Quali ragioni giustificano il trasferimento del lavoratore?
Occorre premettere che, con riguardo sia al lavoro privato
(Cass., n. 27226 del 2018), che al pubblico impiego privatizzato (Cass., n.
2143 del 2017), questa Corte ha avuto modo di affermare che il
trasferimento per incompatibilità aziendale/ambientale, trovando la sua
ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità
produttiva/dell'Amministrazione, va ricondotto alle esigenze tecniche,
organizzative e produttive, di cui all'art. 2103 cod. civ., piuttosto che, sia
pure atipicamente, a ragioni punitive e disciplinari, con la conseguenza che
la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento prescinde dalla
colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, come dall'osservanza di
qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le
sanzioni disciplinari.
Il trasferimento, peraltro, è subordinato ad una valutazione
discrezionale dei fatti che fanno ritenere nociva, per il prestigio ed il buon
andamento dell'ufficio, l'ulteriore permanenza dell'impiegato in una
determinata sede (citata Cass., n. 2143 del 2017).
La sussistenza di una situazione di incompatibilità tra il lavoratore ed i
suoi colleghi o collaboratori diretti, che importi tensioni personali o anche
contrasti nell'ambiente di lavoro comportanti disorganizzazione e disfunzione, concretizza un'oggettiva esigenza di modifica del luogo di
lavoro e va valutata in base al disposto dell'art. 2103 cod. civ., con
conseguenza possibilità di trasferimento del lavoratore, sulla base di
comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive.
Ed infatti, la situazione di incompatibilità riguarda situazioni oggettive
o situazioni soggettive valutate secondo un criterio oggettivo,
indipendentemente dalla colpevolezza o dalla violazione di doveri d'ufficio
del lavoratore, causa di disfunzione e disorganizzazione, non compatibile
con il normale svolgimento dell'attività lavorativa (v., Cass., n. 10833 del
2017).
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