Nel rito del lavoro la mancata comparizione dell'appellante costituito alla prima udienza cosa comporta?
Corte d'Appello Torino, Sez. lavoro, Sentenza, 06/05/2026, n. 213
Nel rito del lavoro, la mancata comparizione dell’appellante già costituito alla prima udienza ex art. 437 c.p.c. impone al giudice, ai sensi dell’art. 348, 2° comma, c.p.c., il rinvio della causa ad una nuova udienza da comunicarsi all’appellante; la reiterata assenza dell’appellante anche alla seconda udienza comporta la dichiarazione d’ufficio di improcedibilità dell’appello, senza possibilità di decisione nel merito, indipendentemente dall’avvenuta notifica del gravame alla controparte.
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