con retribuzione globale e 180 giorni di calendario a metà retribuzione globale, in un arco di 18 mesi. Ai fini di cui sopra, la cumulabilità degli eventi morbosi è esclusa nel caso di malattia intervenuta dopo un periodo di 5 mesi di effettivo lavoro, nel qual caso il trattamento economico su indicato ricomincia ex novo.
L'integrazione di che trattasi verrà riconosciuta soltanto in quanto il lavoratore ammalato certifichi la propria assenza nei termini e nei modi previsti dalle disposizioni di legge vigenti e subordinatamente al riconoscimento della malattia da parte delle competenti strutture pubbliche.
Il trattamento di cui sopra non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o, comunque, derivanti da norme generali in atto o future o da risarcimento danni derivanti da fatto di terzi. Superato il termine di conservazione del posto, ove l'Azienda risolva il rapporto di lavoro corrisponderà all'operaio, oltre al trattamento di fine rapporto, l'indennità sostitutiva del preavviso. Uguale trattamento, esclusa l'indennità sostitutiva del preavviso, competerà all'operaio che risolva il rapporto di lavoro allorché la prosecuzione della malattia, oltre i termini di conservazione del posto, non gli consenta di riprendere servizio.
Ove superato il periodo di conservazione del posto il rapporto non sia risolto, né ad iniziativa dell'azienda né ad iniziativa dell'operaio, il rapporto di lavoro stesso rimarrà sospeso a tutti gli effetti.
Nel caso di preavviso di licenziamento o di dimissioni, il lavoratore usufruirà del trattamento economico a carico dell'Azienda per i casi di malattia fino alla scadenza del periodo di preavviso stesso.


Art. 73. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Quando l'infortunio accade all'operaio comandato al lavoro fuori stabilimento o cava, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
Nel caso di assenza per malattia professionale, l'operaio dovrà attenersi alle disposizioni dell'art. 72. All'operaio sarà conservato il posto per un periodo pari a quello durante il quale percepisce l'indennità di inabilità temporanea prevista dalla legge.
L'operaio infortunato ha diritto, a termini di legge, all’intera retribuzione per la giornata nella quale abbandona il lavoro.
Inoltre agli operai assenti dal lavoro per infortunio o malattia professionale, le aziende corrisponderanno un'integrazione di quanto il lavoratore percepisce in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento della intera retribuzione globale netta di fatto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse normalmente lavorato, per un periodo massimo di assenza dal lavoro di 12 mesi, operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo in parola.
Ove richiesto saranno erogati proporzionali acconti. Il trattamento di cui sopra non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o, comunque, derivanti da norme generali in atto o future con conseguente assorbimento fino a concorrenza.
L'integrazione di cui trattasi verrà erogata soltanto in quanto l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale sarà stato riconosciuto dall'INAIL.
Qualora per postumi invalidanti, l'operaio non sia in grado di assolvere le mansioni precedentemente svolte, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla nuova capacità lavorativa, compatibilmente con le necessità dell'azienda.
L'assenza per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, nei limiti della conservazione del posto, non interrompe l'anzianità a tutti gli effetti (tredicesima mensilità, ferie, etc.).
I ratei della tredicesima mensilità corrisposti dall'istituto assicuratore saranno considerati utili al fini del raggiungimento delle misure del trattamento economico di cui al presente articolo.
Pertanto dalla tredicesima mensilità di cui all'art. 73 non saranno effettuate detrazioni per i periodi di assenza dal lavoro infortunio o malattia professionale.
Superando il termine di conservazione del posto, ove l’azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà all’operaio, oltre al TFR l’indennità sostitutiva del preavviso; ove, invece, il rapporto non sia risolto né ad iniziativa dell’azienda, né ad iniziativa dell’operaio, il rapporto di lavoro stesso rimarrà sospeso.

Art. 74. - Anticipazioni indennità infortunio

L'azienda, nel caso in cui il lavoratore si infortuni corrisponderà, sotto forma di anticipo, il 100% di quanto al lavoratore stesso spetta dall'Istituto competente a titolo di indennità di infortunio.
Tale disponibilità è comunque subordinata al verificarsi, inscindibilmente, di tutte le seguenti condizioni:
- rilascio da parte di tutti i lavoratori operai di deleghe individuali, redatte per l'INAIL secondo le modalità che saranno indicate dall'istituto stesso, che autorizzino il citato Ente a corrispondere direttamente all'azienda le somme spettanti ai suddetti lavoratori a titolo di indennità di infortunio;
- esenzione dall'assoggettamento a contributi previdenziali di quanto anticipato dall'azienda per conto dell'Istituto previdenziale;
- impegno da parte dell'Istituto previdenziale a versare all'azienda l'ammontare delle indennità a proprio carico per tutti i casi per i quali sia già intervenuta la chiusura della pratica, con contestuale garanzia di rimborso delle somme in parola entro e non oltre 90 giorni dalla chiusura della pratica stessa.
Resta comunque inteso che, ove si verifichino le condizioni di cui sopra, l'inizio delle suddette anticipazioni è subordinato al perfezionamento formale degli accordi con l'Istituto previdenziale, nonché ai tempi tecnici occorrenti all'azienda per il rifacimento dei programmi di elaborazione e all'Istituto previdenziale per l'attuazione della nuova procedura.
Nel caso si dia corso all’anticipazione, l’azienda si rivarrà nei confronti del lavoratore delle quote anticipate per conto dell’Istituto sopra citato, qualora le erogazioni da parte dell’Istituto stesso vengano a mancare per qualsiasi motivo per inadempienza del lavoratore medesimo.
Resta chiarito tra le parti che, ove le indennità erogate dall'Istituto assicuratore INAIL risultassero superiori a quanto i lavoratori infortunati avrebbero percepito nel periodo di assenza, ai lavoratori interessati saranno restituiti dalle aziende gli importi come sopra eccedenti, una volta che l'Istituto stesso avrà operato i relativi rimborsi.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti si impegnano, anche nell’ambito della legge 833/1978, ad operare congiuntamente nelle sedi competenti al fine di individuare soluzioni che permettano alle aziende di conguagliare le somme anticipate dalle stesse ai lavoratori in caso di infortunio, con quelle di competenza dell'Istituto preposto all'assistenza infortunistica.

