martedì 2 giugno 2015

Cosa succede se se in una causa di lavoro introdotta con ricorso ex art. 414 cpc non rispetto il termine di costituzione di dieci giorni prima dell’udienza?

In forza dell’art. 416 cpc

“Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.
La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.
Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare”

Tra le  decadenze:

- mancata impugnativa licenziamento:

A norma 2969 cc, la decadenza prevista dall'art. 6 della l. 1966 n. 604 - che impone al lavoratore l'onere dell'impugnativa del licenziamento entro il termine di sessanta giorni - non può essere rilevata d'ufficio, attenendo ad un diritto disponibile, ma necessita di un'eccezione (in senso stretto), che, nel rito del lavoro, deve essere proposta, dalla parte convenuta, nella memoria di costituzione (Rigetta, App. Napoli, 10/06/2008) Cass. civ., Sez. lavoro, 23/09/2011, n. 19405

- documenti

Nel rito del lavoro, l'omessa indicazione dei documenti probatori nell'atto di costituzione in giudizio, imposta dall’art. 416 cpc, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto determinano la decadenza dal diritto di produrli, salvo che i documenti si siano formati successivamente ovvero la loro produzione sia giustificata dallo sviluppo del processo (420 cpc). Ne consegue che, ove i documenti siano stati prodotti in udienza, il giudice potrà dichiarare la decadenza della parte ovvero, in alternativa, disporre l'ammissione d'ufficio dei documenti medesimi ai sensi 421 secondo comma, dovendosi ritenere, in tale ultima ipotesi, che il silenzio della controparte - a cui spetta la facoltà, entro il termine perentorio assegnato dal giudice, di dedurre proprie istanze istruttorie - comporti l'accettazione del provvedimento giudiziale di ammissione e dovendosi escludere che l'ordine di esibizione, a norma dell’art. 201 cpc, possa supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante. (Cassa con rinvio, Trib. Vasto, 12/06/2009) Cass. civ., Sez. lavoro, 29/07/2011, n. 16781


Dal combinato disposto dell'art. 416, comma 3, e dell'art. 437, comma 2, c.p.c., si evince che l'omessa indicazione nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e nella memoria difensiva del convenuto, dei documenti, nonché il loro mancato deposito unitamente a detti atti, anche se in questi espressamente indicati, determinano la decadenza dal diritto alla produzione dei documenti stessi, con impossibilità della sua reviviscenza in un successivo grado di giudizio. App. Napoli, Sez. III, 17/02/2010

- istanze istruttorie (non le generalità dei testi)

Nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale, specificamente indicando di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle circostanze di fatto ivi allegate, ma omettendo l'enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera irregolarità, che abilita il giudice all'esercizio del potere - dovere di cui art. 421 cpc avente ad oggetto l'indicazione alla parte istante della riscontrata irregolarità e l'assegnazione di un termine perentorio per porvi rimedio, formulando o integrando le indicazioni relative alle persone da interrogare o ai fatti sui quali debbono essere interrogate; l'inosservanza di detto termine produce la decadenza dalla prova, rilevabile anche d'ufficio e non sanabile nemmeno sull'accordo delle parti. (Rigetta, App. Palermo, 30/05/2006) Cass. civ., Sez. lavoro, 28/07/2010, n. 17649

Nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale, specificamente indicando di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle circostanze di fatto ivi allegate, ma omettendo l'enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera irregolarità, che abilita il giudice all'esercizio del potere-dovere di cui art. 421 cpc Ne consegue che, ove la medesima richiesta venga reiterata in appello e sia rilevante ai fini della decisione, il giudice del gravame deve ammetterla e disporne l'assunzione, dopo aver assegnato all'astante un termine perentorio per l'indicazione dei testi, non essendogli consentito di dichiararne la decadenza se non per inosservanza del predetto termine. (Cassa con rinvio, App. Taranto, 07/02/2007) Cass. civ., Sez. lavoro, 17/07/2009, n. 16661

Nel rito del lavoro, il disposto di cui all’art. 416 comma 3 cpc.  stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende valersi e i documenti, che deve contestualmente depositare. Il successivo art. 437 a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova tra cui anche i documenti. Orbene, da ciò ne consegue che la irreversibilità della estinzione del diritto dio produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto insuscettibile di preclusioni ma con un contemperamento nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova ove, però, essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa. App. Potenza, Sez. lavoro, 29/05/2009

- Azione di regresso Inail

La decadenza dall'azione di regresso proposta dall'Inail, ai sensi dell'art. 10 DPR 1965/1124, nei confronti del datore di lavoro ritenuto responsabile dell'infortunio sul lavoro indennizzato dall'istituto, costituisce eccezione in senso stretto e non può essere rilevata d'ufficio, dovendo essere proposta dalla parte interessata nei termini stabiliti dall’art. 416 cpc. Cass. civ., Sez. lavoro, 11/06/2009, n. 13598


- Eccezioni non rilevabili di ufficio


Nel processo del lavoro la tardiva costituzione del convenuto comporta la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio (tra le quali rientra l'eccezione di prescrizione) ai sensi dell’art. 416 secondo comma cpc, norma la cui violazione, ove non rilevata dal giudice di primo grado, deve essere fatta valere dalla parte con l'atto di impugnazione, in mancanza del quale si forma, sul punto, il giudicato implicito, trattandosi di nullità relativa non rilevabile d'ufficio in grado d'appello. (Rigetta, App. Roma, 10 Gennaio 2005)  Cass. civ., Sez. lavoro, 28/03/2008, n. 8134

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