mercoledì 3 agosto 2022

 Che regime giuridico si applica al personale pubblico che per mobilità volontaria si trasferisce presso un ente pubblico economico?



Cass. 01/08/2022, n. 23884

Qualora un pubblico dipendente benefici della c.d. mobilità volontaria ex art. 33 D.Lgs. n. 29 del 1993 od ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. n. 165 del 2001 e si trasferisca presso un ente pubblico economico, egli manterrà i diritti maturati prima della cessione del contratto sulla base del precedente regime giuridico (come, ad esempio, qualifica, funzione, retribuzione ed altri diritti connessi all'anzianità), ma, una volta divenuto dipendente del detto ente pubblico economico, gli si applicheranno, con riferimento alle vicende successive, la disciplina di diritto privato e la relativa pertinente contrattazione collettiva e non, in presenza di una situazione di soprannumero o di eccedenza di personale, l'art. 33 D.Lgs. n. 165 del 2001. Per l'effetto, ove, dopo il trasferimento, il lavoratore abbia acquisito la qualifica di dirigente, il suo rapporto sarà disciplinato dalle disposizioni che regolano il lavoro dirigenziale, fra cui quelle che consentono al datore di lavoro la recedibilità ex art. 2118 c.c.

Nessun commento:

Posta un commento