Come sono regolamentate la malattia e l’infortunio nel ccnl per i
Dipendenti di Aziende e Cooperative esercenti attività del settore - Cisal
Art. 99 - Malattia od infortunio
non professionali - In caso di malattia od infortunio non professionali si
prevede la seguente disciplina:
Condizioni
L’assenza deve essere comunicata
con tempestiva diligenza e, comunque, entro le prime 4 ore dall’inizio del
lavoro, mentre la certificazione medica deve essere inoltrata o resa
disponibile all’Azienda entro il giorno successivo dall’inizio dell’assenza.
In mancanza di ciascuna di tali
comunicazioni, salvo provate ragioni d’impedimento, le assenze saranno
considerate ingiustificate, con le conseguenti decurtazioni retributive e le
sanzioni disciplinari per il ritardo o la mancata comunicazione.
Periodo di comporto
1. Lavoratore fino a 2 anni di
anzianità (non in prova): diritto di mantenimento del posto per assenza fino ad
un massimo di 120 giorni solari, continuati o frazionati. Gli anni d’anzianità
sono computati fino all’inizio dell’ultimo episodio di malattia / infortunio
non sul lavoro.
2. Dopo 2 anni di anzianità:
diritto al mantenimento del posto per assenze anche non continuative o riferite
ad eventi morbosi diversi, per un massimo di 120 giorni solari, con l’incremento
di 20 giorni solari per ciascun anno lavorato oltre il biennio, con il limite
di 365 giorni di prognosi complessiva, calcolata entro il periodo mobile degli
ultimi 5 anni. In caso di malattia, anche non continuativa, superiore a 180
giorni, senza esaurimento del periodo di comporto, l’anzianità ai fini del
calcolo della durata del successivo periodo, riparte da 2 anni (120 giorni) incrementati
del residuo spettante e non utilizzato.
4. Il periodo si computa, agli
effetti del comporto, dal primo giorno seguente all’ultimo lavorato fino al
giorno immediatamente precedente la ripresa del lavoro, computando entrambi i
termini.
Ai fini del comporto, si fa
riferimento all’arco temporale degli ultimi 5 anni a ritroso, dalla data dell’inizio
dell'ultimo evento morboso, sommando la prognosi in corso. Se l'Azienda non procede
al licenziamento entro 30 giorni dal raggiungimento/superamento del periodo di
comporto, il rapporto di lavoro si considera sospeso sin da tale data, a tutti
gli effetti contrattuali.
A fronte del protrarsi
dell'assenza a causa di un'unica malattia grave e continuativa, periodicamente
documentata e superati i limiti di Periodo di comporto conservazione del posto, il
Lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di un’aspettativa
di 3 mesi. Durante tale aspettativa non decorrerà retribuzione, né si avrà
decorrenza di anzianità per nessun istituto.
Se il Lavoratore non si presenta
al lavoro e non fornisce alcuna comunicazione entro i 5 giorni dal termine del
periodo di malattia, sarà considerato dimissionario a tutti gli effetti.
Indennità INPS
- Dal 4° al 20° giorno: 50% della
retribuzione media giornaliera (RMG);
- Dal 21° giorno e fino al 180°:
66,66% della RMG.
Integrazione datoriale
Dal 1° al 3° giorno: 50% della
normale retribuzione che sarebbe spettata per i giorni di carenza coincidenti
con quelli lavorativi, secondo l’orario che doveva effettuare il lavoratore. Al
fine di prevenire situazioni di abuso del periodo di carenza, l'Azienda, nel
corso di ciascun anno di calendario (1 gennaio - 31 dicembre), corrisponderà
l'indennità di malattia del 50% solo per i primi 6 giorni cumulativi di carenza
salvo che l’assenza sia dovuta a qualsiasi patologia grave e continuativa con
terapie salvavita o a ricovero ospedaliero, Day Hospital ed emodialisi, e che
tali circostanze siano debitamente documentate;
Dal 4° al 20° giorno:
integrazione dell’indennità di malattia riconosciuta dall’INPS pari al 25%
della retribuzione normale lorda che sarebbe spettata al Lavoratore, con
esclusione dal computo degli elementi che la contrattazione di secondo livello
collega all’effettiva presenza;
Dal 21° al 180° giorno:
integrazione dell’indennità di malattia riconosciuta dall’INPS pari al 30%
della retribuzione normale lorda, con esclusione delle voci legate alla
presenza.
