giovedì 12 marzo 2015

Se devo costituirmi in un causa di lavoro ed il termine di 10 (o di cinque giorni) scade il sabato quando devo costituirmi: sabato o venerdì?




La Corte di Cassazione, in più di un'occasione ha affermato che "l'art. 155, 4° co., c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine scadente in giorno festivo e l'art. 155, 5° co.,, c.p.c., volto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato (v. Cass., 7.5.2008, n.11163) opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano a ritroso, con l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività (v. Cass., 4.1.2011, n.182; Cass. 7.5.2008, n.11163; Cass., 12.12.2003, n.19041; Cass., 29.11.1977, n.5187.)



Ciò in quanto si produrrebbe altrimenti l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio delle esigenze garantite con la previsione del termine medesimo (v. Cass. 4.1.2011, n.182; Cass. 7.5.2008, n.111163. E già Cass., 24.4.1982, n.2540)."




Recentemente, la Corte di Cassazione, Terza sezione civile, con sentenza 14767 del 2104, depositata in data 30 giugno, nel condividere e ribadire l'orientamento riportato, ha sottolineato come "debba invero più correttamente affermarsi che le norme di cui all'art. 155, 4° e 5° comma, c.p.c. trovano in effetti applicazione anche relativamente al termine come nella specie a ritroso, con la particolarità che rispetto al termine a scadenza successiva la proroga in questione necessariamente opera in tal caso in modo speculare, in ragione della relativa modalità di calcolo.
A tale stregua, nei termini a ritroso lo slittamento contemplato all'art. 155, 4° e 5° co., c.p.c. va invero inteso come necessariamente riferito al giorno cronologicamente precedente non festivo rispetto al giorno festivo o al sabato in cui cada" il giorno di scadenza.




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