Parte Intermedi

Art. 84. - Malattia

L'assenza per malattia, anche se dovuta ad infortunio non sul lavoro, deve essere comunicata dal lavoratore all'azienda entro il normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica l'assenza, salvo i casi di giustificato impedimento.
Inoltre, il lavoratore deve inviare all'Azienda stessa, entro tre giorni dall'inizio e dalla prosecuzione dell'assenza, il certificato medico attestante l'effettivo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, redatto dal medico delle competenti strutture sanitarie su specifico modulo.
L'Azienda ha facoltà di far controllare la malattia dei lavoratore ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, non appena ne abbia constatata l'assenza.
Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il suddetto controllo dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, o in quelle diverse fasce che potranno essere stabilite da disposizioni legislative o amministrative locali o nazionali.
Il lavoratore che, durante le fasce orarie come sopra definite, non sia reperito dal medico incaricato delle visite di controllo al domicilio noto al datore di lavoro, indipendentemente dalle sanzioni previste da provvedimenti legislativi, decade dal diritto a percepire i trattamenti economici a carico dell'azienda previsti nei successivi commi limitatamente al periodo di malattia indicato nell'ultima certificazione medica.
Il lavoratore non presente all'atto della visita di controllo nelle ore di reperibilità è considerato assente ingiustificato.
Quanto sopra si applica anche nei confronti del lavoratore che non si presenti alle visite collegiali eventualmente previste da norme di legge o da regolamenti.
La mancata osservanza delle fasce orarie come sopra richiamate, non darà luogo a conseguenze pregiudizievoli per il lavoratore nei casi di forza maggiore o di comprovata e documentata necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni od accertamenti inerenti la malattia.
Per il periodo di assenza per malattia, semprechè non sia causata da eventi gravemente colposi a lui imputabili, il lavoratore non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a 12 mesi.
In caso di più eventi morbosi, il periodo massimo di conservazione del posto viene fissato in complessivi 14 mesi e si intende riferito ad un arco temporale pari a 30 mesi immediatamente precedenti l’evento.
In caso di malattie oncologiche, emodialisi, infarto con esiti in cardiopatia ischemica instabile e trapianto di organi, i periodi di cui ai due comma precedenti sono aumentati del 50 % .
Nelle predette ipotesi è aumentata del 50% anche la durata dei periodi di trattamento economico di cui ai successivi comma 12° e 15°.
Per quanto concerne il trattamento di malattia valgono le norme di carattere generale.
Inoltre le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia una integrazione di quanto il lavoratore percepisce in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme fino a raggiungere i seguenti limiti:
- 100% della retribuzione per i primi 6 mesi di malattia;
- 50% della retribuzione per i successivi 6 mesi di malattia.
Si precisa che per retribuzione si intende quella globale netta di fatto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse normalmente lavorato.
Ove richiesto saranno erogati acconti. Il trattamento economico di cui sopra non potrà, comunque, superare, in caso di più eventi morbosi, 180 giorni di calendario con retribuzione globale e 180 giorni di calendario a metà retribuzione globale, in un arco di 18 mesi.
Ai fini di cui sopra, la cumulabilità degli eventi morbosi è esclusa nel caso di malattia intervenuta dopo un periodo di 5 mesi di effettivo lavoro, nel quale caso il trattamento economico suindicato ricomincia ex novo.
L'integrazione di cui trattasi verrà riconosciuta soltanto in quanto il lavoratore ammalato certifichi la propria assenza nei termini e nei modi previsti dalle disposizioni di legge vigenti e subordinatamente al riconoscimento della malattia da parte delle competenti strutture pubbliche.
Il trattamento di cui sopra non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o comunque, derivanti da norme generali in atto o future o da risarcimento danni derivanti da fatto di terzi.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro corrisponderà al lavoratore oltre al trattamento di fine rapporto, l’indennità sostitutiva del preavviso.
Uguale trattamento, esclusa l'indennità sostitutiva del preavviso, competerà al lavoratore che risolva il rapporto di lavoro allorché la prosecuzione della malattia, oltre i termini di conservazione del posto, non gli consenta di riprendere servizio.
Ove superato il periodo di conservazione del posto il rapporto non sia risolto, né ad iniziativa dell’azienda né ad iniziativa del lavoratore il rapporto di lavoro stesso rimarrà sospeso a tutti gli effetti.
Nel caso di preavviso di licenziamento o di dimissioni il lavoratore usufruirà del trattamento economico a carico dell’azienda per i casi di malattia fino alla scadenza del periodo del preavviso stesso.

Art. 85. – Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall'intermedio al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Quando l'infortunio accade all'intermedio comandato al lavoro fuori stabilimento o cava, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
Nel caso di assenza per malattia professionale, l'intermedio dovrà attenersi alle disposizioni dell'art. 84.
All'intermedio sarà conservato il posto per un periodo pari a quello per il quale percepisce l'indennità l’indennità di inabilità temporanea prevista dalla legge.
L'intermedio infortunato ha diritto, a termini di legge, alla intera retribuzione per la giornata nella quale abbandona il lavoro.
Inoltre agli intermedi assenti dal lavoro per infortunio o malattia professionale, le aziende corrisponderanno un'integrazione di quanto il lavoratore percepisce in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento dell'intera retribuzione globale netta di fatto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse normalmente lavorato, per un periodo massimo di assenza dal lavoro di 12 mesi, operando a tale fine i relativi conguagli al termine del periodo in parola.
Ove richiesto saranno erogati proporzionali acconti.
Il trattamento di cui sopra non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o, comunque, derivanti da norme generali in atto o future con conseguente assorbimento fino a concorrenza.
L'integrazione di cui trattasi verrà erogata soltanto in quanto l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale sia stato riconosciuto dall'INA
L'assenza per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, nei limiti della conservazione del posto, non interrompe l'anzianità a tutti gli effetti (13ª mensilità, ferie).
Per il TFR si fa riferimento alle norme di legge.
I ratei della tredicesima mensilità corrisposti dall'Istituto assicuratore saranno considerati utili ai fini dei raggiungimento delle misure del trattamento economico di cui al presente articolo.
Pertanto dalla tredicesima mensilità di cui all'art. 89 non saranno effettuate detrazioni per i periodi di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro corrisponderà all'intermedio, oltre al TFR, l’indennità sostitutiva del preavviso; ove invece, il rapporto non sia risolto né ad iniziativa dell'azienda, né ad iniziativa dell'intermedio, il rapporto di lavoro stesso rimarrà sospeso.

