Come si determina il danno da demansionamento?
Cass. 30/03/2026, n. 7711
Il danno non patrimoniale da demansionamento può essere desunto in via presuntiva, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., dalla durata ultradecennale, costante e quotidiana dell'assegnazione a mansioni inferiori, trattandosi di fatto idoneo secondo l'id quod plerumque accidit a ledere professionalità, immagine e dignità del lavoratore; la relativa liquidazione equitativa, ove sorretta da motivazione logica e puntuale sui criteri utilizzati, è insindacabile in sede di legittimità