giovedì 31 marzo 2016

Come è sanzionato il divieto di adibire al lavoro notturno le donne in stato di gravidanza?

In base all’art. 18-bis del Dlgs 66  del 2003 “la violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euro a 2.582 euro.


mercoledì 30 marzo 2016

Quando il libro unico del lavoro sarà tenuto presso il Ministero Del Lavoro?

In forza dell’art. 15 del Dlgs 151 del 2015 “a decorrere dal 1° gennaio 2017, il libro unico del lavoro è tenuto, in modalità telematica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.

Il secondo comma stabilisce che “con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le modalità tecniche e organizzative per l'interoperabilità, la tenuta, l'aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del DL 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 2008 n. 133.


martedì 29 marzo 2016

Come disciplina la malattia e l’infortunio il ccnl aziende termali?

Art. 44 – Malattia e infortunio non sul lavoro
I L’assenza per malattia e per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata tempestivamente rispetto all’inizio dell’orario di lavoro; a tale comunicazione farà seguito, entro 3 giorni, l’invio del certificato medico, che è prescritto anche per assenza di durata inferiore ai 3 giorni. In mancanza di ciascuno dei predetti adempimenti, sia in caso di inizio che di prosecuzione dell’assenza, salvo il caso di giustificato impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata.

II Fermo restando quanto disposto dall’art. 5 della Legge n. 300/1970 nonché quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia, l’Azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore non appena ne abbia avuto comunicazione.

III. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il suddetto controllo dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00 di ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, ovvero nelle diverse fasce orarie che dovessero essere stabilite dalla legge.

IV. Il lavoratore che - per visite, prestazioni, accertamenti specialistici o altro giustificato motivo - non possa osservare tali fasce orarie dovrà preventivamente comunicarlo all’Azienda e comprovarlo.

V. Il lavoratore che, durante le fasce orarie come sopra definite, non sia reperito nel domicilio noto al datore di lavoro, decade dal diritto al trattamento economico contrattuale di malattia per l’intero periodo sino a 10 giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo ed è passibile di sanzioni disciplinari.

VI. Quanto previsto dal comma precedente si applica anche nei confronti del lavoratore che non si presenti alle visite collegiali eventualmente previste da norme di legge.

1) Conservazione del posto.

I Il lavoratore non in prova che debba interrompere il servizio a causa di malattia od infortunio non sul lavoro avrà diritto alla conservazione del posto con riconoscimento dell’anzianità relativa a tutti gli effetti, per un periodo di 10 mesi.

II. Cesseranno per l’Azienda gli obblighi della conservazione del posto qualora il dipendente raggiunga, in complesso, nell’arco di un biennio, anche in caso di diverse malattie, il limite massimo di 10 mesi.

III. Eguale diritto spetterà al dipendente nel periodo di preavviso e fino alla scadenza del periodo stesso.

IV. Alla scadenza del termine sopra indicato l’Azienda, ove proceda al licenziamento, corrisponderà al lavoratore il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso.

V. Qualora la prosecuzione della malattia oltre il termine suddetto non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso.

VI. Per l’assistenza di malattia a favore del lavoratore o dei suoi familiari valgono le vigenti disposizioni di legge o contrattuali.

2) Trattamento economico.

I Il lavoratore ha diritto alla corresponsione dell’intera retribuzione fino a 6 mesi.

II. Agli effetti del trattamento economico, l’Azienda, su documentazione redatta su moduli INPS integrerà, l’indennità corrisposta dall’INPS in modo da raggiungere il 100% della retribuzione netta, nei limiti di cui al comma precedente

III. L’Azienda corrisponderà, altresì, anticipazioni sulle indennità spettanti al lavoratore da parte degli Istituti assicurativi o previdenziali fino alla realizzazione degli impegni di cui all’allegato al presente articolo.

IV. Fatte salve le condizioni di miglior favore, qualora la durata della malattia superi i dieci giorni verrà corrisposto ai lavoratori il 30% della retribuzione normale netta per i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza).

V. Per il trattamento spettante al lavoratore in caso di t.b.c. valgono le specifiche norme di legge.

VI. È fatto divieto al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro di svolgere attività lavorativa. La violazione di tale divieto costituisce grave inadempimento contrattuale.

NOTA A VERBALE

I La conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non potrà eccedere il 50% della durata dello stesso contratto, nel limite massimo di 4 mesi e comunque non potrà superare la scadenza del termine apposto al contratto medesimo.

II. Ai fini di tale computo le assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro sono cumulabili nell’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

III. Ai lavoratori di cui sopra la integrazione aziendale sarà effettuata tenendo conto di quanto l’INPS corrisponderà complessivamente per l’intera durata della malattia e comunque nell’ambito di quanto previsto dalle normative di legge in vigore.

ALLEGATO Anticipazioni da parte delle Aziende dell’indennità di malattia e infortunio a carico degli Enti competenti.
     
I L’Azienda, nel caso in cui il lavoratore cada ammalato o infortunato per un periodo superiore a 3 giorni, corrisponderà sotto forma di anticipo il 100% di quanto al lavoratore stesso spetta dagli Istituti competenti a titolo di indennità di malattia o di infortunio.

II. Tale disponibilità è comunque subordinata al verificarsi, inscindibilmente, di tutte le seguenti condizioni: – rilascio da parte di tutti i lavoratori operai di deleghe individuali, redatte per l’INPS sul modello annesso e per l’ INAIL secondo le modalità che saranno indicate dall’Istituto stesso, che autorizzino i citati Enti a corrispondere direttamente all’Azienda le somme spettanti ai suddetti lavoratori a titolo di indennità di malattia o di infortunio; – esenzione dall’assoggettamento a contributi previdenziali di quanto anticipato dall’Azienda per conto degli Istituti previdenziali; – impegno da parte degli Istituti previdenziali a versare all’Azienda l’ammontare delle indennità a loro carico per tutti i casi per i quali sia già intervenuta la chiusura della pratica.

