venerdì 5 luglio 2024

 Il licenziamento collettivo può essere limitato ad una sola filiale?


Cass. 03/07/2024, n. 18215


In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la delimitazione della platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore o sede territoriale, purché il datore indichi nella comunicazione ex art. 4, comma 3, della L. n. 223 del 1991 sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell'unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine. L'accordo sindacale concluso all'esito dell'esame congiunto nel corso della procedura di licenziamento collettivo può avere efficacia sanante sui vizi formali delle comunicazioni prescritte dall'art. 4, comma 3, L. n. 223 del 1991 solo se vi è una volontà negoziale delle parti volta a sanare tali vizi e non automaticamente in virtù della sola sottoscrizione dell'accordo. Nel caso di violazione dei criteri di scelta previsti dall'art. 5 comma 1 della L. n. 223 del 1991 si applica la tutela reintegratoria prevista dall'art. 18 comma 4 della L. n. 300 del 1970 come novellato dalla L. n 92 del 2012

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