venerdì 19 dicembre 2025

 Come è ripartita la competenza tra giudice del lavoro o giudice fallimentare?

Cass. 13/12/2025, n. 32509

Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo status del lavoratore, in riferimento  ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua  qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive,   come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro;  rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, al fine di garantire la parità tra i creditori, le controversie relative all'accertamento e alla qualificazione   dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque   ad incidere nella procedura concorsuale; salva l'ipotesi dell'accertamento (e di esso  solo) dell'entità dell'indennità risarcitoria da parte del giudice del lavoro, anziché  fallimentare

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