Parte impiegati

Art. 95. - Malattia

L’assenza per malattia, anche se dovuta ad infortunio non sul lavoro, deve essere comunicata dal lavoratore all’azienda entro il normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica l’assenza, salvo i casi di giustificato impedimento.
Inoltre, il lavoratore deve inviare all’Azienda stessa, entro tre giorni dall’inizio e dalla prosecuzione dell’assenza, il certificato medico attestante l’effettivo stato di infermità comportante incapacità lavorativa, redatto dal medico delle competenti strutture sanitarie su specifico modulo.
L’azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, non appena ne abbia constatata l’assenza.
Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il suddetto controllo dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, o in quelle diverse fasce che potranno essere stabilite da disposizioni legislative o amministrative locali o nazionali.
Il lavoratore che, durante le fasce orarie come sopra definite, non sia reperito dal medico incaricato delle visite di controllo al domicilio noto al datore di lavoro, indipendentemente dalle sanzioni previste da provvedimenti legislativi, decade dal diritto a percepire i trattamenti economici previsti nei successivi commi limitatamente al periodo di malattia indicato nell'ultima certificazione medica. Il lavoratore non presente all'atto della visita di controllo nelle ore di reperibilità è considerato assente ingiustificato.
Quanto sopra si applica anche nei confronti del lavoratore che non si presenti alle visite collegiali eventualmente previste da norma di legge o da regolamenti, La mancata osservanza delle fasce orarie come sopra richiamate, non darà luogo a conseguenze pregiudizievoli per il lavoratore nei casi di forza maggiore o di comprovata e documentata necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni od accertamenti inerenti la malattia.
Per il periodo di assenza per malattia, semprechè non sia causata da eventi gravemente colposi a lui imputabili, il lavoratore non in prova avrà diritto alla conservazione dei posto per un periodo pari a 12 mesi. In caso di più eventi morbosi, il periodo massimo di conservazione del posto viene fissato in complessivi 14 mesi e si intende riferito ad un arco temporale pari a 30 mesi immediatamente precedenti l'evento.
In caso di malattie oncologiche, emodialisi, infarto con esiti in cardiopatia ischemica instabile e trapianto di organi, i periodi di cui ai due comma precedenti sono aumentati del 50 % .
Nelle predette ipotesi è aumentata del 50% anche la durata dei periodi di trattamento economico di cui ai successivi comma 11° e 12°.
Il lavoratore avrà inoltre diritto al seguente trattamento economico:
- 100% della retribuzione per i primi 6 mesi di malattia;
- 50% della retribuzione per i successivi 6 mesi di malattia.
Si precisa che per retribuzione si intende quella globale netta di fatto.
Il trattamento economico di cui sopra non potrà, comunque, superare, in caso di più eventi morbosi, 180 giorni di calendario con retribuzione globale e 180 giorni di calendario a metà retribuzione globale in un arco di 18 mesi.
Ai fini di cui sopra, la cumulabilità degli eventi morbosi è esclusa nel caso di malattia intervenuta dopo un periodo di 5 mesi di effettivo lavoro, nel qual caso il trattamento economico su indicato ricomincia ex novo.
Il trattamento economico di cui trattasi verrà riconosciuto soltanto in quanto il lavoratore ammalato certifichi la propria assenza nei termini e nei modi previsti dalle disposizioni di leggi vigenti e subordinatamente al riconoscimento della malattia da parte delle competenti strutture pubbliche.
Il trattamento di cui sopra non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o comunque, derivanti da norme generali in atto o future o da risarcimento danni derivanti da fatto di terzi.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'Azienda risolva il rapporto di lavoro corrisponderà al lavoratore oltre al trattamento di fine rapporto, l'indennità sostitutiva del preavviso. Uguale trattamento, esclusa l'indennità sostitutiva del preavviso, competerà al lavoratore che risolva il rapporto di lavoro allorché la prosecuzione della malattia, oltre i termini di conservazione del posto, non gli consenta di riprendere servizio.
Ove superato il periodo di conservazione del posto il rapporto non sia risolto, né ad iniziativa dell'azienda né ad iniziativa del lavoratore, il rapporto di lavoro stesso rimarrà sospeso a tutti gli effetti.
Nel caso di preavviso di licenziamento o di dimissioni, il lavoratore usufruirà del trattamento economico a carico dell'Azienda per i casi di malattia fino alla scadenza del periodo di preavviso stesso.