III. Resta comunque inteso che, ove si verifichino le condizioni di cui sopra, l’inizio delle suddette anticipazioni è subordinato al perfezionamento formale degli accordi con gli Istituti previdenziali, nonché ai tempi tecnici occorrenti all’Azienda per il rifacimento dei programmi di elaborazione e agli Istituti previdenziali per l’attuazione della nuova procedura.

IV. Nel caso si dia corso all’anticipazione, l’Azienda si rivarrà nei confronti del lavoratore delle quote anticipate per conto degli istituti sopracitati, qualora le erogazioni da parte degli Istituti stessi vengano a mancare per qualsiasi motivo dovuto a inadempienza del lavoratore medesimo.
V. Per quanto riguarda il personale assunto con contratto di lavoro a termine (stagionale) l’Azienda si rivarrà, nei confronti dei lavoratori, delle quote anticipate per conto degli Istituti sopra citati sull’ammontare complessivo delle indennità di fine rapporto di lavoro ove la malattia non fosse riconosciuta dagli stessi Istituti.

Art. 45 – Aspettativa per riabilitazione. L’Azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro e non oltre i termini del rapporto di lavoro, concederà un periodo di aspettativa non retribuita al lavoratore che ne faccia richiesta in quanto in condizioni di tossicodipendenza per documentata necessità di terapie riabilitative da effettuarsi presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture specialistiche riconosciute dalle istituzioni o ancora presso sedi o comunità terapeutiche individuate dalla Legge 26 giugno 1990, n. 162.

Art. 46 – Infortunio sul lavoro

I. Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio capo diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.

II. Durante l’assenza dal servizio causata da infortunio sul lavoro il lavoratore non in prova avrà diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica comprovata con il rilascio del certificato medico definitivo da parte dell’Istituto assicuratore.

III. Il lavoratore infortunato avrà diritto all’intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l’infortunio. Inoltre l’Azienda, corrisponderà al lavoratore una integrazione di quanto il lavoratore percepisce in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme in modo da raggiungere il 100% del trattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, fino alla cessazione della indennità di invalidità erogata dall’Istituto assicuratore.

IV. Circa le modalità di erogazione dei predetti trattamenti si fa riferimento a quanto previsto nell’allegato all’art. 44.

V. Resta peraltro convenuto che la conservazione del posto nonché il trattamento economico di cui sopra saranno esclusi per i lavoratori non ammessi a prestazioni da parte dell’Istituto assicuratore.

VI. Il trattamento economico verrà corrisposto in ogni caso con deduzione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli Istituti previdenziali e assistenziali oppure per atti di previdenza compiuti dall’Azienda.

VII. Il lavoratore che entro tre giorni dal rilascio del certificato di guarigione non si ripresenti al lavoro sarà considerato dimissionario.

VIII. Nel caso in cui il lavoratore infortunato non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l’Azienda esaminerà l’opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell’interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso il lavoratore conserverà l’anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra la precedente e la nuova retribuzione, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.

IX. I lavoratori infortunati mantenuti in servizio ai sensi del comma precedente saranno compresi nel numero degli invalidi del lavoro da assumere a norma di legge.

CHIARIMENTO A VERBALE


La conservazione del posto per i lavoratori stagionali eventualmente infortunati sul lavoro è limitata al periodo di quattro mesi. Ai fini di tale computo le assenze per infortunio sul lavoro sono cumulabili nell’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

sabato 26 marzo 2016

Come è regolamentato il codice disciplinare nel ccnl Aziende Termali?


Art. 60 - norme di comportamento.

I Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’Azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente contratto e che pertanto rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme in ogni caso, saranno portate a conoscenza del lavoratore mediante affissione in luogo ben visibile.

II. L’eventuale regolamento interno non potrà contenere norme in deroga ed in contrasto con gli articoli del presente contratto e della legge 20 maggio 1970, n. 300.

 Art. 61 – disciplina aziendale

I Il lavoratore in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro dipende dai superiori, come previsto dall’organizzazione sindacale.

II. Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e verso i superiori, i cui ordini è tenuto ad osservare.

III. In armonia con la dignità personale del lavoratore i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.

IV. L’Azienda dovrà curare di mettere i lavoratori in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun operaio è tenuto ad obbedire ed a rivolgersi in caso di necessità.

V. Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli, e, in particolare:

1) rispettare l’orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall’Azienda per il controllo delle presenze;

2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;

3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell’Azienda, non trarre profitto, con danno dell’imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell’Azienda, né svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale dopo risolto il contratto d’impiego, delle notizie attinte durante il servizio, fermo restando quanto disposto dall’Art. 2125 cod. civ..

4) aver cura dei locali, dei mobili, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 62 – provvedimenti disciplinari

I Le mancanze dei lavoratori saranno punite a seconda della loro gravità e della loro recidività.

II. I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto o alle altre norme di cui all’art. 60 o alle disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione saranno i seguenti:

a) ammonizione verbale o scritta;
b) multa fino a tre ore di normale retribuzione;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni di effettivo lavoro;
d) licenziamento ai sensi dell’art. 64.

