E' possibile cumulare pensione ed altri redditi?
In generale non vi è divieto di cumulo tra pensione e lavoro
dipendente nei seguenti casi:
- i titolari di pensione di vecchiaia. Per effetto
dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dal 1° gennaio 2001,
infatti, le pensioni di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative,
esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei
lavoratori autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro
autonomo, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il
riconoscimento e la liquidazione della prestazione[1]
- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema
contributivo, in quanto dal 1 gennaio 2009 tale pensione è totalmente
cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell’articolo 19 del d.l.
25.6.2008, n. 112 convertito in legge 6.8.2008, n. 133[2];
- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di
prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle
forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009
tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (v.
circolare n. 108 del 9.12.2008, p. 2);
Tali principi sono stati ribaditi dal messaggio Inps del
24-09-2015, n. 5901[3].
Pertanto è possibile in
seguito al conseguimento della pensione stipulare un rapporto di lavoro
subordinato anche con lo stesso datore di lavoro.
Tuttavia come indicato
dall’Inps “con circolare n. 53422 Prs./178 del 02/10/1970, al punto 3, la
ripresa dell’attività lavorativa da parte del lavoratore che consegue la
pensione di anzianità non può in alcun caso coincidere con la data di
decorrenza del trattamento pensionistico.
La ratio della normativa indicata in premessa, infatti, è nel senso di
evitare che la percezione della pensione di anzianità avvenga
contemporaneamente alla prestazione dell’attività lavorativa subordinata.
Pertanto, non possono essere concesse o sono da revocare le pensioni di
anzianità per le quali vi è coincidenza temporale tra la data di rioccupazione
(riscontrabile dalle comunicazioni da effettuarsi ai sensi della normativa
vigente) e la decorrenza della pensione di anzianità”.
Il Ministero del Lavoro, con
risposta ad interpello prot. 25/1/0003906 del
20/03/2009 da parte del Dicastero del Lavoro, ha confermato, al
riguardo, che, in caso di riassunzione presso lo stesso o diverso datore di
lavoro, “risulta comunque necessaria una
soluzione di continuità fra i successivi rapporti di lavoro al momento della
richiesta della pensione di anzianità e alla decorrenza della pensione stessa”.
In particolare:
“Considerazioni non dissimili sono
applicabili ai fini del conseguimento del trattamento di vecchiaia nel caso in
cui la rioccupazione avvenga presso il medesimo datore di lavoro, in quanto il
diritto al trattamento in questione “deve intendersi verificato in coincidenza
con il venir meno della preclusione costituita dallo svolgimento dell'attività
lavorativa dipendente” (circ. n. 65 del 06/03/1995, punto 3).
Secondo
la circolare Inps 10 luglio 2009 n. 89, “nel
rispetto di quanto illustrato al precedente paragrafo 2, è possibile liquidare
il richiesto trattamento pensionistico, a prescindere dalla durata del periodo
di inattività, sia qualora il soggetto si rioccupi presso un datore di lavoro
diverso da quello alle dipendenze del quale si trovava al momento della domanda
di pensione, sia qualora detta rioccupazione avvenga con il medesimo datore di
lavoro. In tal senso devono intendersi integrate le istruzioni fornite con
circolare n. 97 del 05/04/1995, punto 2.
Al
riguardo, al fine di accertare l’avvenuta interruzione del precedente rapporto
di lavoro, è necessario unicamente riscontrare l’avvenuto esperimento di tutte
le formalità conseguenti alla cessazione di detto rapporto: dimissioni del
lavoratore, comunicazioni e scritture di legge, liquidazione di tutte le
competenze economiche ecc.
Il Dicastero del Lavoro, infatti, in
coerenza peraltro con i precedenti giurisprudenziali in materia, nonché con
molteplici decisioni del Comitato Amministratore del Fondo Pensioni Lavoratori
Dipendenti, non ha reputato opportuno subordinare la liquidazione del
trattamento pensionistico alla necessaria sussistenza di un lasso temporale
minimo di inattività intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro e
il successivo reimpiego.
Eventuali domande di pensione che
risultino pendenti alla data della presente circolare devono essere definite in
conformità ai nuovi criteri applicativi.
Del pari, devono essere definite in
conformità alle presenti istruzioni le controversie giudiziarie pendenti, per
le quali dovrà essere richiesta la cessazione della materia del contendere.
In conformità ai predetti principi devono
altresì essere riesaminate tutte le domande già decise in senso negativo, anche
nell’ipotesi in cui vi sia stata
pronuncia sfavorevole in sede di
contenzioso amministrativo, salvo sia intervenuta sul punto sentenza passata in
giudicato”
[1] “1. A decorrere dal 1° gennaio
2001 le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità
contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della
medesima, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e
dipendente (216).
