giovedì 9 luglio 2015

Come è disciplinato il procedimento disciplinare nel ccnl cooperative sociali Cgil Cisl e Uil triennio 2010 - 2012?

Art. 42 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Indicazione dei provvedimenti disciplinari.

 In conformità all'art. 7 della legge n. 300/70 le mancanze della lavoratrice e del lavoratore possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti da parte dell'azienda:
- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 4 giorni;
- licenziamento.

Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari.

L'azienda non potrà applicare nei confronti della lavoratrice e del lavoratore alcun provvedimento disciplinare ad eccezione del rimprovero verbale senza aver preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Il provvedimento disciplinare non potrà essere applicato prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato corso, nel corso dei quali la lavoratrice e il lavoratore potranno presentare le loro giustificazioni. Trascorso il predetto termine di 5 giorni, ove l'azienda non abbia ritenuto valide le giustificazioni della lavoratrice o del lavoratore o in assenza di giustificazioni della lavoratrice o del lavoratore, la stessa potrà dare applicazione alle sanzioni disciplinari dandone motivata comunicazione all'interessata o all'interessato. Se il provvedimento non verrà comunicato entro i 10 giorni successivi a quello della presentazione delle giustificazioni, le stesse si riterranno accolte.

Ferma restando la facoltà di adire all'autorità giudiziaria la lavoratrice o il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei 20 giorni successivi anche per mezzo della O.S. alla quale appartenga ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite la direzione provinciale del Lavoro competente, di un Collegio di Conciliazione e di Arbitrato, composto da 1 rappresentante di ciascuna delle parti e da un 3° membro da scegliere di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore della direzione provinciale del lavoro competente. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora l'azienda cooperativa non provveda entro 10 giorni dall'invito della direzione provinciale del lavoro competente a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione e parimenti l'arco temporale per l'individuazione del numero delle infrazioni e dei corrispondenti provvedimenti disciplinari è di 2 anni.

Nel caso di persone svantaggiate le norme e i provvedimenti disciplinari dovranno essere individualmente armonizzati con i programmi personalizzati di risocializzazione.

Esemplificazione dei provvedimenti disciplinari.

A)    Rimprovero verbale.
Nel caso di infrazioni di lieve entità alla lavoratrice e al lavoratore potrà essere applicato il richiamo verbale.

B)    Rimprovero scritto.

E' un provvedimento di carattere preliminare e viene applicato per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi. Dopo 3 rimproveri scritti non caduti in prescrizione, la lavoratrice e il lavoratore se ulteriormente recidiva/o, incorre in più gravi provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore a 1 giorno.

C) Multa.

 Vi si incorre per:
- inosservanza dell'orario di lavoro; assenza non giustificata non superiore a 1 giorno; per tale caso la multa sarà pari al 5% della paga globale corrispondente alle ore non lavorate;
- inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'azienda, quando non ricorrano i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o licenziamento;
- irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando non abbiano arrecato danno;
 - mancata comunicazione della variazione di domicilio e/o di residenza e relativo recapito telefonico nei casi in cui vi sia tale obbligo.

L'importo delle suddette multe (escluso quello costituente risarcimento danno) è devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali aziendali o, in mancanza di queste, all'INPS. Eccezione fatta per il punto 5. la recidiva per 2 volte in provvedimenti di multa non prescritti dà facoltà all'azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di sospensione fino a un massimo di 4 giorni.

D)    Sospensione.
Vi si incorre per:
 - inosservanza ripetuta per oltre 3 volte dell'orario di lavoro;
- assenza arbitraria di durata superiore a 1 giorno e non superiore a 3;
- inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall'azienda, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
- presentarsi al lavoro e prestare servizio in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti;
- abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo salvo quanto previsto dal punto 3) del provvedimento di licenziamento;
- insubordinazione verso i superiori;
- irregolarità volontaria nelle formalità per il controllo delle presenze quando non costituisca recidiva;
- assunzione di un contegno scorretto e offensivo verso gli utenti, i soggetti esterni, i colleghi, atti o molestie anche di carattere sessuale che siano lesivi della dignità della persona;
- rifiuti ad eseguire incarichi affidati e/o mansioni impartite.
La recidiva in provvedimento di sospensione non prescritti può fare incorrere la lavoratrice e il lavoratore nel provvedimento di cui al punto successivo (licenziamento).