Art. 63 – Ammonizione multa e sospensione

I Normalmente l’ammonizione verbale o quella scritta saranno inflitte nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva di mancanza già punita con la multa nei mesi precedenti. Quando tuttavia le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno infliggersi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.

II. In via esemplificativa incorre nei provvedimenti dell’ammonizione, della multa o della sospensione, il lavoratore:
1) che non si presenti al lavoro senza giustificarne il motivo, od abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilità a richiederla;
2) che non sia reperito nel domicilio noto al datore di lavoro durante le fasce orarie di cui al comma III dell’art. 44 (Malattia e infortunio non sul lavoro), o non si presenti alle visite collegiali eventualmente previste da norme di legge;
3) che ritardi l’inizio del lavoro, o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
4) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure che lo esegua con negligenza;
5) che arrechi, per disattenzione, anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione, o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarità dell’andamento del macchinario stesso;
6) che sia trovato addormentato;
7) che fumi nei locali dell’azienda;
8) che introduca, senza autorizzazione, bevande alcooliche nello stabilimento;
9) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso il lavoratore verrà inoltre allontanato;
10) che si presti a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempreché il litigio non assuma carattere di rissa;
11) che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, sempreché si tratti di lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza;
12) che occulti scarti di lavorazione;
13) che consumi abusivamente generi alimentari prodotti o di pertinenza dell’Azienda; che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell’Azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all’igiene, alla disciplina sempreché gli atti relativi non debbano essere puniti con punizioni più gravi in relazione alla entità e alla gravità o alla abituale recidiva dell’infrazione.

III. L’importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni, è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale e, in mancanza di queste, all’INPS.

IV. L’applicazione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 62 dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme di cui all’Art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Art.

64 – licenziamento per cause disciplinari.

Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell’indennità di preavviso potrà essere inflitto per le mancanze più gravi e, in via esemplificativa, nei seguenti casi: 1) rissa o vie di fatto nello stabilimento;
2) assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi;
3) lavorazioni o costruzioni nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, allorché si tratti di lavorazione o costruzione di rilevanza;
4) movimenti irregolari di medaglie, scritturazioni e timbratura di schede;
5) recidiva in una qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei 12 mesi antecedenti;
6) furto;
7) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano e del custode dell’Azienda; 8) danneggiamento volontario di impianti o di materiale;
9) trafugamento o rilevazione di modelli, schizzi, documenti, disegni o riproduzioni degli stessi, formule, ricette, procedimenti particolari di lavorazione;
10) atti implicanti dolo o colpa grave con danno della Azienda;
11) alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo di presenza;
12) concorrenza sleale;
13) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose;
14) insubordinazione grave verso i Superiori.

CHIARIMENTO A VERBALE

I Resta inteso che le disposizioni di cui al punto 13 dell’art. 63 e 3 dell’art. 64 riguardano la consumazione di prodotti o merci nei reparti di lavorazione, confezione o custodia cui il dipendente che commetta mancanza è addetto.


II. L’asportazione dei prodotti o merci da parte dei dipendenti addetti ad un reparto diverso da quello in cui viene effettuata la lavorazione, la confezione, o la custodia dei prodotti stessi, rientra invece nella disposizione di cui al punto 6. dell’art. 64.

giovedì 24 marzo 2016

Come è disciplinato il nuovo sistema dei controlli a distanza sui lavoratori?

In base all’art. 4 legge 300 del 1970:  
“1.  Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
2.   La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. 
3.  Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 2003 n. 196.”





mercoledì 23 marzo 2016

Che sanzione prevede l’art. 3 comma 3 e seguenti del DL 2012 n. 12 per il lavoro irregolare?

Art. 3

3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro .
3-bis. In relazione alla violazione di cui al comma 3, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 3-quater, trova applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13 dlgs 2004 n. 124, e successive modificazioni[1].
3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis, la diffida prevede, in relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro e fatta salva l'ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonché il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi. In tale ipotesi, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi dell'articolo 13 comma 5 del Dlgs 2004 n. 124, è fornita entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale .
3-quater. Le sanzioni sono aumentate del venti per cento in caso di impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell'articolo 22 comma 12 dlgs 286 del 1998, o di minori in età non lavorativa[2].
3-quinquies. In caso di irrogazione della sanzione di cui al comma 3, non trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 19 commi 2 e 3 dlgs 276 del 2003, nonché le sanzioni di cui all'articolo 39 comma 7 DL 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 2008 n. 133.
4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione .
5. All’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’articolo 17 della l. 1981 n. 689, è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente  .





[1] 13. Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica.
1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all’ispezione, con l’obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente:
a) l’identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;
b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all’ispezione;
d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell’istruttoria finalizzata all’accertamento degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall’ articolo 4 comma 7 l. 1961 n. 628.
2. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido, ai sensi dell’ articolo 6 . l. 1981 n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4.
3. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all’importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell’importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell’effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
4. All’ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonché alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all’ articolo 14 della legge 1981 n. 689, si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all’eventuale obbligato in solido. Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere:
a) gli esiti dettagliati dell’accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;
b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2;
c) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di regolarizzazione;
d) la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’ articolo 16 l. 1981 n. 689;
e) l’indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione.
5. L’adozione della diffida interrompe i termini di cui all’ articolo 14 legge 1981 n. 689, e del ricorso di cui all’articolo 17 del presente decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o dell’obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell’avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al comma 4 produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato.
6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, è esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti previdenziali svolgono tale attività con le risorse umane e finanziarie esistenti a legislazione vigente.
7. Il potere di diffida di cui al comma 2 è esteso agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell’ articolo 13 legge 1981 n. 689, violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a diffidare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5.

