La contrattazione
collettiva di II livello può prevedere erogazioni soggette a sgravio
contributivo?
In forza dell’art. 1 comma 67 della legge 247 del 2007 come
modificato dall’art. 4 della legge 92 del 1992 “È istituito, nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il
finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di
secondo livello”
È concesso, a domanda da parte delle imprese, nel limite delle
risorse del predetto Fondo, uno sgravio contributivo relativo alla quota di
retribuzione imponibile di cui all’articolo 12 terzo comma, della legge 30
aprile 1969 n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti
collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali
sono incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata
dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di
produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori
dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati.
Lo sgravio è concesso sulla base dei seguenti criteri:
a) l’importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al presente comma ammesse allo sgravio è stabilito entro il limite massimo del 5 per cento della retribuzione contrattuale percepita;
b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla
lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di
lavoro è fissato nella misura di 25 punti percentuali;
c) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla
lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai
lavoratori è pari ai contributi previdenziali a loro carico sulla stessa quota
di erogazioni di cui alla lettera a.
In base al comma 68, Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del
comma 67.
Il decreto interministeriale
del 14 febbraio del 2014 ha
disciplinato gli sgravi sulle somme corrisposte nel 2013 stabilendo art. 2:
“Con
riferimento alle somme corrisposte nell'anno 2013, sulla retribuzione
imponibile di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è concesso, con effetto dal 1°
gennaio 2014, ai datori di lavoro, nel rispetto dei limiti finanziari annui
previsti a carico del Fondo di cui all'art. 1 e secondo la procedura di cui
agli articoli 3 e 4, uno sgravio
contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti
collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura
del 2,25 per cento della retribuzione contrattuale percepita e conformemente a
quanto previsto dalla ripartizione di cui all'art. 1, comma67, lettere b) e c),
della legge 24 dicembre 2007, n. 247”
Condizioni per lo sgravio:
i) I contratti collettivi
aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, devono:
a) essere sottoscritti dai datori
di lavoro e depositati, qualora il deposito
non sia già avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni
a cui aderiscono, presso la
Direzione provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto;
b) prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
ii) Lo sgravio contributivo non è
concesso quando risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell'anno
solare di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a quanto
previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 secondo cui:
“La retribuzione da assumere come base
per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può
essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi,
regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più
rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti
individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello
previsto dal contratto collettivo”
iii) La concessione dello sgravio
contributivo di cui al comma 1 è subordinata al rispetto delle condizioni di
cui all'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296[1]
In allegato:
Circolare Inps n. 78 del 2014
OGGETTO: Decreto Interministeriale 14 febbraio 2014. Sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello per l’anno 2013.
SOMMARIO: Sgravio contributivo, sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, disciplinato dalle leggi n. 92/2012 e n. 247/2007. Prime indicazioni per l’anno 2013. Criteri di ammissione al beneficio. L’apertura della procedura per l’invio delle domande sarà comunicata con separato messaggio.
Premessa.
Con l’articolo 4, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il legislatore – a far tempo dal 2012 – ha apportato modifiche alla regolamentazione dello sgravio contributivo in favore della contrattazione di secondo livello, al fine di stabilizzare l’incentivo e razionalizzare il plafond a disposizione, attraverso una più puntuale allocazione delle risorse. Va evidenziato che, con riferimento all’anno 2013, sulla materia sono - altresì -intervenuti la legge di stabilità 2013[1], il DL 31 agosto 2013, n. 102[2] e, più recentemente, il Decreto interministeriale 14 febbraio 2014.
