In caso di appello l'eventuale errore materiale della sentenza determina per l'appellato la necessità di presentare appello incidentale?
Per la Cassazione: “Questa Corte ha ripetutamente statuito che, nell'ipotesi in cui la
sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale,
l'istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria
riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno
specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma può essere
proposta in qualsiasi forma e può essere anche implicita nel complesso delle
deduzioni difensive in appello, con la conseguenza che, ove l'istanza di
correzione sia stata espressa in un appello incidentale, la declaratoria di
inammissibilità del suddetto appello non preclude la decisione in ordine alla
suddetta istanza (cfr. in tali sensi Cass. 21 ottobre 1998 n. 10447 cui
"adde" in argomento anche Cass. 22 novembre 1991 n. 12574; Cass. 21
dicembre 1984 n. 6658, sempre per la statuizione che la correzione di un errore
materiale della sentenza di primo grado, il cui esame deve precedere quello
della impugnazione, spetta al giudice di secondo grado e richiede una apposita
istanza di una delle parti che, se proveniente dall'appellato, può essere
formulata anche in sede di costituzione). Una tale conclusione poggia sull'assunto
che nel giudizio in appello l'impugnazione assorbe anche la correzione di
errori materiali (cfr. tra le altre Cass. 27 luglio 2001 n. 10289; Cass. 6
febbraio 1995 n. 1348) e sulla considerazione che il giudice d'appello
nell'interpretare la sentenza impugnata, ha il potere dovere di rilevarne
l'effettiva portata e, quindi, incidentalmente, anche di porre rimedio ad
eventuali errori materiali, riconoscibili come tali, come si ricava dalla
precisazione, contenuta nell'art.
287 c.p.c., secondo cui presupposto per il ricorso al procedimento di
correzione degli errori materiali, è la mancata preposizione dell'appello (cfr.
così Cass. 4 giugno 2002 n. 8094). Cass. civ. Sez. lavoro, 16-05-2003, n.
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