[2] 12.  Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato

martedì 22 marzo 2016


In caso di cambio di appalto come si computa l’anzianità di servizio ai fini delle indennità risarcitorie stabilite dal contratto a tutele crescenti?


In base all’art. 7: "1.  Ai fini del calcolo delle indennità e dell'importo di cui all'articolo 3, comma 1, all'articolo 4, e all'articolo 6, l'anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto si computa tenendosi conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata".

lunedì 21 marzo 2016

Nei cambi di appalto si applica in caso di licenziamento  la l. 223 del 1991?

In base all’art. 7 dl 248 del 2007 comma 4 bis:

“Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività di servizi in appalto e al fine di favorire la piena occupazione e di garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della l. 1991 n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative”




sabato 19 marzo 2016

Che cosa è l’attività d’intermediazione secondo il Dlgs 276 del 2003?

In base alla lettera b) dell’art. 2 comma 1 del Dlgs 276 del 2003: per intermediazione si intende “l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo.”

In base all’art. 5 del Dlgs 276 del 2003 per l’esercizio delle attività d’intermediazione occorre:

a)  la costituzione della agenzia nella forma di società di capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato membro della Unione europea.
b)  la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea;
c)  la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo; 
d)  in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla l. 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall’art. 416 bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 1956 n. 1423, o della legge 1965 n. 575, o della legge 1982 n. 646, e successive modificazioni;
e)  nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici;
f)  l’interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all’art, 15, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nonché l’invio all’autorità concedente, pena la revoca dell’autorizzazione, di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro, tra cui i casi in cui un percettore di sussidio o indennità pubblica rifiuti senza giustificato motivo una offerta formativa, un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero una occupazione congrua ai sensi della legislazione vigente; 
g)  il rispetto delle disposizioni di cui all'art.8 a tutela del diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati nell'ambito da essi stessi indicato.

Inoltre per l'esercizio della attività di intermediazione è richiesta:

a)  l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro;
b)  la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
c)  l'indicazione della attività di intermediazione di cui all'art. 4 comma 1 lettera c), come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.

Che autorizzazioni servono?

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'art. 5, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo. Decorsi due anni, entro i novanta giorni successivi, i soggetti autorizzati possono richiedere l’autorizzazione a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia l’autorizzazione a tempo indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento della attività svolta.  Decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata.

Le agenzie autorizzate comunicano alla autorità concedente, nonché alle regioni e alle province autonome competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione della attività ed hanno inoltre l'obbligo di fornire alla autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.

Quali sanzioni?


In base all’art. 18 comma 1 del Dlgs  276 del 2003 “L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) (agenzie d’intermediazione), è punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da euro 1.500 a euro 7.500. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'ammenda da euro 500 a euro 2.500”.

giovedì 17 marzo 2016


Come è disciplinato il periodo di prova nel ccnl aziende termali?

Art. 14


I. L’assunzione in servizio del lavoratore è sempre fatta per un periodo di prova non superiore a:

1° livello super (A e B) mesi 6
1° livello mesi 6
2° livello mesi 3
3° livello mesi 1 / 1/2
4° S e 4° livello mesi 1
5° livello giorni 20
6° livello giorni 15

II. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.

III. Durante il periodo di prova ciascuna della parti può, in qualsiasi momento, risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso né di indennità.

IV. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, il lavoratore ha diritto alla retribuzione per i giorni di lavoro effettivamente prestati, ai ratei di 13^ e 14^ mensilità, al TFR ed alle ferie maturate ove spettanti.

V. Qualora alla scadenza del periodo di prova l’Azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell’anzianità.

VI. I periodi di prova di cui al primo comma del presente articolo si applicano anche ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari o superiore a 12 mesi. Per i contratti di durata inferiore a 12 mesi il periodo di prova è pari al 50% della durata del periodo di prova prevista per le assunzioni a tempo indeterminato.

VII. Saranno esenti dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato presso la stessa Azienda e per le stesse mansioni nel triennio precedente



mercoledì 16 marzo 2016

Come sono regolamentate le ferie dal ccnl aziende termali?

Art. 31 - ferie.

I. Il lavoratore non in prova ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo retribuito nella misura di 4 settimane di calendario (pari a 160 ore).

II. Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico di cui all’art. 30 senza prolungamento del periodo feriale.

III. Le ferie sono frazionabili a mese. Al lavoratore spetteranno tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di anzianità maturati.

IV. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; l’epoca sarà stabilita di comune accordo secondo le esigenze del lavoro.

V. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’Azienda è tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno nella località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall’art. 38.

VI. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il lavoratore, non in prova, ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestato.

VII. Il periodo di servizio superiore a 15 giorni verrà considerato, a questo fine, come mese intero.

VIII. L’assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso.

DICHIARAZIONE A VERBALE


Restano fermi i trattamenti individuali di miglior favore già acquisiti dal personale dipendente, conformemente a quanto previsto nei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

martedì 15 marzo 2016

Come è disciplinato il TFR nel ccnl aziende termali?

Art. 43

I. Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 nonché dalla l. 27 dicembre 2006, n. 296 e dal D.M. 30 gennaio 2007.
II. La retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto è costituita, ai sensi del secondo comma dell’art. 2120 del codice civile (sub 1 della legge n. 297/1982), esclusivamente dai seguenti elementi:
        minimo tabellare;
        indennità di contingenza, secondo quanto stabilito dalla legge n. 297/1982;
        eventuali aumenti periodici di anzianità;
        eventuali superminimi;
        eventuali aumenti di merito;
        tredicesima e quattordicesima mensilità;
        premio di produzione in atto al 23 maggio 1995;
        maggiorazione per lavoro di 8 ore continuative di cui all’art. 25;
        eventuali altri elementi aziendali per i quali sia espressamente prevista la computabilità.