In particolare: l’articolo 1, c. 249 della legge n. 228/12, per finanziare il ripristino delle ricongiunzioni gratuite nei termini stabiliti dalla medesima norma, ha ridotto il budget originario (650 milioni di euro), di 43 milioni per il 2014 e per importi più consistenti negli anni futuri[3]; il DL 31 agosto 2013, n. 102, all’articolo 10, c. 2, modificando l’impianto normativo precedente, ha stabilito che le risorse del Fondo per incentivare la contrattazione di secondo livello decorrenti dall'anno 2014, come rideterminate ai sensi di quanto disposto dalla legge di stabilità 2013 (vedi sopra), si riferiscono allo sgravio contributivo da riconoscere con riferimento alle quote di retribuzione corrisposte nell'anno precedente. Inoltre, il medesimo comma ha previsto che, a decorrere dall’anno in corso, il decreto attuativo – utile a disciplinare il riconoscimento dei benefici contributivi relativi alle quote di retribuzione corrisposte nell'anno precedente - sia emanato entro il mese di febbraio; il Decreto interministeriale 14 febbraio 2014[4] (all. n. 1) ha dettato le regole per la pratica fruizione dell’incentivo. Anche per il 2013 il beneficio può trovare applicazione in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti. Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni sulla materia e sulle modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio riferito agli importi corrisposti nell’anno 2013 (1 gennaio-31 dicembre).
1. Contenuto del provvedimento.
L'art. 1 del decreto ripartisce la dotazione finanziaria a disposizione per il finanziamento dello sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello del 2013 (607 milioni di euro). Dette risorse sono assegnante nella misura del 62,5 per cento alla contrattazione aziendale e del 37,5 per cento a quella territoriale. In caso di mancato utilizzo dell’intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie contrattuali, il decreto stabilisce che la quota residua sia assegnata all’altra tipologia.
2. Oggetto del beneficio.
Per l’anno 2013, il DM stabilisce che lo sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello (come in premessa chiarito), possa essere concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore. Il provvedimento ministeriale prevede che – in relazione al monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie impegnate - il citato tetto del 2,25% possa essere rideterminato - in sede di conferenza dei servizi tra le Amministrazioni interessate indetta ai sensi dell’articolo 14 dellalegge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni - fermo restando il tetto massimo della retribuzione contrattuale, stabilito dal comma 67 dell’articolo 1 della legge n. 247/2007, nella misura del 5%.
3. Retribuzione contrattuale.
Per la determinazione del limite entro il quale è possibile fruire dello sgravio contributivo, assume rilevanza la retribuzione “contrattuale”. A tale riguardo, si richiama quanto già precisato sul punto con riferimento agli anni precedenti[5].
4. Misura dello sgravio.
Nei limiti del tetto della retribuzione del lavoratore come sopra individuato, la norma prevede la concessione di uno sgravio contributivo così articolato: entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro[6], al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e - in agricoltura - al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati; totale sulla quota del lavoratore[7].
5. Condizioni di accesso.
Per accedere allo sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono presentare le seguenti caratteristiche: essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati (ove già non lo fossero stati), a cura dei medesimi o delle associazioni a cui aderiscono, presso le Direzioni territoriali del Lavoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale in oggetto[8]; prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, i criteri di erogazione da assumere saranno legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio. Con riferimento alle imprese di somministrazione di lavoro di cui al D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ai fini dell’accesso allo sgravio, dovrà farsi riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce. La fruizione dell’incentivo rimane, inoltre, subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi. In caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro - fatta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato - sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni.
6. Esclusioni.
Come può evincersi dall’impianto legislativo, per l’accesso al beneficio rimane vincolante il deposito - presso la Direzione territoriale del lavoro competente - degli accordi sottoscritti dai datori di lavoro. Ne consegue che, in assenza, non sarà possibile l’ammissione allo sgravio contributivo. Sono, altresì, escluse dal beneficio in trattazione le pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, con riferimento ai dipendenti pubblici per i quali la contrattazione collettiva nazionale è demandata all’ARAN. Lo sgravio, inoltre, non compete per le aziende che hanno corrisposto ai dipendenti - nell’anno solare di riferimento - trattamenti economici e normativi non conformi a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
