sabato 14 gennaio 2017



I dieci giorni per la notifica del ricorso di lavoro hanno natura perentoria o ordinatoria?



Ha natura ordinatoria il termine di dieci giorni  assegnato al ricorrente per la notificazione del ricorso e del decreto giudiziale di fissazione dell'udienza di discussione al convenuto, ai sensi dell'art. 415, comma 4, c.p.c.. Di talché la sua inosservanza non produce alcuna decadenza, a condizione che risulti garantito al convenuto il termine per la sua costituzione in giudizio non inferiore ai trenta giorni. Trib. Perugia Sez. lavoro, 22/01/2016



In materia di controversie di lavoro, il termine di dieci giorni assegnato al ricorrente per la notificazione del ricorso e del decreto giudiziale di fissazione dell'udienza di discussione al convenuto, ai sensi dell'art. 415, comma 4, c.p.c., non è perentorio, ma ordinatorio. Ne deriva che la sua inosservanza non produce alcuna decadenza né implica la vulnerazione della costituzione del rapporto processuale a condizione che risulti garantito al convenuto il termine per la sua costituzione in giudizio non inferiore ai trenta giorni, come stabilito dal quinto comma della stessa norma. Trib. Milano Sez. lavoro, 10/02/2015



Nel rito del lavoro, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, allorché sia già decorso il termine di dieci giorni dall'emissione di quest'ultimo, non determina alcuna conseguenza, purché sia rispettato il termine dilatorio di trenta giorni stabilito in favore del resistente tra la data della notificazione e quella dell'udienza di discussione. Trib. Pistoia, 12/05/2010



In materia di controversie di lavoro, il termine di dieci giorni assegnato al ricorrente per la notificazione del ricorso e del decreto giudiziale di fissazione dell'udienza di discussione a1 convenuto, ai sensi dell'art. 415, comma 4, c.p.c., non è perentorio, ma ordinatorio, con la conseguenza che la sua inosservanza non produce alcuna decadenza né implica la vulnerazione della costituzione del rapporto processuale a condizione che risulti garantito al convenuto il termine per la sua costituzione in giudizio non inferiore ai trenta giorni, come stabilito dal quinto comma della stessa norma (ovvero a quaranta giorni nell'ipotesi prevista dal successivo sesto comma). Trib. Monza, 11/11/2009



Nel rito del lavoro, il termine di dieci giorni concesso al ricorrente ai sensi dell'art. 415, quarto comma, c.p.c. per la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ha natura ordinatoria e la sua inosservanza non determina alcuna nullità, sempre che non si sia risolta in violazione del pur previsto termine minimo di comparizione di 30 giorni. Trib. Cassino Sent., 20/04/2009



Il termine di dieci giorni, dal deposito del provvedimento di fissazione dell’udienza reso dal giudice, previsto dall’art. 415, comma 4, c.p.c. affinché il ricorrente provveda alla notifica del ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, nei confronti del resistente è un termine ordinatorio, e non piuttosto perentorio. Ne consegue che la sua inosservanza non produce alcuna decadenza né indice sulla validità dell’atto processuale, sempre che siano rispettati i termini di comparizione. Trib. Palermo Sez. III Sent., 05/03/2009



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