Come è regolamentata
la tossicodipendenza nel ccnl Logistica?
Art. 54 – Tossicodipendenza
1. I lavoratori assunti a tempo
indeterminato, dei quali sia stato accertato dalle competenti strutture
pubbliche lo stato di tossicodipendenza e che intendano accedere ai programmi terapeutici
e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di
altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, hanno diritto
alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle
prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e,
comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi.
3. I lavoratori, familiari di un
tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa
non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo
del familiare tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne
attesti la necessità.
4. Per la sostituzione dei
lavoratori di cui ai commi 1 e 3 è consentito il ricorso all'assunzione a tempo
determinato, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera b), della legge 18
aprile 1962, n.230 e successive modifiche.
5. Sono fatte salve le
disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti
psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego nonché per l'espletamento
di mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute
di terzi. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni
che comportano rischi per la sicurezza alla incolumità e la salute dei terzi,
sono individuate con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il
Ministro della Sanità, e sono sottoposti a cura di strutture pubbliche
nell'ambito del Servizio Sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad
accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio
e successivamente, ad accertamenti periodici, secondo le modalità stabilite dal
decreto interministeriale.
7. Le parti si danno atto che la
presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dal D.P.R. 9 ottobre
1990. n.309 e successive modificazioni. Conseguentemente, per l'applicazione
delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle
strutture e dagli organismi pubblici competenti. Disposizione transitoria
L’applicazione del presente articolo è estesa a decorrere dal 1 gennaio 2013
alle imprese destinatarie della Parte speciale, Sezione 2a del CCNL.
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