7. Modalità di richiesta dello sgravio.
Le modalità di accesso al beneficio sono indicate nell'art. 3 del decreto. Le aziende - anche per il tramite degli intermediari autorizzati[9] - dovranno inoltrare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS, anche per i lavoratori iscritti all’INPGI, nonché, ovviamente, per quelli iscritti alla gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS. La domanda deve contenere: a. i dati identificativi dell’azienda (per le aziende agricole la matricola è rappresentata dal codice azienda); b. la tipologia di contratto (aziendale o territoriale) e data di sottoscrizione dello stesso; c. la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lett. b) presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente; d. l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici[10]; e. ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall'Istituto. La procedura provvederà ad assegnare a tutte le istanze inviate un numero di protocollo informatico. In previsione del rilascio sul sito internet dell’Istituto www.inps.it della procedura per l’invio delle domande di sgravio - sia con acquisizione on-line delle singole domande, che tramite flussi contenenti molteplici istanze- con apposito messaggio verrà portata a conoscenza la documentazione a supporto della composizione dei flussi XML e saranno rese note giorno e ora a partire da cui sarà possibile la trasmissione telematica delle istanze, che terrà conto delle previsioni di cui all’articolo 3 del Decreto interministeriale 14 febbraio 2014, in termini di semplificazione della compilazione delle domande di accesso. A tal fine, la procedura renderà possibile l’utilizzo dei dati già presenti nei flussi UniEmens.
8. Ammissione allo sgravio.
Il Decreto interministeriale, nello stabilire che l’ammissione al beneficio riguarderà tutte le domande trasmesse entro il periodo indicato dall’Istituto, affida allo stesso la definizione delle relative modalità. A tal fine si precisa che, entro i 60 giorni successivi alla data fissata quale termine unico per l’invio delle istanze, si provvederà all’ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, dandone tempestiva comunicazione alle stesse e agli intermediari autorizzati. Nell’ipotesi in cui le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nellemisure indicate nelle richieste aziendali, ferma restando l'ammissione di tutte le domande trasmesse nei termini, l’Istituto provvederà alla riduzione degli importi in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa annualmente stabilito, fermo restando quanto affermato al punto 1. Tale eventuale ridefinizione delle somme sarà comunicata ai richiedenti in sede di ammissione all’incentivo. Come già precisato, la concreta fruizione del beneficio resta, inoltre, subordinata alla verifica, da parte dell’Istituto, del possesso dei requisiti di regolarità contributiva che saranno accertati secondo la prassi nota.
9. Soggetti abilitati alla trasmissione delle domande di ammissione allo sgravio contrattuale di secondo livello.
La trasmissione telematica delle domande di ammissione allo sgravio contrattuale di secondo livello è consentita alle categorie indicate nella circolare n. 28/2011 e nei messaggi successivi, cui, quindi, si rimanda anche con riferimento alle modalità di accesso al servizio on-line.
[1] Legge 24 dicembre 2012, n. 228. [2] Il DL 102/13 è stato convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124. [3] La norma prevede una riduzione di 51 milioni di euro per l'anno 2015, 67 milioni per l'anno 2016, 88 milioni per l'anno 2017, 94 milioni per l'anno 2018, 106 milioni per l'anno 2019, 121 milioni per l'anno 2020, 140 milioni per l'anno 2021 e di 157 milioni a decorrere dall'anno 2022. [4] Il Decreto interministeriale 14 febbraio 2014 è stato pubblicato nella GU n.123 del 29-5- 2014 ed è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. [5] Cfr. circolari n. 82/2008; 39/2010; 51 e 96/2012. [6] La riduzione di 25 punti dell’aliquota datoriale costituisce la quota complessiva massima di sgravio applicabile anche con riferimento alle aziende che assolvono la contribuzione pensionistica presso Enti diversi dall’Inps. Rimane, in ogni caso, escluso dallo sgravio il contributo (0,30%) ex art. 25, c. 4 della legge n. 845/1978, versato nel 2013 dai datori di lavoro ad integrazione della contribuzione per l’ASpI. [7] Lo sgravio della contribuzione a carico del lavoratore sarà pari al 9,19% per la generalità delle aziende e al 9,49% per i datori di lavoro soggetti alla Cigs (art. 9 legge n. 407/1990) e 8,84% per gli operai assunti in agricoltura; per gli apprendisti la quota è pari al 5,84%. Non costituisce oggetto di sgravio il contributo (1%) ex art. 3ter della legge n. 438/1992, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (per l’anno 2013 € 46.031,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.836,00). [8] Il DM è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (29/05/2014). Atteso che il 30° giorno successivo cade di sabato, il termine di deposito slitta al primo giorno utile successivo (lunedì 30 giugno 2014). [9] Cfr. articolo 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12. [10] Nel caso di contribuzione pensionistica versata ad altro Ente (INPGI) ovvero alle gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS e di contribuzioni minori dovute all’INPS, devono essere trasmesse due distinte domande.
