La mancanza di illiceità del fatto contestato può determinare l'applicazione dell'art. 18 comma quarto?
Cass. 16/01/2024, n. 1604
In materia di licenziamento, ai fini della tutela prevista dall'art. 18, 4 comma della L. n. 300 del 1970, novellato dalla L. n. 92 del 2012, rileva anche la mancanza di illiceità disciplinare del fatto. Tale tutela va, quindi, accordata anche nell'ipotesi in cui non sussista alcuna responsabilità personale rispetto ad un fattispecie di inadempimento considerata nella sua materialità.
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