In caso di licenziamento orale quale risarcimento minimo spetta al lavoratore?
Cass. 22/07/2025, n. 20686
In caso di accertata nullità o inefficacia del licenziamento orale, il lavoratore ha diritto a un risarcimento minimo garantito di cinque mensilità dell'ultima retribuzione, indipendentemente dall'aliunde perceptum maturato nel medesimo periodo. Il risarcimento minimo garantito non può essere ridotto neanche in presenza di una nuova occupazione alternativa prima del decorso dei cinque mesi.
Questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 3205 del 16/03/1992, Rv. 476288 - 01, e Sez. L, Sentenza n. 5645 del 15/12/1989, Rv. 464611 - 01, ha precisato in passato che l'"aliunde perceptum" dal lavoratore illegittimamente licenziato, di cui la prova è posta a carico del datore di lavoro e necessaria ai fini della riduzione dell'obbligo risarcitorio del medesimo, riguarda il danno eccedente la misura minima (pari a cinque mensilità di retribuzione) garantita dall'
Può dunque affermarsi che, nell'ambito del contratto a tutele crescenti di cui al
Nessun commento:
Posta un commento