III. L’obbligo di contribuzione a carico del datore di lavoro di cui all’art 8, comma 10, del D. Lgs. n. 252 del 2005 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) spetta, salvo diversa volontà aziendale, solo a quei lavoratori che aderiscono al Fondo Pensionistico complementare di settore.


NORMA TRANSITORIA - Ai sensi del 4° comma dell’art. 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297, relativamente al personale inquadrato nelle qualifiche di intermedi ed operai il Trattamento di fine rapporto viene calcolato in base alle seguenti misure:
        fino al 31 dicembre 1983 = 25/30
        dal 1° gennaio 1984 = 26/30
        dal 1° gennaio 1985 = 27/30
        dal 1° gennaio 1986 = 28/30

        dal 1° gennaio 1987 = 30/30

lunedì 14 marzo 2016

Come sono regolamentate le dimissioni e la risoluzione consensuale a partire dalla data del 12 marzo 2016?

Con l’articolo 26 del Dlgs 151 del 2015 le modalità di convalida e di trasmissione delle dimissioni sono state modificate con superamento delle regole stabilite dall’art. 4 commi da 17 a 23-bis della legge 92 del 2012.

 Secondo la norma in particolare: “1.  Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 55 comma 4 del dlgs 151 del 2001, e successive modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente

La norma imponeva la preventiva emanazione di un decreto del Ministero del lavoro che regolamentasse le modalità di trasmissione: una volta emanato la nuova procedura sarebbe stata operativa dal sessantesimo giorno[1].  

Il DM è stato emanato in data 15 dicembre 2015 e pubblicato in data 11 gennaio 2016 quindi è divenuto operativo il sessantesimo giorno successivo la sua pubblicazione per sicurezza a far data dal 11 marzo 2016).


Il decreto individua le seguenti definizioni (art. 2):

a)  «modulo»: il modello con il quale il lavoratore manifesta la volontà di recedere dal contratto di lavoro per dimissioni o risoluzione consensuale o di revocare tale volontà;
b)  «soggetti abilitati»: i patronati, le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione di cui agli art. 2, comma 1, lettera h), e 76 del Dlgs 2003 n. 276, che possono trasmettere il modulo per conto del lavoratore;
c)  «sistema informatico SMV»: il sistema informatico messo a disposizione dei lavoratori e dei soggetti abilitati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in attuazione dell'art. 26 comma 3 del Dlgs 151 del 2015;
d)  «codice identificativo del modulo»: il codice alfanumerico rilasciato dal sistema informatico SMV attestante il giorno e l'ora in cui il modulo è stato trasmesso dal lavoratore con le modalità di cui all'art. 3, comma 3;
e)  «data certa di trasmissione»: la data risultante dalla procedura di validazione temporale attestante il giorno e l'ora in cui il modulo è stato trasmesso dal lavoratore o dai soggetti abilitati.


L’art. 2 stabilisce:

1.  Per la comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e della loro revoca è adottato il modulo di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2.  Il modulo di cui al comma 1 è reso disponibile ai lavoratori e ai soggetti abilitati nel sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it, con le modalità tecniche di cui all'allegato B[2], che forma parte integrante del presente decreto.
3.  Il modulo di cui al comma 1 è inoltrato alla casella di posta elettronica certificata del datore di lavoro con le modalità stabilite nell'allegato B, il quale stabilisce, altresì, le modalità di trasmissione del modulo alla Direzione territoriale del lavoro competente e i caratteri di non contraffazione e falsificazione della manifestazione di volontà di recedere o risolvere il rapporto di lavoro o di revocare tale volontà.

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La revoca

In base al comma 2 dell’art. 26 del  Dlgs 151 del 2001 entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità.

Le sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che alteri i moduli di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.


Esclusioni

Le nuove norme non sono applicabili al lavoro domestico e nel caso in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengono nelle sedi di cui all’art. 2113 quarto comma cc o avanti alle commissioni di certificazione di cui all'articolo 76 del Dlgs 276 del 2003.








[1] 8.  Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e dalla medesima data sono abrogati i commi da 17 a 23-bis dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012 n. 92.