E)     Licenziamento.

Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro:
- assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi;
- assenze ingiustificate, ripetute 3 volte in 1 anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie;
- abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati;
- inosservanza delle norme mediche per malattia;
-          grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto;
-          danneggiamento volontario all'eventuale attrezzatura affidata;
-          litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro;
-          furto nell'azienda di beni a chiunque appartenenti;
-          esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro;
-          contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione;
-          azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa;
-          gravi comportamenti lesivi della dignità della persona. Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto. L'elencazione di cui alle lett. a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.

 Art. 43 RESPONSABILITÀ CIVILE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI NEI LORO RAPPORTI DI LAVORO CON L'UTENZA

La responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori nei loro rapporti di lavoro con l'utenza e verso terzi di cui all'art. 5, legge 13.5.85 n. 190 verrà coperta da apposita polizza di responsabilità civile stipulata dall'impresa.

Art. 44 PATROCINIO LEGALE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI

L'impresa, nella tutela dei propri diritti e interessi, assicurerà l'assistenza in sede processuale alle lavoratrici e ai lavoratori che si trovino implicati, in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento del servizio e/o all'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'impresa, ferma restando la responsabilità personale per colpa grave e/o dolo.

Art. 45 RITIRO DELLA PATENTE

Alla lavoratrice e al lavoratore con qualifica di autista o che per necessità di servizio è tenuta/o al possesso di una patente di guida, che per motivi che non comportano il licenziamento in tronco sia dall'autorità ritirata la patente necessaria per l'esercizio della propria attività, viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi senza percepire retribuzione alcuna ne maturare altra indennità. Alla lavoratrice o al lavoratore in questo periodo potranno essere assegnati, previo accordo tra le parti in sede aziendale, ove ve ne sia la possibilità, altri lavori; in questo caso percepirà la retribuzione della categoria e posizione economica in cui verrà a prestare servizio


Art. 46 UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO PER RAGIONI DI SERVIZIO


L'utilizzo del mezzo proprio di trasporto per ragioni di servizio, sarà materia del contratto territoriale di cui all’art.10 punto 2. Vengono fatte salve, sino alla stipula del contratto territoriale, eventuali condizioni determinate in sede di confronto applicativo aziendale ai sensi dell’art.10 comma 3 del CCNL 7/5/97 al fine della verifica delle esigenze e dei relativi interventi.

mercoledì 8 luglio 2015

Contro la sentenza che definisce l’opposizione contro l’ordinanza che ha concluso la fase sommaria del rito Fornero entro quando si può proporre reclamo?


In forza dell’art. 1 comma l. 92 del 2012 comma 58 “contro la sentenza che decide sul ricorso  è  ammesso  reclamo davanti alla corte d'appello. Il reclamo si propone  con  ricorso  da depositare,  a  pena  di  decadenza,  entro   trenta   giorni   dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore”. 

martedì 7 luglio 2015

Quanto deve intercorrere nella fase sommaria del rito Fornero tra la data dell’udienza e la notifica del ricorso?

In forza del comma 48 dell’art. 1 della legge 92 del  2012 “il giudice assegna un termine per la notifica del ricorso  e del decreto non inferiore a venticinque  giorni  prima  dell'udienza”

Entro quando può essere fissato il termine di costituzione per il convenuto?


In base al comma 48 dell’art. 1 della legge 92 del 2012, il giudice fissa “un termine, non inferiore a cinque giorni prima della  stessa udienza, per la costituzione del resistente”. 

lunedì 6 luglio 2015

Contro l’ordinanza che conclude la prima fase del rito Fornero entro quanto devo proporre opposizione?