Ove venisse a cessare il
trattamento economico da parte dell'INPS per superamento dei 180 giorni di
malattia, riconoscimento di un’indennità pari al 35% della normale retribuzione
per il periodo di malattia dal 181° giorno fino al termine del periodo di
conservazione del posto. Saranno dovute al Lavoratore anche le eventuali
prestazioni/integrazioni assicurative previste dall’ENBIC, conformemente al
relativo Regolamento.
Il diritto a percepire i
trattamenti integrativi di malattia previsti dal presente articolo è subordinato
al riconoscimento della malattia o dell'infortunio non sul lavoro da parte
dell'INPS ed al rispetto da parte del Lavoratore degli obblighi previsti per il
controllo delle assenze.
È diritto dell'Azienda rivalersi
nei confronti del Dipendente delle quote anticipate sia per conto dell'INPS sia
per conto proprio, quando, per inadempienza del Lavoratore, le erogazioni non
siano state riconosciute dall’INPS come dovute.
Resta impregiudicato il diritto
dell’Azienda di sospendere l’erogazione dell’integrazione in caso di assenza
ingiustificata alla visita di controllo, oltre al diritto di attivare l’azione
disciplinare conseguente. Nell'ipotesi di infortunio non sul lavoro ed “in
itinere” ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà
dell'Azienda di recuperare dal terzo responsabile le somme da essa corrisposte
al Lavoratore (retribuzione diretta, indiretta, differita e contributi),
restando ad essa ceduta dal Lavoratore la corrispondente azione di risarcimento
del danno nei confronti del terzo
responsabile.
Il Lavoratore è tenuto, sotto la
sua responsabilità, a dare tempestiva comunicazione dell'infortunio
extraprofessionale ed “in itinere” al Datore di lavoro, precisando gli estremi
del terzo responsabile e/o la compagnia di assicurazione, nonché le circostanze
dell'infortunio, rispondendo in solido con il terzo responsabile del
risarcimento del danno subito dall’Azienda, impregiudicata l’azione
disciplinare.
N.B. Ai Lavoratori dipendenti di
pubblici esercizi, soggetti al contributo aggiuntivo per la tutela della
malattia e che ricevono un’indennità INPS pari al 80% della R.M.G., dal 4° al
180° giorno NON sarà dovuta alcuna integrazione datoriale. L’Azienda anticiperà
solo l’indennità INPS dovuta al Lavoratore, ponendola a conguaglio con i
contributi dovuti.
Previdenza
Copertura 100% nei limiti del
periodo di comporto.
Malattia e ferie
Se insorti durante le ferie
programmate, ne sospendono la fruizione nelle seguenti ipotesi:
a) malattia che comporta ricovero
ospedaliero, per tutta la durata dello stesso;
b) malattia la cui prognosi sia
superiore a 7 giorni di calendario.
L'effetto sospensivo si determina
a condizione che il Lavoratore assolva agli obblighi di comunicazione, di
certificazione e d’ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della
visita di controllo sullo stato di infermità, come previsto dalle norme di
Legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti.
Controllo dell’assenza per
malattia
Diritto dell’Azienda di far
effettuare visite di controllo del Lavoratore, nel rispetto dell’art. 5, comma
2, della L. 300/70. La visita di controllo dovrà effettuarsi all’interno delle
fasce orarie contrattualmente e legalmente previste per le infermità extraprofessionali.
Quale conseguenza di quanto
precede, il Lavoratore ha l’obbligo, salvo documentati casi di forza maggiore,
di rendersi disponibile presso il proprio domicilio durante le fasce orarie.
Quando il Lavoratore, durante le
fasce orarie, preveda di assentarsi legittimamente dal proprio domicilio (per
visite o cure) dovrà informare preventivamente di tale fatto il Datore.
In caso d’assenza ingiustificata
alla visita di controllo medico, il Lavoratore è soggetto sia a sanzione
disciplinare sia alla perdita dell’integrazione aziendale.
