Il danno da tardiva assunzione deve tener conto dell'aliunde perceptum?
Cass. 30/07/2026, n. 24245
In tema di risarcimento del danno da mancata o tardiva assunzione, grava sul datore di lavoro che contesti l'entità del pregiudizio l'onere di allegare e provare l'aliunde perceptum, ossia lo svolgimento da parte del lavoratore di altra attività lavorativa nel periodo interessato, nonché i relativi redditi; ove tale circostanza risulti documentalmente allegata (nella specie, mediante certificazione dell'Ufficio Provinciale del Lavoro attestante l'assunzione a tempo pieno e indeterminato presso altra impresa), il giudice di merito è tenuto a esaminarla e a porla a fondamento della liquidazione del danno, eventualmente esercitando i poteri istruttori officiosi ex artt. 421 e 437 c.p.c., dovendosi procedere alla quantificazione del danno al netto dell'aliunde perceptum secondo il principio della compensatio lucri cum damno
Nessun commento:
Posta un commento