[2] Allegato B
Modalita' tecniche
Nel presente allegato è illustrata la procedura per la trasmissione del modulo per le dimissioni/risoluzione consensuale e loro revoca, che garantisce, in particolar modo:
il riconoscimento certo del soggetto che effettua l'adempimento (verifica dell'identità);
l'attribuzione di una data certa di trasmissione alla comunicazione (marca temporale);
la revoca della comunicazione entro sette giorni dalla data di trasmissione;
l'intervento di un soggetto abilitato a supporto del lavoratore per l'esecuzione delle operazioni di trasmissione e revoca.
Un aspetto importante riguarda la verifica dell'identità del soggetto che effettua l'adempimento. Questo controllo, necessario al fine di prevenire dimissioni o risoluzioni poste in essere da soggetti diversi dal lavoratore, poggia sull'applicazione del seguente vincolo: l'accesso alle funzionalità, disponibili nel portale lavoro.gov.it, dedicate alla trasmissione del modulo per le dimissioni/risoluzione consensuale e loro revoca, è possibile solo se l'utente è in possesso del codice personale I.N.P.S. (PIN I.N.P.S.). L'accesso alle funzionalità di gestione della comunicazione avviene attraverso link specifici nel portale lavoro.gov.it, il quale a sua volta poggia sull'anagrafica delle utenze di ClicLavoro, per il riconoscimento della tipologia dell'utente, e sull'autenticazione tramite il PIN I.N.P.S. per il suo riconoscimento certo. Il possesso del PIN I.N.P.S. non sostituisce le credenziali ClicLavoro, ma si aggiunge allo scopo di conferire un maggior livello di sicurezza al riconoscimento.
La richiesta di emissione del PIN deve essere inoltrata all'I.N.P.S., accedendo al portale I.N.P.S.it e attenendosi alla procedura per il rilascio del PIN.
Il possesso dell'utenza ClicLavoro e del PIN I.N.P.S. non sono necessari nel caso in cui la trasmissione del modulo venga eseguita per il tramite di un soggetto abilitato (art. 26 comma 4, del dlgs 151 del 2015). Quest'ultimo deve utilizzare la propria utenza ClicLavoro per accedere alle funzionalità e quindi assumersi la responsabilità dell'accertamento dell'identità del lavoratore che richiede la trasmissione del modulo attraverso la firma digitale del file PDF prodotto con i dati comunicati per le dimissioni/risoluzione consensuale e per la loro revoca e il salvataggio di questo nel sistema informatico SMV.

Nella figura che segue, è proposta la sequenza delle attività e decisioni che compongono l'intera procedura per la trasmissione e la revoca di un modulo di dimissioni/risoluzione consensuale, nella quale trova applicazione quanto sopra descritto.
Omissis


La procedura proposta può essere scomposta in tre macro fasi:
nella prima fase, il lavoratore, se non assistito da un soggetto abilitato, deve:
richiedere, se ancora non in suo possesso, il codice PIN I.N.P.S. all'Istituto;
creare un'utenza, se ancora non in suo possesso, per l'accesso al portale ClicLavoro.

Solo dopo aver soddisfatto entrambi i vincoli o nel caso in cui scegliesse di essere assistito da un soggetto abilitato, potrà procedere con le successive attività;
nella seconda fase il lavoratore, in autonomia o con l'assistenza di un soggetto abilitato può accedere tramite il portale lavoro.gov.it:
al form on-line per la trasmissione della comunicazione;
alla pagina di ricerca e selezione di una comunicazione, per l'invio di una revoca;
nell'ultima fase si procederà:
nel caso di adempimento eseguito con il supporto di un soggetto abilitato: alla firma digitale del modulo prodotto con i dati delle dimissioni/risoluzione consensuale o revoca degli stessi;
alla trasmissione del modulo di dimissioni/risoluzione consensuale/revoca al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente. In particolare, il datore di lavoro riceverà il modulo nella propria casella di posta elettronica certificata e la Direzione territoriale del lavoro riceverà una notifica nel proprio cruscotto e avrà la possibilità di visionare il modulo.
MODULO RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO/REVOCA.
Nella tabella sotto riportata vi è l'elenco delle informazioni che compongono un modulo di dimissioni volontarie/risoluzione consensuale e della loro revoca.



Tabella 1 - Modulo recesso dal rapporto di lavoro/revoca
Il portale, come primo passo nella compilazione di un modulo di recesso/revoca, chiederà all'utente di fornire le informazioni necessarie a risalire al rapporto di lavoro e quindi alla comunicazione obbligatoria di avvio/proroga/trasformazione/rettifica più recente.
Il recupero della comunicazione obbligatoria permette al sistema di popolare in automatico le sezioni 1, 2 e 3, con la sola eccezione dell'indirizzo e-mail, e quindi di inibire il loro aggiornamento all'utente.
Il lavoratore avrà la possibilità di scegliere se il rapporto di lavoro è iniziato prima del 2008 o dopo il 2008 (anno di entrata in vigore del sistema delle comunicazioni obbligatorie); nel primo caso dovrà compilare interamente le sezioni 2 e 3 mentre nel secondo caso dovrà inserire solo il codice fiscale del datore di lavoro e il sistema gli prospetterà tutti i rapporti di lavoro attivi in modo che il lavoratore possa scegliere quello dal quale intende recedere.
La sezione 4 dovrà sempre essere compilata dal lavoratore.
La sezione 5 sarà aggiornata automaticamente dal sistema, contestualmente al salvataggio nel sistema informatico SMV del Ministero.
Ad ogni modulo salvato sono attribuite due informazioni identificative:
la data di trasmissione (marca temporale): corrispondente alla data di sistema rilevata all'atto del salvataggio delle dimissioni/risoluzione consensuale;
un codice identificativo, con formato:
aaaammgghh24missms
coerente con la data di trasmissione, dove:
aaaa: anno (4 digit);
mm: mese (2 digit);
gg: giorno (2 digit);
hh24: ore, nel formato «24 ore» (2 digit);
mi: minuti (2 digit);
ss: secondi (2 digit);
ms: millisecondi (3 digit).
TIPOLOGIA DI UTENZA.
Le funzionalità per la trasmissione delle dimissioni volontarie/risoluzione consensuale e della loro revoca sono riservate alle seguenti classi di utenza:
lavoratori;
soggetti abilitati (art. 26 comma 4 dlgs 151 del 2015).
Oltre che a tali soggetti, le comunicazioni inviate sono accessibili nel portale, in sola lettura, a:
- i datori di lavoro, limitatamente a quelle riguardanti la propria azienda;
- le direzioni territoriali del lavoro, individuate per competenza.

sabato 12 marzo 2016

E' possibile cumulare pensione ed altri redditi?

