martedì 23 luglio 2019

In cosa deve sostanziarsi il giustificato motivo oggettivo?



cass. 18/07/2019, n. 19302




Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento si sostanzia in ogni modifica della struttura organizzativa dell'impresa che abbia quale suo effetto la soppressione di una determinata posizione lavorativa, indipendentemente dall'obiettivo perseguito dall'imprenditore e, dunque, sia esso una migliore efficienza, un incremento della produttività, e quindi del profitto, ovvero la necessità di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese straordinarie. Va, pertanto, riformata la pronuncia giudiziale che accolga l'impugnazione del licenziamento in conseguenza della mancata prova, da parte del datore di lavoro, di una congiuntura sfavorevole non meramente contingente e influente in modo decisivo sull'andamento della attività, tanto da imporre la risoluzione del rapporto di lavoro.

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