Da quando decorre la prescrizione per il lavoratore del diritto di richiedere la rendita ex art. 13 comma 1 legge 12 agosto 1962 n. 1338?
Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 07/08/2025, n. 22802
Ai fini dell'esercizio della facoltà di chiedere all'INPS la costituzione della rendita vitalizia riversibile disciplinata dall'art. 13 comma 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, il termine di prescrizione decorre per il datore di lavoro dalla intervenuta prescrizione dei contributi. La rendita chiesta dal lavoratore ai sensi dell'art. 13 comma 5 della legge citata inizia a prescriversi da quando si è prescritto il diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione della rendita ai sensi dell'art. 13 comma 1 della medesima legge.
6.5. Decorso tale termine e prescritto il diritto del datore di lavoro a chiedere egli stesso la costituzione della rendita in favore del lavoratore, provvedendo al versamento della riserva matematica, quest'ultimo potrà egli stesso sostituirsi al datore di lavoro e provvedere al necessario versamento. Solo quando non sarà più possibile per il datore di lavoro provvedere il diritto del lavoratore a sostituirsi nella costituzione della rendita inizierà a prescriversi. Esemplificativamente sarà necessario, a regime, il decorso di cinque anni perché si prescrivano definitivamente i contributi che maturano tempo per tempo; dalla loro prescrizione decorre il termine decennale per l'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di chiedere la costituzione della rendita vitalizia in favore del lavoratore assicurato art. 13 comma 1 citato; decorso il termine decennale, come detto, il lavoratore potrà esercitare la facoltà dalla legge riconosciutagli, con diritto a vedersi risarcire il danno subito (ex art. 13 comma 5) nel termine ulteriore di dieci anni scaduto il quale tale diritto si prescrive inesorabilmente.