Cosa succede se se in una causa di lavoro introdotta con
ricorso ex art. 414 cpc non rispetto il termine di costituzione di dieci giorni
prima dell’udienza?
In forza dell’art. 416 cpc
“Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza,
dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il
giudice adito.
La costituzione del convenuto si
effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale
devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via
riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili
d'ufficio.
Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera
precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati
dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e
in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova
dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve
contestualmente depositare”
Tra le decadenze:
- mancata impugnativa licenziamento:
A norma 2969 cc, la decadenza prevista dall'art. 6 della l.
1966 n. 604 - che impone al lavoratore l'onere dell'impugnativa del
licenziamento entro il termine di sessanta giorni - non può essere rilevata
d'ufficio, attenendo ad un diritto disponibile, ma necessita di un'eccezione
(in senso stretto), che, nel rito del lavoro, deve essere proposta, dalla parte
convenuta, nella memoria di costituzione (Rigetta, App. Napoli, 10/06/2008) Cass.
civ., Sez. lavoro, 23/09/2011, n. 19405
- documenti
Nel rito del lavoro, l'omessa
indicazione dei documenti probatori nell'atto di costituzione in giudizio,
imposta dall’art. 416 cpc, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a
tale atto determinano la decadenza dal diritto di produrli, salvo che i
documenti si siano formati successivamente ovvero la loro produzione sia
giustificata dallo sviluppo del processo (420 cpc). Ne consegue che, ove i
documenti siano stati prodotti in udienza, il giudice potrà dichiarare la decadenza
della parte ovvero, in alternativa, disporre l'ammissione d'ufficio dei
documenti medesimi ai sensi 421 secondo comma, dovendosi ritenere, in tale
ultima ipotesi, che il silenzio della controparte - a cui spetta la facoltà,
entro il termine perentorio assegnato dal giudice, di dedurre proprie istanze
istruttorie - comporti l'accettazione del provvedimento giudiziale di
ammissione e dovendosi escludere che l'ordine di esibizione, a norma dell’art.
201 cpc, possa supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico
della parte istante. (Cassa con rinvio, Trib. Vasto, 12/06/2009) Cass. civ.,
Sez. lavoro, 29/07/2011, n. 16781
Dal combinato disposto dell'art.
416, comma 3, e dell'art. 437, comma 2, c.p.c., si evince che l'omessa
indicazione nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e nella memoria
difensiva del convenuto, dei documenti, nonché il loro mancato deposito
unitamente a detti atti, anche se in questi espressamente indicati, determinano
la decadenza dal diritto alla produzione dei documenti stessi, con
impossibilità della sua reviviscenza in un successivo grado di giudizio. App.
Napoli, Sez. III, 17/02/2010
- istanze istruttorie (non le
generalità dei testi)
Nel rito del lavoro, qualora la
parte abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova
testimoniale, specificamente indicando di volersi avvalere del relativo mezzo
in ordine alle circostanze di fatto ivi allegate, ma omettendo l'enunciazione
delle generalità delle persone da interrogare, tale omissione non determina
decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera
irregolarità, che abilita il giudice all'esercizio del potere - dovere di cui
art. 421 cpc avente ad oggetto l'indicazione alla parte istante della
riscontrata irregolarità e l'assegnazione di un termine perentorio per porvi
rimedio, formulando o integrando le indicazioni relative alle persone da
interrogare o ai fatti sui quali debbono essere interrogate; l'inosservanza di
detto termine produce la decadenza dalla prova, rilevabile anche d'ufficio e
non sanabile nemmeno sull'accordo delle parti. (Rigetta, App. Palermo,
30/05/2006) Cass. civ., Sez. lavoro, 28/07/2010, n. 17649
Nel rito del lavoro, qualora la
parte abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova
testimoniale, specificamente indicando di volersi avvalere del relativo mezzo
in ordine alle circostanze di fatto ivi allegate, ma omettendo l'enunciazione
delle generalità delle persone da interrogare, tale omissione non determina decadenza
dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera irregolarità, che
abilita il giudice all'esercizio del potere-dovere di cui art. 421 cpc Ne
consegue che, ove la medesima richiesta venga reiterata in appello e sia
rilevante ai fini della decisione, il giudice del gravame deve ammetterla e
disporne l'assunzione, dopo aver assegnato all'astante un termine perentorio
per l'indicazione dei testi, non essendogli consentito di dichiararne la decadenza
se non per inosservanza del predetto termine. (Cassa con rinvio, App. Taranto,
07/02/2007) Cass. civ., Sez. lavoro, 17/07/2009, n. 16661
Nel rito del lavoro, il disposto
di cui all’art. 416 comma 3 cpc. stabilisce che il convenuto deve indicare a
pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende valersi e i documenti, che
deve contestualmente depositare. Il successivo art. 437 a sua volta, pone il
divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova tra cui anche
i documenti. Orbene, da ciò ne consegue che la irreversibilità della estinzione
del diritto dio produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini
perentori e decadenziali, rende il diritto insuscettibile di preclusioni ma con
un contemperamento nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di
nuovi mezzi di prova ove, però, essi siano indispensabili ai fini della
decisione della causa. App. Potenza, Sez. lavoro, 29/05/2009
- Azione di regresso Inail
La decadenza dall'azione di
regresso proposta dall'Inail, ai sensi dell'art. 10 DPR 1965/1124, nei confronti
del datore di lavoro ritenuto responsabile dell'infortunio sul lavoro
indennizzato dall'istituto, costituisce eccezione in senso stretto e non può
essere rilevata d'ufficio, dovendo essere proposta dalla parte interessata nei
termini stabiliti dall’art. 416 cpc. Cass. civ., Sez. lavoro, 11/06/2009, n.
13598
- Eccezioni non rilevabili di
ufficio
Nel processo del lavoro la
tardiva costituzione del convenuto comporta la decadenza dalle eccezioni
processuali e di merito non rilevabili d'ufficio (tra le quali rientra
l'eccezione di prescrizione) ai sensi dell’art. 416 secondo comma cpc, norma la
cui violazione, ove non rilevata dal giudice di primo grado, deve essere fatta
valere dalla parte con l'atto di impugnazione, in mancanza del quale si forma,
sul punto, il giudicato implicito, trattandosi di nullità relativa non
rilevabile d'ufficio in grado d'appello. (Rigetta, App. Roma, 10 Gennaio 2005) Cass. civ., Sez. lavoro, 28/03/2008, n. 8134
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