venerdì 27 gennaio 2017

Nei rapporti in cui vige la risoluzione ad nutum devo usare la procedura ex art. 7 della legge 300 del 1970 per un licenziamento per giusta causa per evitare di pagare il preavviso?



Secondo Cass. civ. Sez. lavoro, 17/05/1996, n. 4598: "L'inosservanza delle garanzie procedimentali previste dai primi tre commi dell'art. 7 l. 20 maggio 1970 n. 300 in ipotesi di licenziamento ontologicamente disciplinare non comporta la nullità dell'atto di recesso, ma lo rende soltanto ingiustificato, nel senso che il comportamento addebitato al dipendente, ma non fatto valere attraverso quel procedimento ed in base alle disposizioni ivi previste, non può, quand'anche effettivamente sussistente e rispondente alla nozione di giusta causa o giustificato motivo, essere addotto dal datore di lavoro per sottrarsi all'operatività della tutela apprestata dall'ordinamento nelle diverse situazioni. Ne consegue che, qualificato illegittimo il licenziamento intimato nell'area della libera recedibilità senza l'osservanza delle garanzie di cui ai primi tre commi del citato art. 7, la predetta illegittimità priva il datore di lavoro, pur nella configurabilità di un licenziamento ontologicamente disciplinare, del diritto a non corrispondere al dipendente colpevole l'indennità di preavviso, e comporta quale sanzione adeguata, e per effetto della violazione nella quale è incorso, unicamente l'onere di procedere a tale erogazione".

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