Il beneficio fiscale per i lavoratori rientrati in Italia deve essere richiesto dal datore di lavoro?
Cass. 20/11/2025, n. 30569
La richiesta del beneficio fiscale previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, in favore dei lavoratori altamente qualificati rientrati in Italia, può essere presentata anche tramite dichiarazione dei redditi integrativa tardiva, non essendo prevista alcuna decadenza nel caso di mancata richiesta al datore di lavoro.
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