Come è disciplinato il preavviso nel ccnl logistica Cgil Cisl e Uil?
Art. 36 – Preavviso di
licenziamento e di dimissioni
1. Il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, a meno che non si tratti di licenziamento per giusta causa, non
può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini
sono stabiliti come segue:
a) Per gli impiegati che, avendo
superato il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio:
- mesi due e quindici giorni per
i quadri e gli impiegati del 1° livello;
- mesi uno e quindici giorni per
gli impiegati del 2° livello;
- mesi uno per gli impiegati degli altri
livelli.
b) Per gli impiegati che hanno
superato i cinque anni di servizio e non dieci:
- mesi tre e quindici giorni per
i quadri e gli impiegati del 1° livello;
- mesi due per gli impiegati del
2° livello;
- mesi uno e quindici giorni per
gli impiegati degli altri livelli.
c) Per gli impiegati che hanno
superato i dieci anni di servizio:
- mesi quattro e quindici giorni
per i quadri e gli impiegati del 1° livello;
- mesi due e quindici giorni per
gli impiegati del 2° livello;
- mesi due per gli impiegati
degli altri livelli.
Il periodo di preavviso decorre
dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese. Nel caso di dimissioni da parte
dell'impiegato i termini di preavviso sono ridotti della metà.
d) Per gli operai non in prova,
sei giorni lavorativi, decorrenti da qualsiasi giorno della settimana.
e) Per il personale viaggiante
dei livelli 3° Super, 3° Super Junior (rif. art.11 quater) e 3° non in prova,
quindici giorni di calendario decorrenti da qualsiasi giorno della settimana.
2. La parte che risolve il
rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve
corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per
il periodo di mancato preavviso.
3. Il datore di lavoro ha diritto
di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al lavoratore, un importo
corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi
eventualmente non prestato.
4. Il periodo di preavviso, anche
se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato agli effetti del
trattamento di fine rapporto.
5. È in facoltà della parte che
riceve la disdetta ai sensi del primo comma, di troncare il rapporto, sia
all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo
di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
6. Durante la decorrenza del
preavviso il lavoratore ha diritto di ottenere permessi (retribuiti nel caso di
licenziamento) in ragione di 2 ore giornaliere o di 12 ore settimanali per la
ricerca di altra occupazione.
8. Il licenziamento dovrà essere
comunicato per iscritto al lavoratore. Anche le dimissioni saranno normalmente
comunicate per iscritto.
Disposizione transitoria
L’applicazione del presente
articolo è estesa a decorrere dal 1 gennaio 2013 alle imprese destinatarie
della Parte speciale, Sezione 2a del CCNL
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