1. A decorrere dal 1°
gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima
sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A
decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono
totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni
dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65
anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima
nonché della gestione separata di cui all'articolo
1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il
soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'articolo
1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive
modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei
trattamenti disciplinato dall'articolo
1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla
medesima data di cui al primo periodo del presente comma relativamente alle
pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:
a) sono interamente
cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di
vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40
anni;
b) sono interamente
cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di
vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli
uomini e 60 anni per le donne.
2. I commi 21 e 22 dell'articolo
1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi.
3. Restano ferme le
disposizioni di cui all'articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.
[3] Ecco il testo del messaggio:
1 – PREMESSA
L'articolo 10 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nell'introdurre il divieto di cumulo
della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone, al comma 4, che, ai
fini dell'applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a
produrre all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da
lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto
per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno.
In applicazione dell'anzidetta
disposizione i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2014,
soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro
autonomo, per detto anno sono tenuti a dichiarare entro il 30 settembre 2015,
data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell'anno 2014, i redditi da
lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2014.
Con riferimento a tale disciplina, si
forniscono chiarimenti in ordine all'individuazione dei pensionati tenuti alla
comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2014.
2 - PENSIONATI ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI
DICHIARARE I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CONSEGUITI NELL'ANNO 2014.
Sono esclusi dall'obbligo di
dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i
redditi da lavoro autonomo:
- i titolari di pensione e assegno di
invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia. Si
ricorda che per effetto dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza
esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni
previdenziali dei lavoratori autonomi sono interamente cumulabili con i redditi
da lavoro autonomo, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata
per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;
- i titolari di pensione di vecchiaia
liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1 gennaio 2009 tale pensione
è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell’articolo 19
del d.l. 25.6.2008, n. 112 convertito in legge 6.8.2008, n. 133;
- i titolari di pensione di anzianità e di
trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale
obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto
dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi
da lavoro (v. circolare n. 108 del 9.12.2008, p. 2);
- i titolari di pensione o assegno di
invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti,
delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima,
delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità
contributiva pari o superiore a 40 anni (v. circolare n. 20 del 26 gennaio
2001). Si precisa che ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione
relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già
utilizzata per la liquidazione di supplementi (v. circolare n. 22 dell’8
febbraio 1999 e messaggio n. 4233 del 23 luglio 1999).
Con riferimento agli assegni di invalidità
si ricorda che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 42, della legge n.
335 del 1995, secondo cui all’assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i
redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni
di cui alla tabella G allegata alla predetta legge, continuano ad operare anche
nei casi in cui l’assegno di invalidità sia stato liquidato con un’anzianità
contributiva pari o superiore a 40 anni (v. circolari n. 234, punto 2, del 25
agosto 1995 e n. 20, punto 3, del 26 gennaio 2001).
3 - PENSIONATI SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI
DICHIARARE I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CONSEGUITI NELL'ANNO 2014.
I pensionati che non si trovano nelle
condizioni di cui al punto 2 sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei
redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2014 entro il 30 settembre
2015, tenuto conto del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione
ai fini dell’IRPEF.
Si ritiene comunque opportuno richiamare
le seguenti situazioni particolari.
3.1 - L'articolo 10, comma 2, del decreto
n. 503 del 1992 stabilisce che le disposizioni in materia di incumulabilità con
i redditi da lavoro non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di
invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito
complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti relativo al corrispondente anno.
Pertanto, i titolari di pensione di
invalidità e di assegno di invalidità che, non trovandosi nelle condizioni di
cui al punto 2, sarebbero in linea di principio soggetti al divieto parziale di
cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, non sono in concreto
assoggettati a tale divieto qualora nell'anno 2014 abbiano conseguito un
reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a euro 6.511,44.
3.2 - L'articolo 10, comma 5, del decreto
n. 503 del 1992 stabilisce che i trattamenti pensionistici sono totalmente
cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi
di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti
locali ed altre istituzioni pubbliche e private. Pertanto gli anzidetti redditi
non assumono alcun rilievo ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la
pensione.
A sua volta, il comma 4-bis, aggiunto
all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dall'articolo 15 della
legge 6 dicembre 1994, n. 673, stabilisce che le indennità percepite per
l'esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti
pensionistici e di quiescenza comunque denominati.
Le indennità e i gettoni di presenza di
cui all’articolo 82, commi 1 e 2, del TUEL percepiti dagli amministratori
locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione
(v. messaggio n. 340 del 26.9.2003, lettera B).
Del pari tutte le indennità comunque
connesse a cariche pubbliche elettive (e, quindi, ad esempio, le indennità per
i presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali
ed europei) non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la
pensione (v. circolare n. 58 del 10 marzo 1998, p. 2.1 e n. 197 del 23 dicembre
2003, p. 1).
Sono altresì cumulabili con il trattamento
pensionistico le indennità di cui all’articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n.
276 e successive modificazioni ed integrazioni percepite dai giudici onorari
aggregati per l’esercizio delle loro funzioni (v. circolare n. 67 del 24 marzo
2000).
