Come è regolamentato
il codice disciplinare nel ccnl Aziende Termali?
Art. 60 - norme di comportamento.
I Oltre che al presente contratto
collettivo di lavoro il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che
potranno essere stabilite dalla Direzione dell’Azienda, purché non contengano
modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente
contratto e che pertanto rientrino nelle normali attribuzioni del datore di
lavoro. Tali norme in ogni caso, saranno portate a conoscenza del lavoratore
mediante affissione in luogo ben visibile.
II. L’eventuale regolamento
interno non potrà contenere norme in deroga ed in contrasto con gli articoli
del presente contratto e della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 61 – disciplina aziendale
I Il lavoratore in tutte le
manifestazioni del rapporto di lavoro dipende dai superiori, come previsto
dall’organizzazione sindacale.
II. Egli deve
conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e verso i
superiori, i cui ordini è tenuto ad osservare.
III. In armonia
con la dignità personale del lavoratore i superiori impronteranno i rapporti
col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
IV. L’Azienda
dovrà curare di mettere i lavoratori in condizioni di evitare possibili
equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun
operaio è tenuto ad obbedire ed a rivolgersi in caso di necessità.
V. Il
lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti
all’esplicazione delle mansioni affidategli, e, in particolare:
1) rispettare
l’orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall’Azienda per il
controllo delle presenze;
2) dedicare
attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli,
osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni
impartite dai superiori;
3) conservare
assoluta segretezza sugli interessi dell’Azienda, non trarre profitto, con
danno dell’imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni
nell’Azienda, né svolgere attività contraria agli interessi della produzione
aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale dopo risolto il
contratto d’impiego, delle notizie attinte durante il servizio, fermo restando
quanto disposto dall’Art. 2125 cod. civ..
4) aver cura
dei locali, dei mobili, macchinari e strumenti a lui affidati.
Art. 62 – provvedimenti
disciplinari
I Le mancanze
dei lavoratori saranno punite a seconda della loro gravità e della loro
recidività.
II. I
provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto
o alle altre norme di cui all’art. 60 o alle disposizioni di volta in volta
emanate dalla Direzione saranno i seguenti:
a) ammonizione
verbale o scritta;
b) multa fino a
tre ore di normale retribuzione;
c) sospensione
dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni di effettivo lavoro;
d) licenziamento
ai sensi dell’art. 64.
Art. 63 –
Ammonizione multa e sospensione
I Normalmente
l’ammonizione verbale o quella scritta saranno inflitte nei casi di prima
mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva di
mancanza già punita con la multa nei mesi precedenti. Quando tuttavia le
mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle
mansioni esplicate, potranno infliggersi la multa o la sospensione anche in
caso di prima mancanza.
II. In via
esemplificativa incorre nei provvedimenti dell’ammonizione, della multa o della
sospensione, il lavoratore:
1) che non si
presenti al lavoro senza giustificarne il motivo, od abbandoni, anche
temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso
di materiale impossibilità a richiederla;
2) che non sia
reperito nel domicilio noto al datore di lavoro durante le fasce orarie di cui
al comma III dell’art. 44 (Malattia e infortunio non sul lavoro), o non si
presenti alle visite collegiali eventualmente previste da norme di legge;
3) che ritardi
l’inizio del lavoro, o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
4) che non
esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure che lo esegua con negligenza;
5) che arrechi,
per disattenzione, anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai
materiali di lavorazione, o che ometta di avvertire tempestivamente il suo
superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente
irregolarità dell’andamento del macchinario stesso;
6) che sia
trovato addormentato;
7) che fumi nei
locali dell’azienda;
8) che
introduca, senza autorizzazione, bevande alcooliche nello stabilimento;
9) che si
presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso il
lavoratore verrà inoltre allontanato;
10) che si
presti a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempreché il litigio non
assuma carattere di rissa;
11) che proceda
alla lavorazione o alla costruzione, nell’interno dello stabilimento, senza
autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di
terzi, sempreché si tratti di lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza;
12) che occulti
scarti di lavorazione;
13) che consumi
abusivamente generi alimentari prodotti o di pertinenza dell’Azienda; che in
qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del
regolamento interno dell’Azienda o che commetta qualunque atto che porti
pregiudizio alla morale, all’igiene, alla disciplina sempreché gli atti
relativi non debbano essere puniti con punizioni più gravi in relazione alla
entità e alla gravità o alla abituale recidiva dell’infrazione.
III. L’importo
delle multe, non costituenti risarcimento di danni, è devoluto alle esistenti
istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale e, in mancanza
di queste, all’INPS.
IV.
L’applicazione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a), b) e c)
dell’art. 62 dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme di cui all’Art. 7
della legge 20 maggio 1970, n. 300. Art.
64 –
licenziamento per cause disciplinari.
Il
licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita
dell’indennità di preavviso potrà essere inflitto per le mancanze più gravi e,
in via esemplificativa, nei seguenti casi: 1) rissa o vie di fatto nello
stabilimento;
2) assenza
ingiustificata per tre giorni consecutivi;
3) lavorazioni
o costruzioni nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della
Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, allorché si tratti
di lavorazione o costruzione di rilevanza;
4) movimenti
irregolari di medaglie, scritturazioni e timbratura di schede;
5) recidiva in
una qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei 12 mesi
antecedenti;
6) furto;
7) abbandono
ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano e del custode
dell’Azienda; 8) danneggiamento volontario di impianti o di materiale;
9) trafugamento
o rilevazione di modelli, schizzi, documenti, disegni o riproduzioni degli
stessi, formule, ricette, procedimenti particolari di lavorazione;
10) atti
implicanti dolo o colpa grave con danno della Azienda;
11) alterazioni
dolose dei sistemi aziendali di controllo di presenza;
12) concorrenza
sleale;
13)
inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi
incidenti alle persone o alle cose;
14)
insubordinazione grave verso i Superiori.
CHIARIMENTO A
VERBALE
I Resta inteso
che le disposizioni di cui al punto 13 dell’art. 63 e 3 dell’art. 64 riguardano
la consumazione di prodotti o merci nei reparti di lavorazione, confezione o
custodia cui il dipendente che commetta mancanza è addetto.
II.
L’asportazione dei prodotti o merci da parte dei dipendenti addetti ad un
reparto diverso da quello in cui viene effettuata la lavorazione, la
confezione, o la custodia dei prodotti stessi, rientra invece nella
disposizione di cui al punto 6. dell’art. 64.