La notifica ad una Pa effettuata presso l'indirizzo pec trovato sul registro ipa e non presso l'avvocatura non costituita in primo grado è valida ai fini del decorso dei termini d'impugnazione?
Cass. 02/01/2026, n. 66
La notifica di un atto giudiziario eseguita presso un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presente nell'elenco del Registro IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) o indicato dal funzionario costituito in giudizio per la pubblica amministrazione è valida ai fini del decorso dei termini di impugnazione, senza necessità di notificazione presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato non costituita in primo grado.
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