Quale è la retribuzione di riferimento da utilizzare per determinare l'indennità risarcitoria nel contratto a tutele crescenti?
Secondo Il Tribunale di Milano sent., 01-06-2017 dott. Mariani:
La norma di riferimento (art. 3 D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23) commisura l'indennità risarcitoria "all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio".
Ai fini dell'individuazione dell'ambito temporale da considerare per calcolare la mensilità d'indennità occorre tener presente che l'articolo 2120 c.c. (che fa riferimento ad una retribuzione annua accantonabile che comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura ed escluse le somme pagate a titolo di rimborso spese) impone il riferimento all'anno, perché la norma calcola il TFR sulla base della retribuzione annua.
Si deve pertanto ritenere che la retribuzione "utile ai fini del TFR" sia quella dell'ultimo anno (o frazione di anno) dovuta al lavoratore, anche se non corrisposta, rapportata a mese.
Dal doc. 3 fasc. ric. si ricava che il reddito complessivo lordo percepito nell'anno di riferimento è pari a Euro 10.487,33.
Procedendo alla divisione di detta somma per i mesi effettivamente lavorati (nove), risulta una somma di Euro 1.165,26, che è la base di calcolo.
Quattro mensilità ascendono pertanto a Euro 4.661,04 lordi (= Euro 1.165,26*4), con un credito residuo (detratto quanto già corrisposto al lavoratore: v. 2) di B.M. per lordi Euro 1.304,16 (=Euro4.661,04 - 3.356,88).
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