sabato 26 luglio 2025

 In caso di licenziamento orale quale risarcimento minimo spetta al lavoratore?




Cass. 22/07/2025, n. 20686

In caso di accertata nullità o inefficacia del licenziamento orale, il lavoratore ha diritto a un risarcimento minimo garantito di cinque mensilità dell'ultima retribuzione, indipendentemente dall'aliunde perceptum maturato nel medesimo periodo. Il risarcimento minimo garantito non può essere ridotto neanche in presenza di una nuova occupazione alternativa prima del decorso dei cinque mesi.


Questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 3205 del 16/03/1992, Rv. 476288 - 01, e Sez. L, Sentenza n. 5645 del 15/12/1989, Rv. 464611 - 01, ha precisato in passato che l'"aliunde perceptum" dal lavoratore illegittimamente licenziato, di cui la prova è posta a carico del datore di lavoro e necessaria ai fini della riduzione dell'obbligo risarcitorio del medesimo, riguarda il danno eccedente la misura minima (pari a cinque mensilità di retribuzione) garantita dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970. Tale principio è senza dubbio applicabile anche nell'ambito del licenziamento orale disposto nel contratto a tutele crescenti di cui al D.Lgs. 23/15, c.d. Job's act.

Può dunque affermarsi che, nell'ambito del contratto a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 23/15, in caso di licenziamento dichiarato illegittimo ai sensi del co. 1 dell'art. 2 del medesimo decreto, con condanna del datore al risarcimento dei danni a norma del co. 2 dello stesso articolo, al lavoratore compete la misura minima risarcitoria delle cinque mensilità anche nel caso in cui abbia trovato alternativa occupazionale prima del decorso di cinque mesi, restando irrilevante l'aliunde perceptum (detraibile in generale dall'indennità risarcitoria complessiva) maturato nel detto periodo.

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