allegato 2 Decreto Interministeriale
DECRETO 14 febbraio 2014 (GU n.123 del 29-5-2014) Determinazione, per l'anno 2014, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall'articolo 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007.
Circolare Inps n. 78 del 2014
OGGETTO: Decreto Interministeriale 14 febbraio 2014. Sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello per l’anno 2013.
SOMMARIO: Sgravio contributivo, sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, disciplinato dalle leggi n. 92/2012 e n. 247/2007. Prime indicazioni per l’anno 2013. Criteri di ammissione al beneficio. L’apertura della procedura per l’invio delle domande sarà comunicata con separato messaggio.
Premessa.
Con l’articolo 4, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il legislatore – a far tempo dal 2012 – ha apportato modifiche alla regolamentazione dello sgravio contributivo in favore della contrattazione di secondo livello, al fine di stabilizzare l’incentivo e razionalizzare il plafond a disposizione, attraverso una più puntuale allocazione delle risorse. Va evidenziato che, con riferimento all’anno 2013, sulla materia sono - altresì -intervenuti la legge di stabilità 2013[1], il DL 31 agosto 2013, n. 102[2] e, più recentemente, il Decreto interministeriale 14 febbraio 2014.
In particolare: l’articolo 1, c. 249 della legge n. 228/12, per finanziare il ripristino delle ricongiunzioni gratuite nei termini stabiliti dalla medesima norma, ha ridotto il budget originario (650 milioni di euro), di 43 milioni per il 2014 e per importi più consistenti negli anni futuri[3]; il DL 31 agosto 2013, n. 102, all’articolo 10, c. 2, modificando l’impianto normativo precedente, ha stabilito che le risorse del Fondo per incentivare la contrattazione di secondo livello decorrenti dall'anno 2014, come rideterminate ai sensi di quanto disposto dalla legge di stabilità 2013 (vedi sopra), si riferiscono allo sgravio contributivo da riconoscere con riferimento alle quote di retribuzione corrisposte nell'anno precedente. Inoltre, il medesimo comma ha previsto che, a decorrere dall’anno in corso, il decreto attuativo – utile a disciplinare il riconoscimento dei benefici contributivi relativi alle quote di retribuzione corrisposte nell'anno precedente - sia emanato entro il mese di febbraio; il Decreto interministeriale 14 febbraio 2014[4] (all. n. 1) ha dettato le regole per la pratica fruizione dell’incentivo. Anche per il 2013 il beneficio può trovare applicazione in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti. Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni sulla materia e sulle modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio riferito agli importi corrisposti nell’anno 2013 (1 gennaio-31 dicembre).
1. Contenuto del provvedimento.
L'art. 1 del decreto ripartisce la dotazione finanziaria a disposizione per il finanziamento dello sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello del 2013 (607 milioni di euro). Dette risorse sono assegnante nella misura del 62,5 per cento alla contrattazione aziendale e del 37,5 per cento a quella territoriale. In caso di mancato utilizzo dell’intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie contrattuali, il decreto stabilisce che la quota residua sia assegnata all’altra tipologia.
2. Oggetto del beneficio.
Per l’anno 2013, il DM stabilisce che lo sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello (come in premessa chiarito), possa essere concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore. Il provvedimento ministeriale prevede che – in relazione al monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie impegnate - il citato tetto del 2,25% possa essere rideterminato - in sede di conferenza dei servizi tra le Amministrazioni interessate indetta ai sensi dell’articolo 14 dellalegge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni - fermo restando il tetto massimo della retribuzione contrattuale, stabilito dal comma 67 dell’articolo 1 della legge n. 247/2007, nella misura del 5%.
