Quale è la procedura disciplinare nel ccnl multiservizi-pulizie CGIL
CISL e UIL ?
ARTICOLO 45 - DOVERI DEL
LAVORATORE
Il lavoratore ha l’obbligo di:
–
eseguire con la massima diligenza il compito a lui
affidato, assumendone la personale responsabilità ed attenendosi alle direttive
dall’impresa fissate con ordini di servizio o con particolari disposizioni;
–
osservare l’orario di lavoro;
–
comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti
dei superiori, colleghi, dipendenti e pubblico;
–
avere la massima cura di tutti gli apparecchi, oggetti,
locali, dotazioni personali di proprietà dell’impresa, rispondendo
pecuniariamente, salvo le maggiori responsabilità dei danni arrecati per
accertata sua colpa, mediante trattenute sulla retribuzione previa
comunicazione scritta del relativo addebito;
–
uniformarsi all’ordinamento gerarchico dell’impresa nei
rapporti attinenti al servizio;
–
osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla
prevenzione infortuni che l’impresa porterà a sua conoscenza nonché tutte le
particolari disposizioni a riguardo emanate dall’impresa stessa.
–
essere munito di idonea documentazione attestante la
regolarità dell’assunzione fornita dall’impresa.
ARTICOLO 46 - PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI
L’inosservanza, da parte del
lavoratore, delle disposizioni contenute nel presente contratto può dar luogo,
secondo la gravità della infrazione, all’applicazione dei seguenti
provvedimenti:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore a tre ore
di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
d) sospensione dal lavoro e dalla
retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
e) licenziamento per mancanze ai
sensi dell’art. 48.
Il datore di lavoro non potrà
adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza
avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua
difesa.
Salvo che per il richiamo
verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i
provvedimenti disciplinari non potranno essere adottati prima che siano
trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue
giustificazioni.
Se il provvedimento non verrà
adottato entro i 15 giorni lavorativi a tali giustificazioni, queste si
riterranno accolte.
Il lavoratore potrà presentare le
proprie giustificazioni anche verbalmente, con l’eventuale assistenza di un
rappresentante dell’Associazione sindacale cui aderisce, ovvero, di un
componente la
Rappresentanza sindacale unitaria.
Qualora il lavoratore entro i 5
giorni dalla contestazione, dichiari formalmente l’intenzione di avvalersi
dell’assistenza di un rappresentante sindacale, l’eventuale incontro tra lavoratore
e rappresentante sindacale con l’impresa dovrà tenersi entro il termine
perentorio di 30 giorni dalla contestazione, nella provincia o nel comune ove
insiste il relativo appalto (cui il lavoratore è adibito), decorsi i quali le
giustificazioni potranno essere presentate solo per iscritto, entro i
successivi 3 giorni.
Tale termine decade qualora
l’incontro non possa tenersi per causa imputabile al datore di lavoro.
L’adozione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.
I provvedimenti disciplinari di
cui sopra alle lettere b), c) e d) potranno essere impugnati dal lavoratore in
sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze.
Il licenziamento per mancanze di
cui ai punti A) e B) dell’art. 48 potrà essere impugnato secondo le procedure
previste dall’art. 7 della legge n. 604/1966 confermate dall’art. 18 della
legge n. 300/1970.
Non si terrà conto a nessun
effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro adozione.
ARTICOLO 47 - AMMONIZIONI SCRITTE,
MULTE E SOSPENSIONI
Incorre nei provvedimenti di
ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro o
abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non
giustifichi l’assenza entro il giorno successivo a quello dell’inizio
dell’assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo
ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione; c)
compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
d) esegua negligentemente o con
voluta lentezza il lavoro affidatogli; e) per disattenzione o negligenza guasti
il materiale dell’azienda o del committente;
f) venga trovato in stato di
manifesta ubriachezza, durante l’orario di lavoro; g) fuori dell’azienda
compia, per conto terzi, lavoro di pertinenza dell’azienda stessa;
h) contravvenga al divieto di
fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
i) in altro modo trasgredisca
l’osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti
pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza
dell’appalto. L’ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo;
la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo. L’importo delle multe
che non costituiscono risarcimento di danni è devoluto alle esistenti
istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza
di queste, alla Cassa mutua malattia.
ARTICOLO 48 - LICENZIAMENTI PER
MANCANZE A) Licenziamento con preavviso. In tale provvedimento incorre il
lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro
che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’art. 48, non
siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
A titolo indicativo rientrano
nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione ai superiori;
b) sensibile danneggiamento
colposo al materiale dell’azienda o del committente;
c) rissa sul luogo di lavoro;
d) abbandono del posto di lavoro
da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di
sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto
e) della seguente lettera B); e)
assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze ripetute
per tre volte in un anno nel giorno seguente alle festività o alle ferie;
f) condanna ad una pena detentiva
comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione
commessa, successivamente all’assunzione, non in connessione con lo svolgimento
del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore;
g) recidiva in qualunque delle
mancanze contemplate nell’art. 47, quando siano stati comminati due
provvedimenti di sospensione di cui all’art. 47, salvo quanto disposto
dall’ultimo comma dell’art. 46.
B) Licenziamento senza preavviso.
In tale provvedimento incorre il
lavoratore che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che
compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che
costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano
nelle infrazioni di cui sopra:
a) grave insubordinazione ai
superiori;
b) furto nell’azienda o presso il
committente;
c) trafugamento di oggetti o documenti
dell’azienda o del committente;
d) danneggiamento volontario al materiale
dell’azienda o al materiale del committente;
e) abbandono del posto di lavoro
da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla
sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli
stessi pregiudizi; f) fumare dove ciò può provocare pregiudizio all’incolumità
delle persone od alla sicurezza degli impianti;
g) esecuzione senza permesso di
lavori nell’azienda per conto proprio o di terzi, di non lieve entità e/o con
l’impiego di materiale dell’azienda;
h) rissa nell’interno dei reparti
di lavorazione.
ARTICOLO 49 - SOSPENSIONE
CAUTELARE NON DISCIPLINARE
In caso di licenziamento per
mancanze di cui al punto B) dell’art. 48, l’azienda potrà disporre la
sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato,
per un periodo massimo di 6 giorni.
Il datore di lavoro comunicherà
per iscritto al lavoratore i fatti rilevanti ai fini del provvedimento e ne
esaminerà le eventuali deduzioni contrarie. Ove il licenziamento venga
applicato, esso avrà effetto dal momento della disposta sospensione.
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