In base all’art. 1 comma 51 della legge 92 del 2012 devo proporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza o dalla sua comunicazione se anteriore.

In particolare: “contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui al comma 49  può  essere  proposta  opposizione  con  ricorso  contenente   i requisiti di cui all'articolo 414 del codice di procedura civile,  da depositare innanzi  al  tribunale  che  ha  emesso  il  provvedimento opposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione dello stesso, o dalla comunicazione se anteriore. Con il ricorso  non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma  47 del presente articolo, salvo che siano fondate sugli  identici  fatti costitutivi o siano svolte nei  confronti  di  soggetti  rispetto  ai quali la causa e' comune o dai quali si intende essere garantiti.  Il giudice fissa con  decreto  l'udienza  di  discussione  non  oltre  i successivi  sessanta  giorni,  assegnando  all'opposto  termine   per costituirsi fino a dieci giorni prima dell'udienza”.

sabato 4 luglio 2015

Quale è la durata massima del termine che posso apporre ad un contratto di lavoro subordinato?


In forza dell’art. 19 del Dlgs 81 del 2015: “al contratto  di  lavoro  subordinato  può  essere  apposto  un termine di durata non superiore a trentasei mesi”.

giovedì 2 luglio 2015

Come sono regolamentate le collaborazioni coordinate e continuative a partire dal 2016?


In forza del comma dell’art. 2 del dlgs 81 del 2015 le collaborazioni coordinate e continuative dal 2016 sono disciplinate secondo quanto stabilito dal lavoro subordinato quando “si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente  personali, continuative e le cui modalità di esecuzione  sono  organizzate  dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.
 
Fano eccezione, in base al comma 2:
a) le  collaborazioni  per  le  quali  gli  accordi  collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali  comparativamente  più rappresentative sul piano nazionale prevedono  discipline  specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo,  in  ragione  delle particolari  esigenze  produttive  ed  organizzative   del   relativo settore;
b) le collaborazioni  prestate  nell'esercizio  di  professioni intellettuali per le quali e'  necessaria  l'iscrizione  in  appositi albi professionali;
c) le attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
d) le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore  delle associazioni e  società  sportive dilettantistiche  affiliate  alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate  e agli enti di promozione  sportiva  riconosciuti  dal  C.O.N.I.,  come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge  27  dicembre 2002, n. 289.

Per evitare la presunzione di cui al comma 1 il comma 3 prevede “le parti possono richiedere alle commissioni di cui all'articolo 76  del  decreto  legislativo  10  settembre   2003,   n.   276,   la certificazione dell'assenza dei requisiti  di  cui  al  comma  1.  Il lavoratore   può    farsi    assistere    da    un    rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un
avvocato o da un consulente del lavoro.


E per la pubblica amministrazione?

In base al comma 4: “Fino al completo riordino  della  disciplina  dell'utilizzo  dei contratti   di   lavoro   flessibile   da   parte   delle   pubbliche amministrazioni,  la  disposizione  di  cui  al  comma  1  non  trova applicazione nei confronti delle medesime. Dal  1°  gennaio  2017  e' comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare  i contratti di collaborazione di cui al comma 1”.


mercoledì 1 luglio 2015

E’ possibile trasferire un dirigente sindacale ?

In base all’art. 2 della legge 300 del 1970  “ Il   trasferimento   dall'unita'  produttiva  dei  dirigenti  delle rappresentanze  sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei  candidati  e  dei  membri  di  commissione  interna  può essere disposto  solo  previo  nulla  osta  delle  associazioni sindacali di appartenenza.

Le  disposizioni  di  cui  al  comma precedente ed ai commi quarto, quinto,  sesto e settimo dell'articolo 18 si applicano sino alla fine del  terzo  mese  successivo  a  quello  in  cui  e'  stata eletta la commissione  interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa  e  sino  alla  fine  dell'anno  successivo a quello in cui e' cessato l'incarico per tutti gli altri”.