“E’ confermato che il periodo di
comporto contrattuale deve essere considerato per determinare il numero massimo
dei giorni indennizzabili ed il termine di conservazione del rapporto di
lavoro. Nel caso di malattie non continuative, sia in riferimento all’integrazione
datoriale, sia per la decorrenza dell’arco temporale sul quale conteggiare il
periodo di comporto, si deve considerare ogni singolo evento morboso. Quando
una successione di eventi morbosi fosse “continuazione” del primo, anche con
soluzione di continuità, si determinerà una prosecuzione a tutti gli effetti
della prima malattia, ciò anche nella decorrenza dell’arco temporale sul quale conteggiare
il periodo di comporto.”
Art. 100 - Malattia Professionale
od Infortunio Professionali - In caso di malattia od infortunio professionali
si prevede la seguente disciplina:
Condizioni
L’assenza deve essere comunicata,
con tempestiva diligenza e salvo i casi di giustificata impossibilità, entro le
prime 4 ore dall’inizio del lavoro. Il Lavoratore deve dare immediata notizia
al proprio Datore di lavoro di qualsiasi infortunio sul lavoro, anche di lieve
entità.
Se il Lavoratore trascura di
ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro non può perciò
inoltrare la denuncia all’INAIL od all’autorità giudiziaria, lo stesso sarà
esonerato da ogni responsabilità derivante dal ritardo, ed il Lavoratore, salvo
provate ragioni d’impedimento, sarà considerato ingiustificato, ferme restando
le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla Legge per il ritardo o
la mancata consegna della comunicazione.
Periodo di comporto
Infortunio sul lavoro: il
Lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto fino a quando
dura l’inabilità temporanea che impedisca, al Lavoratore medesimo, di attendere
al lavoro, e, comunque, non oltre la data indicata nel certificato definitivo d’abilitazione
alla ripresa del lavoro o nel certificato d’invalidità od inabilità permanente
al lavoro.
Malattia professionale: il
Lavoratore dipendente non in prova ha diritto alla conservazione del posto per
un periodo di 9 mesi anche non consecutivi, senza interruzione dell’anzianità.
Ai fini del comporto, il computo
si effettua con riferimento all’arco temporale degli ultimi 5 anni a ritroso, a
partire dalla data dell’inizio dell'ultimo evento morboso.
Ove l'Azienda non proceda al
licenziamento entro 30 giorni dal raggiungimento del periodo di comporto, il
rapporto di lavoro si considera sospeso sin da tale data, a tutti gli effetti
contrattuali.
Se il Lavoratore non si presenta
al lavoro e non fornisce alcuna comunicazione entro i 5 giorni dal termine del
periodo di malattia, ferme restando le procedure ai sensi della Legge 92/2012 e
successive modificazioni ed integrazioni, sarà considerato dimissionario a
tutti gli effetti.
Indennità INAIL
1. Dal 4° giorno di infortunio o
malattia professionale: 60% della RMG, fino a 90 giorni.
2. Dal 91° giorno: 75% della RMG.
Integrazione datoriale
Ferme restando le norme di Legge
per quanto concerne il trattamento di malattia od infortunio professionali, l’Azienda
corrisponderà al Lavoratore dipendente, alle normali scadenze di paga, un’anticipazione
dell'indennità di malattia od infortunio riconosciuta dall'INAIL, ed un’integrazione
atta a garantire il 75% della Retribuzione Giornaliera Normale lorda spettante
al Lavoratore. Detto importo costituisce un anticipo di cassa e sarà soggetto a
conguaglio tenendo conto dell'effettivo ammontare dell'indennità erogata dall'INAIL
e della Retribuzione Mensile Normale spettante entro i cui limiti si computa
l'integrazione a carico del Datore di lavoro.
L'indennità INAIL sarà rimborsata
al Datore di lavoro che ne ha anticipato il trattamento e, qualora per qualsiasi motivo
il Dipendente venisse in possesso di tale indennità, dovrà restituirla
immediatamente al Datore di lavoro.
In caso di indennità INAIL
superiore alla normale retribuzione integrata, l'Azienda corrisponderà al
Lavoratore l'eccedenza.
L’integrazione a carico del
Datore di lavoro non è dovuta se l’INAIL non corrisponde, per qualsiasi motivo,
l’indennità a proprio carico.
Nel caso l'INAIL non riconosca
l'infortunio del Dipendente e la pratica sia trasferita all’INPS per
competenza, l'eventuale trattamento economico erogato sarà conguagliato, anche
con trattenuta delle somme eccedenti, secondo le regole previste per la
malattia o per l’infortunio extraprofessionale.
