L'accesso al fondo di garanzia richiede l'ammissione al passivo?
Cassazione civile sez. lav., 2/04/2026, n. 8275
In caso d'insolvenza del datore di lavoro, il diritto del lavoratore di ottenere la corresponsione del TFR a carico del Fondo di garanzia costituito presso l'INPS, ex art. 2 della l. n. 297 del 1982, è subordinato al presupposto necessario dell'accertamento del credito, in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero consacrato in un titolo esecutivo, preesistente rispetto alla presentazione dell'istanza d'intervento del Fondo e conseguito nei confronti del legittimo contraddittore, ossia il datore di lavoro insolvente, e non, incidenter tantum, nei confronti dell'Istituto, il quale, essendo terzo rispetto al rapporto di lavoro, è carente di ogni legittimazione a contestare le pretese ad esso inerenti, quali l'esistenza e l'entità dei crediti. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza di un titolo esecutivo preesistente alla domanda, essendo inidoneo a tal fine sia il decreto ingiuntivo emesso dopo la cancellazione della società datrice di lavoro dal registro delle imprese che l'accertamento incidentale del credito compiuto dal giudice fallimentare in difetto di rituale provvedimento di ammissione al passivo).