Per le aziende con meno di 15 dipendenti per comune o di 60 a livello nazionale come è determinato il risarcimento del danno in caso di contratto a tutele crescenti come disciplinato dal Dlgs 23 del 2015 così come modificato dal DL 87 del 2018?
In forza dell'art. 9 del dlgs 23 del 2015:
Art. 9. Piccole imprese e organizzazioni di tendenza
1. Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.
L'art. 3 comma 1 del dlgs 23 del 2015 come modificato dal 87 del 2018 prevede:
1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità
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