venerdì 24 maggio 2024

 Il licenziamemto comminato nell'anno dal matrimonio quando può essere legittimo?

Cass. 22/05/2024, n. 14301

In tema di divieto di licenziamento per causa di matrimonio, la presunzione prevista dall'art. 35 del D.Lgs. n. 198 del 2006 ha natura legale, sebbene relativa, in quanto il comma 5 consente al datore di lavoro di provare che il licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel periodo di cui al comma 3, è stato effettuato non a causa di matrimonio, ma per una delle tre ipotesi ivi specificate alle lett. a), b) e c). Dunque, soltanto a tali strette condizioni, normativamente delineate, è consentita al datore di lavoro la prova contraria alla presunzione legale che il licenziamento della lavoratrice, intervenuto nell'arco temporale suddetto, sia stato disposto per causa di Matrimonio

Nb

5. Al datore di lavoro è data facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel periodo di cui al comma 3, è stato effettuato non a causa di matrimonio, ma per una delle seguenti ipotesi:
a) colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
c) ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.

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