lunedì 24 novembre 2025

 Il beneficio fiscale per i lavoratori rientrati in Italia deve essere richiesto dal datore di lavoro?

Cass. 20/11/2025, n. 30569

La richiesta del beneficio fiscale previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, in favore dei lavoratori altamente qualificati rientrati in Italia, può essere presentata  anche tramite dichiarazione dei redditi integrativa tardiva, non essendo prevista alcuna decadenza nel caso di mancata richiesta al datore di lavoro.

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