Art. 96. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall'impiegato al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Quando l'infortunio accade fuori dell'abituale posto di lavoro la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
Nel caso di assenza per malattia professionale, l'impiegato dovrà attenersi alle disposizioni dell'art. 95.
All'impiegato soggetto all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:
- sarà conservato il posto per un periodo pari a quello per il quale percepisce l'indennità di inabilità temporanea prevista dalla legge;
- viene riconosciuto il diritto, a termini di legge, all'intera retribuzione per la giornata nella quale abbandona il lavoro;
- ai dipendenti assenti dal lavoro per infortunio o malattia professionale, l'azienda corrisponderà un'integrazione di quanto il lavoratore percepisce in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento dell'intera retribuzione globale netta di fatto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse normalmente lavorato, per un periodo massimo di assenza dal lavoro di 12 mesi, operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo in parola; detto trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o, comunque, derivanti da norme generali in atto o future con conseguente assorbimento fino a concorrenza;
 - saranno erogati, ove richiesto, proporzionali acconti; - verrà erogata l'integrazione di cui trattasi soltanto in quanto l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale sia stato riconosciuto dall'INAIL;
- assente per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, nei limiti della conservazione del posto, non sarà interrotta l'anzianità a tutti gli effetti (tredicesima mensilità, ferie);
- i ratei della tredicesima mensilità corrisposti dall'Istituto assicuratore saranno considerati utili ai fini del raggiungimento delle misure dei trattamento economico di cui al presente articolo. Pertanto dalla tredicesima mensilità di cui all'art. 96 non saranno effettuate detrazioni per i periodi di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale;
- superato il temine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà, oltre al TFR, l'indennità sostitutiva del preavviso.
Ove, invece, il rapporto non sia risolto né ad iniziativa dell'azienda, né ad iniziativa dell'impiegato, il rapporto di lavoro stesso rimarrà sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità ai soli effetti del preavviso.


lunedì 14 settembre 2015

Il cd rito Fornero introdotto dall'art. 1 commi 48 e seguenti della legge 92 del 2012 per le cause indicate al comma 47 è obbligatorio?


Per la giurisprudenza maggioritaria il rito Fornero è assolutamente obbligatorio:

“Il rito c.d. Fornero è obbligatorio per entrambe le parti e deve trovare applicazione per tutte le controversie nelle quali si discuta della legittimità di un licenziamento venga richiesta o meno l'applicazione dell'art. 18legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), come modificato: il rito non è infatti funzionale alla reintegrazione, ma alla certezza dei rapporti cui deve pervenirsi per mezzo della celerità del rito”. Trib. Genova Ordinanza, 09/01/2013(così Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, ord. 12.3.2013, est. Mastrorilli; Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, ord. 20.3.13, est. Mastrorilli; Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, ord. 15.1.2013, est. Colucci) conff. i Tribunali di Roma 31.10 e 12.11.2012; Monza 30.10.2012; Trib. Taranto, (ord.) 30 novembre 2012, est. Magazzino, in Foro It., 2013, I, 673, Tribunale di Milano, (ord.) 25 ottobre 2012, in Riv. It. Dir. Lav., 2012, II, 1086, con nota di Bottini, Il nuovo processo per l’impugnazione dei licenziamenti: obbligatorieta` e selezione all’ingresso; Trib. Perugia, (ord.) 23 ottobre 2012, www.giuslavoristi.it; Tribunale di Terni, (ord.) 10 dicembre 2012, AA.VV., Licenziamenti: un anno dopo la riforma Fornero, in Bollettino Adapt, 2013;

Peraltro l’indisponibilità del rito deriva anche da ragioni di ordine sistematico, atteso che il rito speciale non costituisce uno strumento finalizzato alla tutela delle ragioni del dipendente –sicché questi possa ad esso rinunciare, optando per il rito del lavoro – bensì una tecnica di tutela volta ad abbreviare i tempi necessari ad ottenere una decisione definitiva e munita dell’efficacia del giudicato sostanziale ogni qual volta sia in gioco la possibilità della reintegrazione; di conseguenza, il dipendente licenziato non può rinunciare al procedimento.

sabato 12 settembre 2015

Come è regolato il preavviso nel ccnl Lapidei Industria Cgil Cisl Uil?

Art. 78. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni La comunicazione di licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'art. 37, o la comunicazione di dimissioni dell'operaio non in prova, possono essere date in qualunque giorno con l'obbligo di un preavviso di una settimana. E’ tuttavia in facoltà dell’azienda di esonerare l’operaio dalla prestazione del lavoro, corrispondendogli un’indennità pari a 40/174 della retribuzione mensile o per le ore mancanti al compimento del preavviso. Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie.

La convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali  deve essere effettuata secondo le disposizioni previste dall’accordo interconfederale 3/8/2012 ed in attuazione di quanto previsto  dalla legge (art. 4 comma 17 l. 28.6.2012 n. 92)

Art. 89. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza previa disdetta che decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese e deve essere comunicata per iscritto.

 Il lavoratore ha diritto ai seguenti termini di preavviso di licenziamento:
Anni di servizio                                              Categoria B   CS                    Categoria C e D
fino a 5 anni compiuti                                    mesi 1                                     mezzo mese
oltre i 5 anni compiuti e fino a 10 anni mesi 1 e mezzo                                mesi 1
oltre i 10 anni                                                 mesi 2 mesi                             1 e mezzo

L'anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale è considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entità. Il lavoratore dimissionario è tenuto a dare un preavviso di dimissioni secondo termini ridotti al 50% di quelli previsti per le varie anzianità nel caso di licenziamento. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere l'indennizzo spettantegli a norma di quanto sopra detto sulle competenze dovute al lavoratore. Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie. Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro deve concedere al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.

La convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali  deve essere effettuata secondo le disposizioni previste dall’accordo interconfederale 3/8/2012 ed in attuazione di quanto previsto  dalla legge (art. 4 comma 17 l. 28.6.2012 n. 92)

Impiegati

Art. 98. – Preavviso di licenziamento e di dimissioni

Il contratto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini, in caso di licenziamento, sono stabiliti come segue a seconda dell’anzianità e delle categorie:

Anzianità di servizio             categoria As, A          categoria B                 categoria C, D, E
fino a 5 anni                            2 mesi                         1 mese ½                     1 mese
da oltre 5 a 10 anni                 3 mesi                         2 mesi                         1 mese ½

oltre i 10 anni                         4 mesi                         3 mesi                         2 mesi

In caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla metà. I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. L'azienda ha diritto di trattenere su quanto sia da essa dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato. E’ in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso dei preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso, l'azienda concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite in rapporto alle esigenze dell'azienda. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto. Per i passaggi dalla qualifica operaia ed intermedia alla qualifica impiegatizia, l'anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica impiegatizia è considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entità.


La convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali  deve essere effettuata secondo le disposizioni previste dall’accordo interconfederale 3/8/2012 ed in attuazione di quanto previsto  dalla legge (art. 4 comma 17 l. 28.6.2012 n. 92)

giovedì 10 settembre 2015

Come  regolamenta il procedimento disciplinare il ccnl Lapidei Industria cgil cisl uil?

Art. 35. - Provvedimenti disciplinari e risarcimento dei danni

Le infrazioni disciplinari saranno passibili di provvedimenti disciplinari secondo la loro gravità e la loro recidività. I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa fino al massimo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla paga fino al massimo di tre giorni.

Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.
Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni per scritto od anche verbalmente, con l’eventuale assistenza di un rappresentante dell’Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, ovvero di un componente la Rappresentanza sindacale.
La comminazione del provvedimento dovrà essere comunicata per iscritto.
Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione sindacale alla quale si è iscritto o a cui conferisce mandato, la procedura di cui all'art. 40 (Reclami e controversie).
Trascorsi due anni dalla comminazione di provvedimenti disciplinari, questi non saranno più considerabili agli effetti della recidiva. L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento di danni, sarà devoluto all'INPS secondo le norme vigenti.
Le trattenute per il risarcimento di danni saranno fissate in relazione al danno arrecato ed alle circostanze in cui si è verificato, e saranno contestate prima che le trattenute stesse vengano effettuate.
Per le procedure in materia dei provvedimenti di cui sopra si fa riferimento a quanto espressamente previsto dall'art. 7 della legge 20.5.1970, n. 300.

Art. 36. - Multe e sospensioni

Incorre nei provvedimenti di multa il lavoratore:
1) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza autorizzazione del superiore o senza giustificato motivo;
2) che non esegua il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute;
3) che rechi guasti al materiale e non avverta subito il suo superiore diretto degli evidenti guasti agli apparecchi o di evidenti irregolarità nel funzionamento degli apparecchi stessi;
4) che contravvenga al divieto di fumare o introduca sul luogo di lavoro cibi e bevande alcooliche, senza il permesso dell'azienda;
5) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
6) che sia trovato addormentato durante le ore di lavoro;
7) che ritardi nell’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
8) che in qualunque altro modo trasgredisca l’osservanza del presente contratto collettivo o che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene.

L’importo delle multe disciplinari sarà versato all’Inps.
In caso di maggiore gravità o di recidiva, il lavoratore incorre nel provvedimento della sospensione. La sospensione si può anche applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), e c).
Trascorsi due anni dalla comminazione di provvedimenti disciplinari, questi non saranno più considerabili agli effetti della recidiva. Incorre inoltre nel provvedimento della sospensione, il lavoratore che non venga reperito dal medico incaricato delle visite di controllo al domicilio noto al datore di lavoro durante le fasce orarie di cui all’art. 68.
Per le procedure in materia di provvedimenti di cui al presente articolo, si fa riferimento a quanto espressamente previsto dall’art. 7 della legge 20.5.1970, n. 300.

Art. 37 – Licenziamento per mancanze

Incorre nel licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell’indennità di preavviso, ma non del TFR, il lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza del lavoro o che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa:
a) assenza ingiustificata prolungata oltre 5 giorni consecutivi e le assenze ripetute per cinque volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie;
b) insubordinazione ai superiori;
c) condanna ad una pena detentiva, comminata con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;
d) gravi guasti provocati da negligenza al materiale dell’azienda;
e) rissa sul luogo di lavoro;
f) recidiva in qualunque delle infrazioni contemplate nell’articolo 75 quando sia già intervenuta la sospensione nei 12 mesi precedenti e sempre quando da tale recidiva derivi grave nocumento alla disciplina, all’igiene, alla morale;
g) esecuzione di lavoro per conto proprio nei locali dell'azienda;
h) atti che pregiudichino la sicurezza della cava o dello stabilimento, anche se nella mancanza non si riscontri il dolo;
i) inosservanza dei divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare danni alle persone, agli impianti, ai macchinari;
1) furto o danneggiamento volontario al materiale nell'ambito dell'azienda;
m) trafugamento di documenti, di disegni, di utensili;
n) abbandono dal posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti.
Il licenziamento senza preavviso potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamate nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, per le procedure in materia di provvedimenti di cui al presente articolo si fa riferimento a quanto espressamente previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di contestazione delle mancanze. In caso di licenziamento per mancanze di gravità tale da non cosentire la permanenza al lavoro, l’azienda potrà disporre la sospensione cautelativa non disciplinare del lavoratore con effetto immediato per un periodo massimo di 6 giorni.
Durante tale periodo verrà esperita la procedura di contestazione delle mancanze.

Ove il licenziamento venga applicato, esso avrà effetto dal momento della disposta sospensione.

mercoledì 9 settembre 2015

Quando è vietato il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio?

In forza del comma 6 art. 48 D.lgs 81 del 2015 “è  vietato  il  ricorso  a  prestazioni  di  lavoro  accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti  di  opere  o  servizi,  fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  sentite  le  parti  sociali,  da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  presente decreto”.


martedì 8 settembre 2015

Quali sono i limiti reddituali del lavoro accessorio?


In base all’art. 48 del D.lgs, 81 del 2015:   “1. Per prestazioni di  lavoro  accessorio  si  intendono  attività lavorative che non danno luogo, con riferimento  alla  totalità  dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di  un  anno civile,  annualmente   rivalutati   sulla   base   della   variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli  operai e degli impiegati. Fermo restando  il  limite  complessivo  di  7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative  possono  essere  svolte  a  favore  di  ciascun singolo  committente  per  compensi  non  superiori  a  2.000   euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere  altresì  rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali,  nel  limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati  ai sensi del comma 1,  da  percettori  di  prestazioni  integrative  del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a  sottrarre  dalla contribuzione figurativa relativa alle  prestazioni  integrative  del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio”

lunedì 7 settembre 2015

Come è regolamentato il TFR nel ccnl Edili industria sottoscritto da Cgil – Cisl – Uil?