3. Retribuzione contrattuale.
Per la determinazione del limite entro il quale è possibile fruire dello sgravio contributivo, assume rilevanza la retribuzione “contrattuale”. A tale riguardo, si richiama quanto già precisato sul punto con riferimento agli anni precedenti[5].
4. Misura dello sgravio.
Nei limiti del tetto della retribuzione del lavoratore come sopra individuato, la norma prevede la concessione di uno sgravio contributivo così articolato: entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro[6], al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e - in agricoltura - al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati; totale sulla quota del lavoratore[7].
5. Condizioni di accesso.
Per accedere allo sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono presentare le seguenti caratteristiche: essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati (ove già non lo fossero stati), a cura dei medesimi o delle associazioni a cui aderiscono, presso le Direzioni territoriali del Lavoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale in oggetto[8]; prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, i criteri di erogazione da assumere saranno legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio. Con riferimento alle imprese di somministrazione di lavoro di cui al D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ai fini dell’accesso allo sgravio, dovrà farsi riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce. La fruizione dell’incentivo rimane, inoltre, subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi. In caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro - fatta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato - sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni.
6. Esclusioni.
Come può evincersi dall’impianto legislativo, per l’accesso al beneficio rimane vincolante il deposito - presso la Direzione territoriale del lavoro competente - degli accordi sottoscritti dai datori di lavoro. Ne consegue che, in assenza, non sarà possibile l’ammissione allo sgravio contributivo. Sono, altresì, escluse dal beneficio in trattazione le pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, con riferimento ai dipendenti pubblici per i quali la contrattazione collettiva nazionale è demandata all’ARAN. Lo sgravio, inoltre, non compete per le aziende che hanno corrisposto ai dipendenti - nell’anno solare di riferimento - trattamenti economici e normativi non conformi a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
7. Modalità di richiesta dello sgravio.
Le modalità di accesso al beneficio sono indicate nell'art. 3 del decreto. Le aziende - anche per il tramite degli intermediari autorizzati[9] - dovranno inoltrare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS, anche per i lavoratori iscritti all’INPGI, nonché, ovviamente, per quelli iscritti alla gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS. La domanda deve contenere: a. i dati identificativi dell’azienda (per le aziende agricole la matricola è rappresentata dal codice azienda); b. la tipologia di contratto (aziendale o territoriale) e data di sottoscrizione dello stesso; c. la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lett. b) presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente; d. l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici[10]; e. ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall'Istituto. La procedura provvederà ad assegnare a tutte le istanze inviate un numero di protocollo informatico. In previsione del rilascio sul sito internet dell’Istituto www.inps.it della procedura per l’invio delle domande di sgravio - sia con acquisizione on-line delle singole domande, che tramite flussi contenenti molteplici istanze- con apposito messaggio verrà portata a conoscenza la documentazione a supporto della composizione dei flussi XML e saranno rese note giorno e ora a partire da cui sarà possibile la trasmissione telematica delle istanze, che terrà conto delle previsioni di cui all’articolo 3 del Decreto interministeriale 14 febbraio 2014, in termini di semplificazione della compilazione delle domande di accesso. A tal fine, la procedura renderà possibile l’utilizzo dei dati già presenti nei flussi UniEmens.
8. Ammissione allo sgravio.
Il Decreto interministeriale, nello stabilire che l’ammissione al beneficio riguarderà tutte le domande trasmesse entro il periodo indicato dall’Istituto, affida allo stesso la definizione delle relative modalità. A tal fine si precisa che, entro i 60 giorni successivi alla data fissata quale termine unico per l’invio delle istanze, si provvederà all’ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, dandone tempestiva comunicazione alle stesse e agli intermediari autorizzati. Nell’ipotesi in cui le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nellemisure indicate nelle richieste aziendali, ferma restando l'ammissione di tutte le domande trasmesse nei termini, l’Istituto provvederà alla riduzione degli importi in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa annualmente stabilito, fermo restando quanto affermato al punto 1. Tale eventuale ridefinizione delle somme sarà comunicata ai richiedenti in sede di ammissione all’incentivo. Come già precisato, la concreta fruizione del beneficio resta, inoltre, subordinata alla verifica, da parte dell’Istituto, del possesso dei requisiti di regolarità contributiva che saranno accertati secondo la prassi nota.
