lunedì 3 novembre 2025

 Entro che limiti si espande il dovere di fedeltà?


Cass. 27/10/2025, n. 28367


L'obbligo di fedeltà posto a carico del lavoratore subordinato ha un contenuto più ampio di quello risultante dall'art. 2105 cod. civ. dovendo integrarsi con gli artt. 1175 e 1375 cod. civ., che impongono correttezza e buona fede anche nei comportamenti extra-lavorativi. Tale obbligo, in particolare, deve intendersi non soltanto come mero divieto di abuso di posizione attuato attraverso azioni concorrenziali e/o violazioni di segreti produttivi, ma anche come divieto di condotte che siano in contrasto con i doveri connessi con l'inserimento del dipendente nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o che creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o che siano, comunque, idonee a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto.

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