In tal caso, l’evento si sommerà
ai periodi considerati di comporto. Previdenza Copertura: 100% entro il limite
del periodo di comporto.
Controllo dell’assenza per infortunio
Diritto dell’Azienda di far
effettuare visite di controllo del Lavoratore, nel rispetto dell’art. 5, comma 2, della L.
300/70.
La visita di controllo dovrà
effettuarsi all’interno delle fasce orarie contrattualmente e legalmente
previste per le infermità extraprofessionali.
Quale conseguenza di quanto
precede, il Lavoratore ha l’obbligo, salvo documentati casi di forza maggiore,
di rendersi disponibile presso il proprio domicilio durante le fasce orarie.
Quando il Lavoratore, durante le
fasce orarie, preveda di assentarsi legittimamente dal proprio domicilio (per
visite o cure) dovrà informare preventivamente di tale fatto il Datore.
In caso d’assenza ingiustificata
alla visita di controllo medico, il Lavoratore è soggetto sia a sanzione disciplinare sia alla
perdita dell’integrazione aziendale.
ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER
GRAVE MALATTIA O INFORTUNIO PROPRI O DI UN FAMILIARE
Art. 101 - Aspettativa non
retribuita:
È prevista la seguente
aspettativa non retribuita per malattia od infortunio:
Condizioni e durata dell’aspettativa
per ragioni di salute
Salvo impossibilità derivante
dall’obbligo di rispettare scadenze tassativamente previste dalla Legge, od
altri simili gravi impedimenti aziendali, al Lavoratore dipendente assunto a
tempo indeterminato, che ne faccia richiesta per comprovate e gravi ragioni di
salute propria o dei suoi familiari, può essere concesso un periodo d’aspettativa
continuativo senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità ad alcun
effetto (ivi compreso il TFR), pari a 15 giorni per ogni anno d’anzianità
maturata, fino ad un massimo di 6 mesi, con conservazione del posto di lavoro.
Il periodo d’aspettativa sarà
senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità ad alcun altro effetto,
ivi compreso il TFR.
Il Lavoratore dipendente che
entro 7 giorni di calendario dalla scadenza del periodo d’aspettativa non si
presenti per riprendere servizio sarà considerato, a tutti gli effetti,
dimissionario.
L’Azienda qualora accerti che
durante il periodo d’aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno
giustificato la concessione, può richiedere al Lavoratore dipendente di
riprendere il lavoro entro il termine di 7 giorni di calendario.
Il Lavoratore che durante l’aspettativa
presti a terzi lavoro subordinato, ancorché non retribuito, è passibile di
licenziamento per giusta causa (c.d. “in tronco”).
Nel caso in cui, durante l’aspettativa
ed in assenza di preventivo accordo scritto con il Datore, il Lavoratore presti
opera in forma diversa dal lavoro subordinato, sarà passibile di licenziamento
per
giustificato motivo soggettivo, cioè
con riconoscimento del preavviso contrattuale.
Aspettativa allo scadere del periodo
di comporto
Il Lavoratore dipendente,
ammalato od infortunato sul lavoro, prima del compiersi del periodo di comporto
contrattuale, potrà richiedere un periodo d’aspettativa, la cui durata massima
sarà di 7,5 giorni per ogni 12 mesi d’anzianità maturata con il massimo di 3
mesi, alle seguenti condizioni:
1. che siano esibiti dal
Lavoratore dipendente regolari certificati medici;
2. che non si tratti di malattie
per le quali è ragionevole presumere l’impossibilità della ripresa del lavoro.
POLIZZE INFORTUNI PROFESSIONALI
OD EXTRAPROFESSIONALI
Art. 102 - Salvo obbligo
concordato tra le Parti, per gli infortuni professionali od extraprofessionali,
le Aziende potranno eventualmente garantire ai Lavoratori, per il tramite degli
Organismi Bilaterali, prestazioni assicurative per morte e/o per invalidità
permanente. Quanto sopra si aggiunge, fino a concorrenza, ad eventuali
trattamenti già aziendalmente in atto. L’erogazione degli importi di cui sopra
sarà regolamentata dalle relative Convenzioni stipulate dall’ENBIC nell’ambito
delle prestazioni previste dal presente CCNL.
Nessun commento:
Posta un commento