9. Soggetti abilitati alla trasmissione delle domande di ammissione allo sgravio contrattuale di secondo livello.
La trasmissione telematica delle domande di ammissione allo sgravio contrattuale di secondo livello è consentita alle categorie indicate nella circolare n. 28/2011 e nei messaggi successivi, cui, quindi, si rimanda anche con riferimento alle modalità di accesso al servizio on-line.
[1] Legge 24 dicembre 2012, n. 228. [2] Il DL 102/13 è stato convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124. [3] La norma prevede una riduzione di 51 milioni di euro per l'anno 2015, 67 milioni per l'anno 2016, 88 milioni per l'anno 2017, 94 milioni per l'anno 2018, 106 milioni per l'anno 2019, 121 milioni per l'anno 2020, 140 milioni per l'anno 2021 e di 157 milioni a decorrere dall'anno 2022. [4] Il Decreto interministeriale 14 febbraio 2014 è stato pubblicato nella GU n.123 del 29-5- 2014 ed è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. [5] Cfr. circolari n. 82/2008; 39/2010; 51 e 96/2012. [6] La riduzione di 25 punti dell’aliquota datoriale costituisce la quota complessiva massima di sgravio applicabile anche con riferimento alle aziende che assolvono la contribuzione pensionistica presso Enti diversi dall’Inps. Rimane, in ogni caso, escluso dallo sgravio il contributo (0,30%) ex art. 25, c. 4 della legge n. 845/1978, versato nel 2013 dai datori di lavoro ad integrazione della contribuzione per l’ASpI. [7] Lo sgravio della contribuzione a carico del lavoratore sarà pari al 9,19% per la generalità delle aziende e al 9,49% per i datori di lavoro soggetti alla Cigs (art. 9 legge n. 407/1990) e 8,84% per gli operai assunti in agricoltura; per gli apprendisti la quota è pari al 5,84%. Non costituisce oggetto di sgravio il contributo (1%) ex art. 3ter della legge n. 438/1992, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (per l’anno 2013 € 46.031,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.836,00). [8] Il DM è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (29/05/2014). Atteso che il 30° giorno successivo cade di sabato, il termine di deposito slitta al primo giorno utile successivo (lunedì 30 giugno 2014). [9] Cfr. articolo 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12. [10] Nel caso di contribuzione pensionistica versata ad altro Ente (INPGI) ovvero alle gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS e di contribuzioni minori dovute all’INPS, devono essere trasmesse due distinte domande.
allegato 2 Decreto Interministeriale
DECRETO 14 febbraio 2014 (GU n.123 del 29-5-2014) Determinazione, per l'anno 2014, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall'articolo 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007.
Visto l'art. 1, comma 67, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la
contrattazione di secondo livello, con dotazione finanziaria pari a 650 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008-2010;
Visto il terzo periodo del predetto comma 67, come modificato dall'art. 4, comma
28, della legge 28 giugno 2012 n. 92, che prevede la concessione, nel limite delle
risorse del predetto Fondo, a domanda delle imprese, di uno sgravio contributivo,
nella misura e secondo la ripartizione di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo
comma 67, relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'art. 12, terzo
comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai
contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali siano
incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto
collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri
elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico
dell'impresa e dei suoi risultati;
Visto il comma 68 del citato art. 1 della legge n. 247 del 2007, che demanda ad un
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, le modalità di attuazione del precedente comma
67 anche con riferimento all'individuazione dei criteri sulla base dei quali debba essere
concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l'ammissione al predetto
beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell'attuazione, al
controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa;
Visto l'art. 22, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quale prevede,
tra l'altro, che, al fine di armonizzare il quadro normativo in tema di incentivi
contributivi alla contrattazione aziendale e in tema di sostegno alla contrattazione
collettività di prossimità, lo sgravio contributivo è riconosciuto in relazione a quanto
previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale
da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda
ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti;
Visto l'art. 4, comma 28, della citata legge 28 giugno 2012 n. 92, il quale nel
