Quando un benefit ha natura retributiva?
Cass. 01/09/2020, n. 18167
II criterio per individuare la natura retributiva di un benefit va individuato nella riferibilità dello stesso a spese che, se pur indirettamente collegate alla prestazione lavorativa, sono comunque a carico del lavoratore, sicché la concessione del benefit si risolve, in buona sostanza, in un adeguamento della retribuzione. Di contro, laddove il benefit costituisca una reintegrazione di una diminuzione patrimoniale, allorché, ad esempio, si riferisca a spese che il lavoratore dovrebbe sopportare nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, allora ha una funzione riparatoria della lesione subita. Alla luce di tanto, la c.d. "carta di libera circolazione", concessa come benefit al lavoratore, che consente a chi la riceve di circolare liberamente sui mezzi pubblici di un determinato territorio ed ha la funzione di reintegrare la diminuzione patrimoniale causata dalle spese per il trasporto che il lavoratore deve sostenere nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, è da considerare di natura non retributiva.
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