Nel rito del lavoro quando è ammissibile la tratrazione scritra in sede di discussione?
Cass. 05/01/2026, n. 252
Nel processo del lavoro, il provvedimento con cui giudice, ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ.(nella versione anteriore alle modifiche di cui al D.lgs. n. 164 del 2024), sostituisce l'udienza destinata alla discussione della causa con il deposito di note scritte, è ammissibile a condizione che: (i) la sostituzione non riguardi l'udienza di discussione nella sua integralità, ma la sola fase processuale propriamente decisoria; (ii) nessuna delle parti si opponga a tale sostituzione; (iii) non si escluda chele note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva dell'oralità; (iv) qualora l'iter processuale necessiti di chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti ed il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa
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