Quando è possibile procedere alla liquidazione equitativa del danno?
Tribunale Milano, Sez. lavoro, Sentenza, 01/12/2025, n. 5214
Quando il diritto è certo ma non è possibile determinare con esattezza la somma dovuta, il giudice può procedere ad una liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 432 c.p.c. Nel caso di lavoratore intermittente, il risarcimento per il periodo dal licenziamento illegittimo alla naturale scadenza del contratto può essere calcolato sulla base della media delle prestazioni mensili rese nei mesi precedenti.