Come sono
disciplinate le ferie nel ccnl logistica?
Art. 24 – Ferie
1. Il lavoratore ha diritto, per
ogni anno solare (1 gennaio - 31 dicembre), ad un periodo di riposo retribuito
pari a 22 giorni lavorativi indipendentemente dall'anzianità di servizio. Al
fine delle ferie il sabato non viene considerato giornata lavorativa. 1 bis. I
lavoratori che ai sensi della "deroga" in calce all'art.9 non
fruiscono della settimana corta, avranno diritto, per anno solare (1 gennaio -
31 dicembre) (computando come ferie anche la giornata di sabato) ad un periodo
di riposo retribuito di 26 giorni lavorativi indipendentemente dall'anzianità
di servizio.
2. Nell'anno di assunzione ed in
quello di cessazione, le frazioni di anno saranno conteggiate per dodicesimi.
Le frazioni di mese fino a 15 giorni non saranno conteggiate, mentre saranno
considerate mese intero quelle superiori.
3. Per il personale entrato in
servizio o cessatone in corso d'anno, il conteggio per dodicesimi sarà fatto
con arrotondamento alla mezza giornata superiore.
4. La risoluzione del rapporto di
lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie e il
lavoratore avrà diritto alle stesse o alla indennità sostitutiva per i giorni
maturati e non goduti.
5. Qualora il lavoratore abbia
invece goduto un numero di giorni di ferie superiori a quelli maturati, il
datore di lavoro avrà il diritto di trattenere in sede di liquidazione
l'importo corrispondente ai giorni di ferie goduti e non maturati.
7. Le ferie devono normalmente
essere godute continuativamente, salvo per i periodi superiori a 2 settimane
che mediante accordo fra le parti potranno essere divisi in più periodi, tenuto
conto delle rispettive esigenze.
10. Il decorso delle ferie resta
interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia
regolarmente denunciata o riconosciuta. L'effetto sospensivo si determina a
condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di
certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della
visita di controllo dello stato d'infermità previsti dalle norme di legge e
dalle disposizioni contrattuali vigenti.
11. Il lavoratore è tenuto a
riprendere servizio al termine del periodo feriale, o a guarigione avvenuta se
successiva al termine fissato per le ferie, fermo restando il diritto alle
ferie non godute. Norma transitoria per i magazzini generali Per gli impiegati
in servizio alla data del 1° aprile 1975, viene mantenuto “ad personam” lo
scaglione di 25 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre i 12 anni.
Nessun commento:
Posta un commento