martedì 23 dicembre 2025

 


In caso di asdoluzione in sede penale entro quando occorre riaprire il procedimento disciplinare nel puvblico impiego?



Cass. 18/12/2025, n. 33154

Con il primo ed unico motivo si denuncia la violazione di legge e/o errata interpretazione ed applicazione dell'art. 55 ter, comma 2, D.Lgs. n. 165/01 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

L'art. 55 ter, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, al stabilisce: "Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorità' competente, ad istanza di parte da proporsi entro il di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità' della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esitodel giudizio penale" Il chiaro disposto normativo non consente di operare alcuna valorizzazione della data di rilascio di copia della sentenza irrevocabile di assoluzione, come sostenuto da parte ricor La disciplina del procedimento disciplinare è chiaramente ispirata alla finalità di rendere certi i termini del procedimento (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1821/2025 con richiami a precedenti conformi) ed il medesimo intento ispira le disposizioni dettate in tema di ripresa o riattivazione dello stesso (si rimanda a Cass. n. 8943/2023), sicché anche la norma che in questa sede viene in rilievo non si presta ad interpretazioni che, oltre a svilire del tutto il tenore letterale, privo di equivocità, mor l'esigenza di pervenire alla sollecita definizione dell'incidenza del sopravvenuto giudicato penale sull'azione disciplinare non sospesa.

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