Per contrastare il lavoro
sommerso e la tutela della salute dei lavoratori può essere sospesa l’attività
imprenditoriale?
In base all’art. 14 del Dlgs 81 del 2008: Al fine di far
cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori,
nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme
restando le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui
all’art. 92, comma 1, lettera e)[1], gli
organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le
rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in
relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle
violazioni quando riscontrano l’impiego
di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o
superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di
lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito
il Ministero dell’interno e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del
citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l’adozione del
provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono quelle
individuate nell’allegato I . Si ha reiterazione quando, nei cinque anni
successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione
dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione
accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni
della stessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della
medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa
della adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell’allegato I. L’adozione
del provvedimento di sospensione è comunicata all’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 6 Dlgs
2006 n. 163, ed al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al
fine dell’adozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di un provvedimento
interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla
partecipazione a gare pubbliche. La durata del provvedimento è pari alla
citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia
inferiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di
lavoro; nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o
superiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di
lavoro, ovvero nei casi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di reiterazione la
durata è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della
durata della sospensione e comunque non superiore a due anni; nel caso di reiterazione
la decorrenza del periodo di interdizione è successiva al termine del
precedente periodo di interdizione; nel caso di non intervenuta revoca del
provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua emissione,
la durata del provvedimento è pari a due anni, fatta salva l’adozione di
eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata
dell’interdizione a seguito dell’acquisizione della revoca della sospensione.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori
nell’ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si
applicano le disposizioni di cui alla l. 1990 n. 241. Limitatamente alla
sospensione dell’attività di impresa, all’accertamento delle violazioni in
materia di prevenzione incendi, indicate all’allegato I, provvede il comando
provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di
vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in
materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando
provinciale dei Vigili del Fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni
del Dlgs 2006 n. 139, e di cui al comma 2.
2. I poteri e gli obblighi di cui al
comma 1 spettano anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali,
con riferimento all'accertamento della reiterazione delle violazioni della
disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di
cui al comma 1. In
materia di prevenzione incendi in ragione della competenza esclusiva del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco di cui all’art. 46 trovano applicazione le
disposizioni di cui agli artt. 16,19 e 20 dlgs 2006 n. 139.
Come può essere
revocato il provvedimento?
3. Il provvedimento di
sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha
adottato.
4. E' condizione per la
revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei
lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria;
b) l'accertamento del
ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e
reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro;
c) il pagamento di una
somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a 2.000 euro nelle
ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 3.200 euro nelle ipotesi di
sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute
e della sicurezza sul lavoro.
5. E' condizione per la
revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza delle aziende
sanitarie locali di cui al comma 2:
a) l'accertamento del
ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e
reiterate violazioni delle disciplina in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro;
b) il pagamento di una
somma aggiuntiva unica pari a Euro 3.200 rispetto a quelle di cui al comma 6 .
5-bis. Su istanza di parte,
fermo restando il rispetto delle altre condizioni di cui ai commi 4 e 5, la
revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venticinque per
cento della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque
per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di
revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo
entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al
presente comma costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.
6. E' comunque fatta salva
l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
Come ci si oppone al
provvedimento?
In base all’art. 14 comma 9. Avverso i provvedimenti di
sospensione di cui ai commi 1 e 2 è ammesso ricorso, entro 30 giorni,
rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente
competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano
nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale
ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.
Che sanzione subisce il datore che non ottempera al provvedimento?
In base all’art. 14 comma 10.
Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al
presente articolo è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di
sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute
e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda
da 2.500 a
6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. 11. Nelle
ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al
comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle
competenze in tema di vigilanza in materia.
Quali eccezioni ?
In base all’art. 14 comma 11-bis.
Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si
applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato
dall’impresa.
Da quando decorre il
provvedimento?
In base all’art. 14 comma 11-bis
secondo periodo: In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare
gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici
del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività
lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino
situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei
lavoratori o dei terzi.
[1] “Durante
la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:… e)
segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione
scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle
disposizioni degli artt. 94, 95, 96, 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano
di cui all'art. 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori,
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la
risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei
lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza
fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione
dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione
provinciale del lavoro territorialmente competenti”
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