In forza dell’art. 33: “Il  trattamento  di fine rapporto è regolato dalla  legge  20  maggio 1982,  n.  297. Per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto valgono le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2120 codice civile - sub art. 1 della legge n. 297/82.

A)  Per l'anzianità maturata dal 1° giugno 1982 al 30 giugno 1983, la retribuzione valevole agli effetti del trattamento di fine rapporto è computata  secondo il criterio indicato nel 2° comma del citato  art. 2120 codice civile.

Dal  1°  luglio 1983, con riferimento al sopracitato comma  dell'art. 2120 del codice civile, la retribuzione da prendere in considerazione agli   effetti   del  trattamento  di  fine  rapporto  è   costituita esclusivamente dai seguenti elementi:

-minimo di paga base;

-indennità  di contingenza, secondo quanto stabilito dalla  legge  n. 297/82;

-elemento economico territoriale;

-indennità territoriale di settore;

-superminimi ad personam di merito o collettivi;

-trattamento economico di cui all'art. 18 (ACCANTONAMENTI PRESSO LA CASSA EDILE[1]);

-percentuale per i riposi annui di cui all'art. 5[2];

-utile di cottimo e concottimo;

-indennità sostitutiva di mensa;

-indennità di trasporto;

-indennità per lavori speciali disagiati di cui all'art. 20,  lettere B), C), D) e dichiarazione a verbale[3];

-indennità per lavori in alta montagna;

-indennità di cantiere ferroviario di cui all'art. 21, lettera B)[4].

Nella  retribuzione da prendere in considerazione  agli  effetti  del trattamento di fine rapporto deve essere compresa, ai sensi e con  la gradualità  di cui all'art. 5, 2° e 3° comma, della citata  legge  n.
297,  anche l'indennità di contingenza maturata dal 1° febbraio  1977 al 31 maggio 1982.

Fino  al  31 dicembre 1985 il trattamento di fine rapporto,  in  base all'art.  5,  4° comma della citata legge n. 297, è commisurato,  per gli  operai  di produzione, al 76,3 per cento e, per gli  addetti  ai
lavori  discontinui,  al  60,92 per  cento  e  al  50,77  per  cento, rispettivamente per gli operai di cui alle lettere a) e b) e per  gli operai  di cui alla lettera c) dell'allegato A della retribuzione  di ciascun  anno, computata ai sensi dei commi precedenti della presente lettera A), divisa per 13,5.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1986 il trattamento di fine rapporto  è commisurato per ciascun anno al 100% della retribuzione computata  ai sensi del 2° comma della presente lettera A), divisa per 13,5.

B)  Per  l'anzianità maturata fino al 31 maggio 1982, ferma  restando l'applicazione  della citata legge n. 297/82, in caso di  risoluzione del  rapporto  spetta all'operaio, per ogni mese intero di  anzianità ininterrotta presso la stessa impresa, una indennità pari  a  11  ore della  retribuzione costituita dagli elementi della  retribuzione  in atto  alla  predetta data aventi carattere continuativo  nonché  alla percentuale per gratifica natalizia, con esclusione dell'indennità di contingenza maturata dal 1° febbraio 1977.

L'indennità  nella  misura stabilita al primo  comma  della  presente lettera B) deve essere corrisposta per l'anzianità decorrente dal  1° gennaio 1981.

L'indennità stabilita nella misura di cui al sopracitato primo  comma decorre  dal  1° luglio 1979 per l'operaio in forza all'impresa  alla data del 22 luglio 1979.

Per l'operaio assunto dopo il 22 luglio 1979 l'indennità di anzianità è  aumentata  di  quattro ore mensili per ciascun mese  di  anzianità ininterrotta  presso l'impresa maturata nel periodo tra  la  data  di assunzione e il 31 ottobre 1979.

Per  l'anzianità dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1980  l'indennità compete  in  misura  pari a 7 ore della retribuzione  per  ogni  mese intero di anzianità ininterrotta presso la stessa impresa.

Per  l'anzianità  precedente  al 1° gennaio  1964,  l'indennità  deve essere   computata  in  base  all'ultima  retribuzione  nella  misura prevista dai precedenti contratti nazionali e provinciali.

Per  gli  operai  dipendenti  da  imprese  esercenti  l'attività   di produzione   e   distribuzione   di   calcestruzzo   preconfezionato, l'indennità  per  l'anzianità maturata fino al 30  giugno  1968  deve
essere   computata  in  base  all'ultima  retribuzione,  come   sopra specificata,  nella  misura spettante alla  stregua  dei  trattamenti contrattuali aziendalmente in atto alla data del 30 giugno 1968.





[1] Art. 18 - ACCANTONAMENTI PRESSO LA CASSA EDILE

Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie (art. 15) e  per la gratifica natalizia (art. 16) è assolto dall'impresa con la corresponsione  di  una percentuale complessiva del  18,5%  calcolata sugli  elementi della retribuzione di cui al punto 4)  dell'art.  24, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 5 e 6   effettivamente  prestate  e  sul  trattamento  economico  per  le festività di cui al punto 3) dell'art. 17.

Gli  importi  della  percentuale di cui al  presente  articolo  vanno accantonati  da  parte delle imprese presso la  Cassa  Edile  secondo quanto   stabilito   localmente  dalle  Organizzazioni   territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

Tali  importi  sono  accantonati al netto  delle  ritenute  di  legge secondo  il  criterio convenzionale individuato  nell'Allegato  D  al presente contratto.

Detta  percentuale va computata anche sull'utile effettivo di cottimoe sui premi di produzione o cottimi impropri.

La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:

-l'eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;

-le  quote  supplementari dell'indennità di caropane  non  conglobatenella  paga  base  (cioè  per  lavori pesantissimi,  per  minatori  e boscaioli);

-la   retribuzione   e   la   relativa   maggiorazione   per   lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;

-la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;

-le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;

-la diaria e le indennità di cui all'articolo 21;

-i premi ed emolumenti similari.

