Come può superarsi la presunzione in ordine alla conoscenza ex art. 1335 cc?
Cass. 08/05/2025) 15/06/2025, n. 15987
Il primo motivo si rivela infondato alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. S.U. n. 23874/2024) per cui la conoscenza legale di cui all'art. 1335 c.c. è la risultante di una equivalenza giuridica tra conoscenza e conoscibilità fissata in relazione alla regolare ricezione dell'atto al domicilio del destinatario (equivalenza che in quanto tale non può essere messa in discussione) e di una presunzione iuris tantum suscettibile di prova contraria (qui, però, non valutabile non avendo il ricorrente riportato le istanze istruttorie formulate con conseguente inammissibilità della censura), presunzione che può essere vinta dimostrando che, per fatti oggettivi ed incolpevoli, nonostante che l'atto sia pervenuto nel luogo di destinazione, lo stesso non sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, come si desume dallo stesso tenore letterale dell'art. 1335 c.c., che, nell'indicare quale debba essere la prova contraria che il destinatario è tenuto a dare, fa riferimento alla "impossibilità di aver notizia" e non alla conoscenza effettiva dell'atto né, tanto meno, alla sua comprensione.
- Le Sezioni Unite hanno, dunque, dato continuità all'orientamento secondo cui "cui la prova contraria alla presunzione, che il destinatario deve offrire per vincere la stessa, si deve muovere anch'essa su un piano oggettivo e riguardare circostanze che attengano, non alle condizioni soggettive del ricevente, bensì a fattori esterni ed oggettivi che, in quanto attinenti al collegamento del soggetto con il luogo di consegna, siano idonei ad escludere la conoscenza nei termini intesi dal legislatore, ossia, sostanzialmente, la conoscibilità dell'atto
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