modificare il secondo, il terzo ed il quarto periodo del citato art. 1, comma 68, della
legge n. 247 del 2007, prevede che, a decorrere dall'anno 2012, lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro è concesso a valere sulle risorse,
pari a 650 milioni di euro annui, già presenti nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al Fondo per il finanziamento
di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello;
Visti l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e la Direttiva n. 14/2011 del
Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione;
Visto il «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita
sostenibili» del 23 luglio 2007 che, nella parte relativa all'incentivazione della
contrattazione di secondo livello, indica criteri di ripartizione delle risorse finanziarie
tra contrattazione aziendale e contrattazione territoriale;
Visti i decreti ministeriali 7 maggio 2008, 17 dicembre 2009, 3 agosto 2011 e
24 gennaio 2012 e 27 dicembre 2012 che hanno disciplinato, rispettivamente,
la concessione dello sgravio con riferimento agli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e
2012;
Visto l'accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali, sottoscritto presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 22 gennaio 2009, che, al punto 9,
prevede che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili,
tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi,
la contrattazione di secondo livello;
Considerata l'opportunità di avvalersi dei criteri appena citati;
Ravvisata l'esigenza che, ai fini dell'ammissione al beneficio contributivo di cui
all'art. 1, comma 67, della menzionata legge n. 247 del 2007, come modificato
dall'art. 4, comma 28, della citata legge n. 92 del 2012, i contratti territoriali
debbano determinare criteri di misurazione e valutazione economica della produttività,
della qualità, della redditività, dell'innovazione e dell'efficienza organizzativa, sulla
base di indicatori assunti a livello territoriale con riferimento alla specificità di
tutte le imprese del settore;
Considerato che, fermi restando i vigenti criteri assunti dai contratti aziendali o
territoriali come indicatori dell'andamento economico delle imprese e dei suoi
risultati, occorre pervenire all'elaborazione di nuovi omogenei criteri di riferimento in
materia riconducibili, nella sostanza, agli obiettivi definiti nel menzionato protocollo
del 23 luglio 2007;
Visti l'art. 1, commi 249 e 254, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'art. 4,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, la lettera c), l'art. 15, comma 3, del
decreto-legge 31 agosto 2013, 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
ottobre 2013, n. 124, per effetto dei quali, per l'anno di competenza 2013, lo
stanziamento in misura pari a 650 milioni di euro è stato interamente destinato ad
altre finalità;
Visto il citato art. 1, comma 249, della legge n. 228 del 2012, che, per l'anno
2014, ha ridotto di 43 milioni di euro il Fondo di cui all'art. 1, comma 68, della
menzionata legge n. 247 del 2007;
Visto l'art. 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 102 del 2013, il quale prevede
che, a decorrere dall'anno 2014, lo sgravio contributivo sulla contrattazione di
secondo livello si applica con riferimento alle quote di retribuzione corrisposte
nell'anno precedente;
Vista la nota dell'INPS n. 1334/2014 con la quale l'Istituto, sulla base dei dati
contabili in suo possesso, ha comunicato che, relativamente all'anno 2012, le risorse
finanziarie destinate allo sgravio in questione si sono rivelate congrue;
Visto l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797,
che individua i redditi da lavoro dipendente soggetti a contribuzione previdenziale ed
assistenziale;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, che individua la retribuzione minima da
assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza
sociale;
Visto l'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che subordina la
concessione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia
di lavoro e legislazione sociale al possesso, da parte del datore di lavoro, del
documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge
ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonchè di quelli regionali,
territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Decreta
Art. 1
Ripartizione del finanziamento degli sgravi contributivi
1. Le risorse per il finanziamento degli sgravi contributivi per incentivare la
contrattazione di secondo livello, di cui all'art. 1, comma 68, della legge 24 dicembre
2007, n. 247, come rideterminate dall'art. 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono
ripartite nella misura del 62,5 per cento per la contrattazione aziendale e del 37,5 per
cento per la contrattazione territoriale.