A norma dell’articolo 86 della legge 21
novembre 2000, n. 342 i pensionati che svolgono la funzione di giudice
tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite per
l’esercizio di tale funzione (v. circolare n. 20 del 26 gennaio 2001).
4 - REDDITI DA DICHIARARE
I redditi da lavoro autonomo devono essere
dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo
delle ritenute erariali.
Il reddito d'impresa deve essere
dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili
all'anno di riferimento del reddito.
5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE
I soggetti tenuti alla dichiarazione
possono utilizzare il portale dell’Istituto: www.inps.it – MODULI e procedere
all’invio on line, previa autenticazione con PIN.
Il cittadino, una volta autenticatosi con
PIN sul sito www.inps.it può accedere ai Servizi per il
cittadino e selezionare la voce Dichiarazioni Reddituali (per la dichiarazione
RED). Nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento e
la Tipologia
2015 (dichiarazione redditi per l’anno 2014).
In alternativa è possibile scaricare il
modulo 503 AUT dalla sezione dedicata del portale dell’Istituto: www.inps.it –
MODULI, compilarlo e inviarlo a mezzo PEC alla sede competente.
6 – REGIME SANZIONATORIO
Ai sensi del comma 8 bis, aggiunto all’
articolo 10 del D. Lgs. n. 503 del 1992, dall'articolo 1, comma 211, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, i titolari di pensione che omettano di produrre
la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo sono tenuti a versare all'ente
previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione
percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.
Detta somma sarà prelevata dall'ente
previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.
7 -DICHIARAZIONE A PREVENTIVO PER L’ANNO
2015
A norma del comma 4-bis, aggiunto
all'articolo 10 del D. Lgs. n. 503 del 1992 dall'articolo 1, comma 210, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, le trattenute delle quote di pensione non
cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente
dagli enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i
pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno.
A tal fine gli interessati sono tenuti a
rilasciare all'ente previdenziale competente apposita dichiarazione, secondo le
modalità illustrate al punto 5 del presente messaggio.
Le trattenute sono conguagliate sulla base
della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli
interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi
ai fini dell'IRPEF.
Pertanto i pensionati, nei cui confronti
trova applicazione il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro
autonomo, che svolgano nel corrente anno attività di lavoro autonomo sono
tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2015.
Le trattenute che verranno operate sulla
pensione "a preventivo" saranno conguagliate sulla base della dichiarazione
dei redditi 2015 resa a consuntivo nell'anno 2016.
8 - ACQUISIZIONE DEI REDDITI DICHIARATI
DAI PENSIONATI
I redditi da lavoro autonomo dichiarati
dai pensionati devono essere acquisiti con le procedure di ricostituzione delle
pensioni secondo le modalità in atto.
Sono tenuti a presentare la dichiarazione
reddituale a consuntivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale
dichiarata a preventivo non abbia avuto variazioni.
Del pari sono tenuti a presentare la
dichiarazione reddituale a preventivo anche i pensionati per i quali la
situazione reddituale dell’anno in corso non è variata rispetto a quella
dichiarata a consuntivo per l’anno precedente.
9 – PENSIONATI ISCRITTI ALLA GESTIONE
DIPENDENTI PUBBLICI
Per gli iscritti alla gestione dipendenti
pubblici, il divieto di cumulo pensione/retribuzione opera per i trattamenti
pensionistici di inabilità.
Tali fattispecie si configurano nei
trattamenti pensionistici privilegiati(indistintamente per tutti i dipendenti
della pubblica amministrazione) nonché in quelli derivanti da dispensa dal
servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o
quella relativa alle mansioni (art. 13 legge n. 274/91 ovvero art. 27
della legge n. 177/76per i dipendenti civili dello Stato).
Il trattamento pensionistico di inabilità
(avente decorrenza dal 1° gennaio 2001) è regolato, ai fini del regime di
cumulo, dall’art. 72, comma II° della “legge finanziaria 2001” n. 388 del 23 dicembre 2000, che a decorrere
dall’entrata in vigore della stessa prevede che le quote di pensioni dirette di
anzianità, di invaliditàe degli assegni diretti di invalidità a carico
dell’A.G.O. e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima,
eccedenti l’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del
70% e sono cumulabili nella misura del 50 % con i redditi da lavoro dipendente;
nel caso di reddito da lavoro autonomo le relative trattenute non possono, in
ogni caso, superare il valore pari al 30% dei predetti redditi.
In sede di compilazione telematica
dell’istanza di pensione, il richiedente sottoscrive l’avvertenza che in caso
di attività lavorativa autonoma/dipendente dopo la cessazione dal servizio,
deve darne tempestiva comunicazione (art. 34 legge n. 177/76).
Pertanto gli interessati a tal fine
potranno utilizzare le consuete modalità, ovvero avvalersi del modulo 503 AUT
reperibile nel portale dell’Istituto: www.inps.it – sezione MODULI, compilarlo e
trasmetterlo a mezzo PEC alla sede competente.
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