In generale non vi è divieto di cumulo tra pensione e lavoro dipendente nei seguenti casi:


- i titolari di pensione di vecchiaia. Per effetto dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dal 1° gennaio 2001, infatti, le pensioni di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione[1]

- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1 gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell’articolo 19 del d.l. 25.6.2008, n. 112 convertito in legge 6.8.2008, n. 133[2];


- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (v. circolare n. 108 del 9.12.2008, p. 2);

Tali principi sono stati ribaditi dal messaggio Inps  del  24-09-2015, n. 5901[3].

Pertanto è possibile in seguito al conseguimento della pensione stipulare un rapporto di lavoro subordinato anche con lo stesso datore di lavoro.

Tuttavia come indicato dall’Inps con circolare n. 53422 Prs./178 del 02/10/1970, al punto 3, la ripresa dell’attività lavorativa da parte del lavoratore che consegue la pensione di anzianità non può in alcun caso coincidere con la data di decorrenza del trattamento pensionistico.
La ratio della normativa indicata in premessa, infatti, è nel senso di evitare che la percezione della pensione di anzianità avvenga contemporaneamente alla prestazione dell’attività lavorativa subordinata.
Pertanto, non possono essere concesse o sono da revocare le pensioni di anzianità per le quali vi è coincidenza temporale tra la data di rioccupazione (riscontrabile dalle comunicazioni da effettuarsi ai sensi della normativa vigente) e la decorrenza della pensione di anzianità”.

Il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello prot. 25/1/0003906 del 20/03/2009 da parte del Dicastero del Lavoro, ha confermato, al riguardo, che, in caso di riassunzione presso lo stesso o diverso datore di lavoro, “risulta comunque necessaria una soluzione di continuità fra i successivi rapporti di lavoro al momento della richiesta della pensione di anzianità e alla decorrenza della pensione stessa”.

In particolare:
“Considerazioni non dissimili sono applicabili ai fini del conseguimento del trattamento di vecchiaia nel caso in cui la rioccupazione avvenga presso il medesimo datore di lavoro, in quanto il diritto al trattamento in questione “deve intendersi verificato in coincidenza con il venir meno della preclusione costituita dallo svolgimento dell'attività lavorativa dipendente” (circ. n. 65 del 06/03/1995, punto 3).

Secondo la circolare Inps 10 luglio 2009 n. 89, “nel rispetto di quanto illustrato al precedente paragrafo 2, è possibile liquidare il richiesto trattamento pensionistico, a prescindere dalla durata del periodo di inattività, sia qualora il soggetto si rioccupi presso un datore di lavoro diverso da quello alle dipendenze del quale si trovava al momento della domanda di pensione, sia qualora detta rioccupazione avvenga con il medesimo datore di lavoro. In tal senso devono intendersi integrate le istruzioni fornite con circolare n. 97 del 05/04/1995, punto 2.
Al riguardo, al fine di accertare l’avvenuta interruzione del precedente rapporto di lavoro, è necessario unicamente riscontrare l’avvenuto esperimento di tutte le formalità conseguenti alla cessazione di detto rapporto: dimissioni del lavoratore, comunicazioni e scritture di legge, liquidazione di tutte le competenze economiche ecc.
Il Dicastero del Lavoro, infatti, in coerenza peraltro con i precedenti giurisprudenziali in materia, nonché con molteplici decisioni del Comitato Amministratore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, non ha reputato opportuno subordinare la liquidazione del trattamento pensionistico alla necessaria sussistenza di un lasso temporale minimo di inattività intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro e il successivo reimpiego.
Eventuali domande di pensione che risultino pendenti alla data della presente circolare devono essere definite in conformità ai nuovi criteri applicativi.
Del pari, devono essere definite in conformità alle presenti istruzioni le controversie giudiziarie pendenti, per le quali dovrà essere richiesta la cessazione della materia del contendere.
In conformità ai predetti principi devono altresì essere riesaminate tutte le domande già decise in senso negativo, anche nell’ipotesi in cui vi sia stata
pronuncia sfavorevole in sede di contenzioso amministrativo, salvo sia intervenuta sul punto sentenza passata in giudicato”





[1]1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente (216).
2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le quote delle pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento. Le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30 per cento dei predetti redditi. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2001 si applica la relativa previgente disciplina se più favorevole.

[2] Art. 19.  Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro (93)
1.  A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:
a)  sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
b)  sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.
2.  I commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi.

[3] Ecco il testo del messaggio:
1 – PREMESSA
 L'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nell'introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone, al comma 4, che, ai fini dell'applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno.

In applicazione dell'anzidetta disposizione i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2014, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno sono tenuti a dichiarare entro il 30 settembre 2015, data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell'anno 2014, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2014.

Con riferimento a tale disciplina, si forniscono chiarimenti in ordine all'individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2014.


2 - PENSIONATI ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI DICHIARARE I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CONSEGUITI NELL'ANNO 2014.

Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:

- i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;

- i titolari di pensione di vecchiaia. Si ricorda che per effetto dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;

- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1 gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell’articolo 19 del d.l. 25.6.2008, n. 112 convertito in legge 6.8.2008, n. 133;

- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (v. circolare n. 108 del 9.12.2008, p. 2);

- i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (v. circolare n. 20 del 26 gennaio 2001). Si precisa che ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi (v. circolare n. 22 dell’8 febbraio 1999 e messaggio n. 4233 del 23 luglio 1999).

Con riferimento agli assegni di invalidità si ricorda che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 42, della legge n. 335 del 1995, secondo cui all’assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla predetta legge, continuano ad operare anche nei casi in cui l’assegno di invalidità sia stato liquidato con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (v. circolari n. 234, punto 2, del 25 agosto 1995 e n. 20, punto 3, del 26 gennaio 2001).