La  percentuale di cui al presente articolo non va inoltre  computata su:

-le  indennità  per  lavori speciali disagiati, per  lavori  in  alta montagna  e  in  zona malarica, in quanto nella determinazione  delle misure  percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità  è stato tenuto conto - come già nei precedenti contratti collettivi  in relazione  alle caratteristiche dell'industria edile  - dell'incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all'art. 18.

La  percentuale  complessiva va imputata per l'8,50%  al  trattamento economico per ferie e per il 10% alla gratifica natalizia.

La  percentuale spetta all'operaio anche durante l'assenza dal lavoro per  malattia anche professionale o per infortunio sul lavoro  e  per congedo  di  maternità nei limiti della conservazione del  posto  con decorrenza dell'anzianità.

Durante  l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa  è  tenuta,  nei limiti di cui all'art. 26, penultimo comma, ad accantonare presso  la Cassa Edile la percentuale nella misura del 18,5% lordo (allegato D).

Durante  l'assenza dal lavoro per malattia professionale o infortunio sul lavoro l'impresa è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la differenza fra l'importo della percentuale e il trattamento economico corrisposto per lo stesso titolo dall'Istituto assicuratore (allegato D).

Gli  accordi  integrativi locali potranno stabilire che l'obbligo  di cui   ai  commi  precedenti  sia  assolto  dalle  imprese  in   forma mutualistica  e  con effetto liberatorio mediante il versamento  alla Cassa  Edile di un apposito contributo stabilito dagli accordi stessi e  che  potrà essere variato annualmente sulla base delle  risultanze della relativa gestione.

Gli accordi locali stabiliranno altresì le modalità di versamento del contributo  e  di  corresponsione agli operai  aventi  diritto  degli importi di cui ai commi precedenti.

Nei  casi  di  assenza  dal  lavoro  per  malattia  o  infortunio  la percentuale  va  computata sulla base dell'orario normale  di  lavoro effettuato  dal cantiere durante l'assenza dell'operaio ovvero  sulla base  dell'orario  normale di lavoro localmente in vigore  qualora  i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.

Gli  importi  come sopra accantonati saranno corrisposti dalla  Cassa Edile  agli  aventi  diritto  alle scadenze  e  secondo  le  modalità parimenti   stabilite   dagli   accordi   locali   stipulati    dalle Organizzazioni di cui sopra.

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro all'operaio  che  ne faccia  richiesta  l'impresa è tenuta a comunicare per  iscritto  gli importi  accantonati  presso  la Cassa  Edile  in  base  al  presente articolo e dalla stessa non ancora liquidati all'operaio.

Con  la disciplina contenuta nel presente articolo, considerata nella sua inscindibilità, si intendono integralmente assolti gli obblighi a carico  dei  datori di lavoro per la corresponsione  dei  trattamenti economici  di  cui agli artt. 15 e 16, per cui nulla è  dovuto  dalle imprese  nei casi di assenza dal lavoro per cause diverse  da  quelle sopra previste.

La  disciplina  medesima tiene altresì conto degli  interventi  della Cassa  integrazione guadagni, in caso di sospensione  di  lavoro  per cause meteorologiche e di sospensione di lavoro in genere.

[2] B)  A  decorrere  dal  1° ottobre 2000 gli operai  hanno  diritto  di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per 88 ore.

I  permessi individuali maturano in misura di un'ora ogni 20  ore  di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Per  gli  operai  discontinui  di  cui  alle  lettere  a),  b)  e  c) dell'allegato  A),  i permessi individuali di cui sopra  maturano  in misura di un'ora ogni 25 ore;

Agli  effetti di cui sopra si computano anche le ore di  assenza  per malattia  o infortunio indennizzate dagli Istituti competenti  nonché per congedo matrimoniale.

La  percentuale  per  i  riposi annui pari al 4,95%  calcolata  sugli elementi  della  retribuzione di cui  al  punto  4)  dell'art.  24  è corrisposta  alla  scadenza di ciascun periodo di  paga  direttamente dall'impresa  al  lavoratore  per tutte  le  ore  di  lavoro  normale contrattuale  di cui agli artt. 5 e 6 effettivamente prestate  e  sul trattamento  economico delle festività di cui al punto  3)  dell'art. 17.

Detta  percentuale va computata anche sull'utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.

La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:

-l'eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;

-le  quote  supplementari dell'indennità di caropane  non  conglobate nella  paga  base  (cioè  per  lavori pesantissimi,  per  minatori  e boscaioli);

-la   retribuzione   e   la   relativa   maggiorazione   per   lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;

-la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;

-le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;

-la diaria e le indennità di cui all'articolo 21;

-i premi ed emolumenti similari.

La  percentuale di cui al presente articolo non va inoltre  computata su:  le  indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in  alta montagna  e  in  zona malarica, in quanto nella determinazione  delle misure  percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità  è stato tenuto conto - come già nei precedenti contratti collettivi  in relazione  alle caratteristiche dell'industria edile - dell'incidenza per i titoli di cui al presente articolo e dell'art. 17.

I permessi saranno usufruiti a richiesta dell'operaio, da effettuarsi  con  adeguato  preavviso, tenendo conto delle esigenze di  lavoro.  I permessi  maturati entro il 31 dicembre di ciascun  anno  solare  non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Nel  caso  in  cui  le ore di cui al punto B) del presente  articolo, primo  comma, non vengano in tutto o in parte usufruite, il  relativo trattamento  economico  è comunque assolto dall'impresa  mediante  la corresponsione al lavoratore della percentuale di cui al sesto comma.

Agli effetti della maturazione dei permessi si computano anche le ore di assenza di cui al quinto comma punto B) del presente articolo.

La  presente regolamentazione assorbe quella relativa alle  festività soppresse  dall'art. 1 della legge 5 marzo 1977,  n.  54,  così  comemodificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, salva la conferma del trattamento economico per la festività del 4 novembre.

Le  riduzioni  di  orario di lavoro di cui alla  presente  disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.