Fermo restando il limite complessivo annuo di 607 milioni di euro, in caso di mancato
utilizzo dell'intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie di
contrattazione la percentuale residua è attribuita all'altra tipologia.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Con riferimento alle somme corrisposte nell'anno 2013, sulla retribuzione
imponibile di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1955, n. 797, e successive modificazioni, è concesso, con effetto dal 1° gennaio 2014,
ai datori di lavoro, nel rispetto dei limiti finanziari annui previsti a carico del Fondo di
cui all'art. 1 e secondo la procedura di cui agli articoli 3 e 4, uno sgravio contributivo
sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e
territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 2,25 per cento della retribuzione
contrattuale percepita e conformemente a quanto previsto dalla ripartizione di cui
all'art. 1, comma 67, lettere b) e c), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
2. Entro il 30 ottobre dell'anno 2014, sulla base dei risultati del monitoraggio
effettuato dall'INPS, con apposita conferenza dei servizi tra le amministrazioni
interessate, indetta ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modifiche ed integrazioni, può essere rideterminata, per l'anno 2014, la
misura del limite massimo della retribuzione contrattuale percepita di cui al comma 1,
fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007,
n. 247.
3. Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo di cui al comma 1, i contratti
collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, devono:
a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia già
avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui
aderiscono, presso la Direzione provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto;
b) prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività,
innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti
all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante
ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
4. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di
indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti
delle imprese del settore sul territorio.
5. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1 non è concesso quando risulti che ai
dipendenti siano stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici
e normativi non conformi a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9
ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.
389.
6. La concessione dello sgravio contributivo di cui al comma 1 è subordinata al
rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
7. I datori di lavoro che hanno indebitamente beneficiato dello sgravio contributivo di
cui al comma 1 sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento
delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva
l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.
8. Sono escluse dall'applicazione dello sgravio di cui al comma 1 le pubbliche
amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, e successive
modificazioni, rappresentate negozialmente dall'ARAN in sede di contrattazione
collettiva relativa ai comparti del pubblico impiego.
9. Per le imprese di somministrazione lavoro di cui al decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si fa riferimento, ai fini del
beneficio dello sgravio di cui al comma 1, alla contrattazione di secondo livello
sottoscritta dall'impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.
Art. 3
Procedure
1. Ai fini dell'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1, i datori di lavoro,
anche per il tramite dei soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio
1979, n. 12, inoltrano, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto ed
esclusivamente in via telematica, apposita domanda all'INPS, anche con riferimento ai
lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto
medesimo.
2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere:
a) i dati identificativi dell'azienda;
b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo
livello;
c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera b) presso la
competente Direzione territoriale del lavoro;
d) l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici;
e) ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall'Istituto di Previdenza.
3. Ai fini della determinazione del limite massimo di cui all'art. 2, comma 1, la
retribuzione contrattuale da prendere a riferimento è quella disciplinata dall'art. 1,
comma 1, della legge n. 389 del 1989, comprensiva delle erogazioni di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, con riferimento alle componenti imponibili di cui
all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e
successive modificazioni.
Art. 4
Modalità di ammissione
1. L'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1, avviene a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo a quello fissato dall'INPS quale termine unico per la
trasmissione delle istanze.
2. A tal fine, l'Istituto attribuisce a ciascuna domanda un numero di protocollo
informatico.
3. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, l'INPS, ferma restando
l'ammissione di tutte le domande trasmesse, provvede all'eventuale riduzione delle
somme richieste da ciascuna azienda e lavoratore, in misura percentuale pari al
rapporto tra la quota complessiva eccedente il predetto limite di spesa e il limite di
spesa medesimo, dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti.
L'INPS provvede altresì a comunicare le risultanze della procedura di cui al presente
articolo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e
delle finanze.
Art. 5
Norme finali
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto si provvede a valere sul
capitolo 4330 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali Centro di responsabilità 08 «Politiche Previdenziali» per un ammontare pari a
607 milioni di euro.
[1] A decorrere
dal 1° luglio 2007, i benefìci normativi e contributivi previsti dalla
normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al
possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità
contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli
accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali,
territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
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