3 - PENSIONATI SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI DICHIARARE I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CONSEGUITI NELL'ANNO 2014.

I pensionati che non si trovano nelle condizioni di cui al punto 2 sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2014 entro il 30 settembre 2015, tenuto conto del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione ai fini dell’IRPEF.

Si ritiene comunque opportuno richiamare le seguenti situazioni particolari.

3.1 - L'articolo 10, comma 2, del decreto n. 503 del 1992 stabilisce che le disposizioni in materia di incumulabilità con i redditi da lavoro non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al corrispondente anno.

Pertanto, i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che, non trovandosi nelle condizioni di cui al punto 2, sarebbero in linea di principio soggetti al divieto parziale di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, non sono in concreto assoggettati a tale divieto qualora nell'anno 2014 abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a euro 6.511,44.

3.2 - L'articolo 10, comma 5, del decreto n. 503 del 1992 stabilisce che i trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. Pertanto gli anzidetti redditi non assumono alcun rilievo ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la pensione.

A sua volta, il comma 4-bis, aggiunto all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dall'articolo 15 della legge 6 dicembre 1994, n. 673, stabilisce che le indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

Le indennità e i gettoni di presenza di cui all’articolo 82, commi 1 e 2, del TUEL percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (v. messaggio n. 340 del 26.9.2003, lettera B).

Del pari tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (e, quindi, ad esempio, le indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei) non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (v. circolare n. 58 del 10 marzo 1998, p. 2.1 e n. 197 del 23 dicembre 2003, p. 1).

Sono altresì cumulabili con il trattamento pensionistico le indennità di cui all’articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni (v. circolare n. 67 del 24 marzo 2000).

A norma dell’articolo 86 della legge 21 novembre 2000, n. 342 i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite per l’esercizio di tale funzione (v. circolare n. 20 del 26 gennaio 2001).


4 - REDDITI DA DICHIARARE

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.

Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.


5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

I soggetti tenuti alla dichiarazione possono utilizzare il portale dell’Istituto: www.inps.it – MODULI e procedere all’invio on line, previa autenticazione con PIN.

Il cittadino, una volta autenticatosi con PIN sul sito www.inps.it può accedere ai Servizi per il cittadino e selezionare la voce Dichiarazioni Reddituali (per la dichiarazione RED). Nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento e la Tipologia 2015 (dichiarazione redditi per l’anno 2014).

In alternativa è possibile scaricare il modulo 503 AUT dalla sezione dedicata del portale dell’Istituto: www.inps.it – MODULI, compilarlo e inviarlo a mezzo PEC alla sede competente.


6 – REGIME SANZIONATORIO

Ai sensi del comma 8 bis, aggiunto all’ articolo 10 del D. Lgs. n. 503 del 1992, dall'articolo 1, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.

Detta somma sarà prelevata dall'ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.


7 -DICHIARAZIONE A PREVENTIVO PER L’ANNO 2015

A norma del comma 4-bis, aggiunto all'articolo 10 del D. Lgs. n. 503 del 1992 dall'articolo 1, comma 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno.

A tal fine gli interessati sono tenuti a rilasciare all'ente previdenziale competente apposita dichiarazione, secondo le modalità illustrate al punto 5 del presente messaggio.

Le trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF.

Pertanto i pensionati, nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, che svolgano nel corrente anno attività di lavoro autonomo sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2015.

Le trattenute che verranno operate sulla pensione "a preventivo" saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi 2015 resa a consuntivo nell'anno 2016.


8 - ACQUISIZIONE DEI REDDITI DICHIARATI DAI PENSIONATI

I redditi da lavoro autonomo dichiarati dai pensionati devono essere acquisiti con le procedure di ricostituzione delle pensioni secondo le modalità in atto.

Sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a consuntivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dichiarata a preventivo non abbia avuto variazioni.

Del pari sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a preventivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dell’anno in corso non è variata rispetto a quella dichiarata a consuntivo per l’anno precedente.


9 – PENSIONATI ISCRITTI ALLA GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI

Per gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/retribuzione opera per i trattamenti pensionistici di inabilità.

Tali fattispecie si configurano nei trattamenti pensionistici privilegiati(indistintamente per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione) nonché in quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni (art. 13 legge n. 274/91 ovvero art. 27 della  legge n. 177/76per i dipendenti civili dello Stato).

Il trattamento pensionistico di inabilità (avente decorrenza dal 1° gennaio 2001) è regolato, ai fini del regime di cumulo, dall’art. 72, comma II° della “legge finanziaria 2001 n. 388 del 23 dicembre 2000, che a decorrere dall’entrata in vigore della stessa prevede che le quote di pensioni dirette di anzianità, di invaliditàe degli assegni diretti di invalidità a carico dell’A.G.O. e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% e sono cumulabili nella misura del 50 % con i redditi da lavoro dipendente; nel caso di reddito da lavoro autonomo le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30% dei predetti redditi.

In sede di compilazione telematica dell’istanza di pensione, il richiedente sottoscrive l’avvertenza che in caso di attività lavorativa autonoma/dipendente dopo la cessazione dal servizio, deve darne tempestiva comunicazione (art. 34 legge n. 177/76).

Pertanto gli interessati a tal fine potranno utilizzare le consuete modalità, ovvero avvalersi del modulo 503 AUT reperibile nel portale dell’Istituto: www.inps.it – sezione MODULI, compilarlo e trasmetterlo a mezzo PEC alla sede competente.