Sono  fatte  salve  le  pattuizioni al livello  territoriale  per  la fruizione in via collettiva di riposi individuali.

[3] Gruppo B) - LAVORI IN GALLERIA

Al  personale addetto a lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione,  un'indennità la cui misura percentuale  è  determinata dalle  Organizzazioni territoriali, per la circoscrizione di  propria competenza, entro i valori massimi sotto indicati:

a)   per   il  personale  addetto  al  fronte  di  perforazione,   di avanzamento  o  di  allargamento, compreso il  personale  addetto  al carico  del  materiale;  ai  lavori di riparazione  straordinaria  in condizioni di difficoltà e di disagio: 46;

b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco  o di  rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie;  al carico  ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante  la perforazione,  l'avanzamento  e  la sistemazione;  per  il  personale addetto  ai  lavori  di  consolidamento e/o impermeabilizzazione  dei
terreni in fase di costruzione di gallerie: 26;

c)   per   il  personale  addetto  alla  riparazione  o  manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie; per il  personale  addetto  ai  lavori di ristrutturazione  o  ripristino conservativo   di   preesistenti  gallerie  mediante  consolidamenti, drenaggi e simili: 18.

Fino a nuove determinazioni delle Organizzazioni territoriali a norma del  comma  precedente,  restano in vigore le  indennità  percentuali previste per le singole circoscrizioni dal CCNL 3 dicembre 1969.

Nel  caso  in  cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni  di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto  pressione che  investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o  pozzi attaccati  dal basso in alto con pendenza superiore al 60%;  gallerie di  sezione  particolarmente ristretta o con  fronte  di  avanzamento distante  oltre  un  chilometro dall'imbocco), le parti  direttamente interessate  possono  promuovere la determinazione,  da  parte  delle
Organizzazioni territoriali competenti, di un'ulteriore indennità non superiore al 20%.

Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle  sopra previste,  oppure il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri dall'imbocco,  la misura della predetta indennità può essere  elevata fino al 30%.

Nel   caso  di  gallerie  che  si  estendano  in  più  circoscrizioni territoriali  con  differenti percentuali dell'indennità  di  cui  al primo comma, le parti direttamente interessate possono promuovere  la determinazione,   da   parte   delle   Organizzazioni    territoriali competenti,  di  misure percentuali sulla base di  criteri  ponderali ritenuti dalle Organizzazioni medesime appropriati al caso di specie.


Gruppo C) - LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA

Le   indennità  percentuali  da  corrispondersi,  in  aggiunta   alla retribuzione,  al  personale addetto ai lavori  in  cassoni  ad  aria compressa sono quelle di cui alla seguente tabella:

a) da 0 a 10 metri: 54;
b) da oltre 10 a 16 metri: 72;
c) da oltre 16 a 22 metri: 120;
d) oltre 22 metri: 180.

Agli  effetti dell'indennità da corrispondere, la pressione  indicata in  atmosfere  dal  manometro  applicato  sui  cassoni  si  considera equivalente  a  quella  sopra  espressa  in  metri  anche  quando  la pressione indicata dal manometro differisca, in più o meno,  sino  al 15%,  da  quella  corrispondente all'altezza  della  colonna  d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.


Gruppo D) - LAVORI MARITTIMI

-Personale  imbarcato su natanti con o senza motore  -  Al  personale imbarcato  su natanti con o senza motore che escono fuori  dal  porto vanno   corrisposte,  per  rischio  mine,  lavori   fuori   porto   e trasferimento  natanti,  le  indennità già  stabilite  nei  contratti regionali o provinciali, sulla base di situazioni di fatto locali.

-Lavori  sotto  acqua: palombari - Indennità del 100%  da  calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.  24  e da  corrispondere per l'intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un'ora e mezza.

Lo  stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni,  anche di  minor  durata  complessiva, siano  distribuite  nel  corso  della giornata.

Nel  caso  di  una sola immersione di durata inferiore  ad  un'ora  e mezza,  il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura  di mezza giornata, pari a quattro ore.

Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.

[4] B)- NORME PER GLI ADDETTI AI LAVORI DELL'ARMAMENTO FERROVIARIO

Nei  lavori  di armamento delle linee ferroviarie, per "cantiere"  si intende  il  tratto di linea, in tutta la sua estensione, oggetto  di  singolo contratto di appalto, anche se suddiviso in diversi tronchi o lotti.  Per  "posto  di  lavoro" si intende quel  punto  della  linea ferroviaria  progressivamente raggiunto nell'esecuzione  del  lavoro, nell'ambito del cantiere dove l'operaio deve prestare la sua opera.

L'operaio  si  deve  trovare  sul posto  di  lavoro  all'ora  fissata dall'orario di cantiere, munito degli attrezzi di lavoro.

Resta  stabilito  che  all'operaio addetto  ai  lavori  di  armamento ferroviario  -  qualunque sia la natura del committente,  pubblica  o privata,  e  qualunque sia l'estensione del cantiere e/o l'ubicazione del posto di lavoro rispetto al Comune nel quale è stato assunto -  è corrisposta  una  indennità  di  cantiere  ferroviario  del  15%   da calcolarsi  sugli  elementi della retribuzione di  cui  al  punto  3) dell'art. 24 per ogni ora di effettivo lavoro.

La  predetta  indennità si intende comprensiva, in via convenzionale,delle spese di trasporto sostenute dall'operaio, del trattamento  per il trasporto degli attrezzi qualora non siano consegnati sul posto di lavoro, nonché sostitutiva ed assorbente della diaria prevista  dalle norme  generali  del  presente articolo e dagli  accordi  integrativi  territoriali, ove spettante nei casi di passaggio dell'operaio da  un cantiere ad un altro e/o da un Comune ad un altro.

L'impresa,  qualora richieda il pernottamento in luogo  dell'operaio, deve  provvedere al vitto e all'alloggio od al rimborso  delle  spese relative,  ove  queste non siano state preventivamente concordate  in misura forfettaria.