La registrazione di un
colloquio con il datore di lavoro può essere utilizzata quale prova?
Come indicato da Cass.
civ. Sez. lavoro, 29/12/2014, n. 27424 “ La registrazione
fonografica di un colloquio tra presenti, rientrando nel "genus"
delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 cc, ha natura di
prova ammissibile nel processo civile, sicchè la sua effettuazione,
operata dal lavoratore ed avente ad oggetto un colloquio con il
proprio datore di lavoro, non integra illecito disciplinare. Nè tale
condotta, comunque scriminata exart. 51 cp, in quanto esercizio del
diritto di difesa, la cui esplicazione non è limitata alla sede
processuale, può ritenersi lesiva del rapporto fiduciario tra
lavoratore e datore di lavoro, che concerne esclusivamente
l'affidamento di quest'ultimo sulle capacità del dipendente di
adempimento dell'obbligazione lavorativa. (Rigetta, App. Torino,
27/09/2010)
Quale è la sua efficacia
probatoria?
Sul punto si applicano le
regole stabilite per le riproduzioni meccaniche. Come indicato da
Cass. civ. Sez. lavoro, 17/02/2015, n. 3122
“In tema di
efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art.
2712 cod. civ., il "disconoscimento" che fa perdere ad esse
la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di
cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve tuttavia essere chiaro,
circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione
di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e
realtà riprodotta, ma non ha gli stessi effetti del disconoscimento
previsto dall'art. 215, secondo comma, cod. proc. civ., perché
mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito
positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il
primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità
all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le
presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza
impugnata laddove aveva ritenuto utilizzabile un DVD contenente un
filmato, considerato che la parte aveva contestato del tutto
genericamente la conformità all'originale della riproduzione
informatica prodotta e che il giudice di merito aveva ritenuto
l'assenza di elementi che consentissero di ritenere il documento non
rispondente al vero). (Cassa e decide nel merito, App. Ancona,
14/11/2011)”
Nessun commento:
Posta un commento