Come è disciplinato il trattamento di fine rapporto nel ccnl
metalmeccanici industria?
In base all’art. 5 del titolo VIII:
All’atto della risoluzione del
rapporto l’azienda corrispondera` al lavoratore un trattamento di fine rapporto
da calcolarsi secondo quanto disposto dall’art. 2120 del Codice civile e dalla
legge 29 maggio 1982, n. 297, dal Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e
successive modifiche;
il pagamento del trattamento di
fine rapporto avverra` entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’indice
Istat da utilizzare ai fini della rivalutazione del fondo t.f.r..
Dichiarazione a verbale.
Le parti, in attuazione di quanto previsto dal
secondo comma dell’art. 2120 Codice civile, convengono che la retribuzione,
comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente alle prestazioni di lavoro
effettuate oltre il normale orario di lavoro e` esclusa dalla base di calcolo
del trattamento di fine rapporto. Quanto sopra senza pregiudizio per le
eventuali controversie giudiziarie attualmente in corso.
Norme transitorie.
1) Le parti, in attuazione di
quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 Codice civile, convengono che
a decorrere dal 1º gennaio 1998 e fino al 31 dicembre 1999 la tredicesima
mensilita` e` esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
2) Per i lavoratori a cui si
applicava la Disciplina
speciale, Parte prima, per il computo dell’indennita` di anzianita` maturata
fino al 31 maggio 1982, valgono le norme di cui all’art. 26, Disciplina
speciale, Parte prima, del C.c.n.l. 16 luglio 1979. Per il calcolo del
trattamento di fine rapporto maturato fino al 31 dicembre 1989 valgono le
misure in ore indicate dall’art. 26, Disciplina speciale, Parte prima, del C.c.n.l.
18 gennaio 1987 nonche´ – per il periodo 1º febbraio 1987-31 dicembre 1989 – le
disposizioni di cui alla Nota a verbale in calce allo stesso art. 26.
3) Per i lavoratori a cui si
applicava la Disciplina
speciale, Parte seconda per il computo dell’indennita` di anzianita` maturata
fino al 31 maggio 1982 valgono le norme di cui all’art. 6, Disciplina speciale,
Parte seconda del C.c.n.l. 16 luglio 1979. Per il calcolo del trattamento di
fine rapporto per il periodo 1º febbraio 1987-31 dicembre 1989, valgono le
disposizioni di cui alla Nota a verbale in calce all’art. 6, Disciplina
speciale, Parte seconda del C.c.n.l. 18 gennaio 1987.
4) Per i lavoratori a cui si
applicava la Disciplina
speciale, Parte terza, per il computo dell’indennita` di anzianita` maturata
fino al 31 maggio 1982 valgono le norme di cui all’art. 20, Disciplina
speciale, Parte terza del C.c.n.l. 16 luglio 1979. Per il calcolo del
trattamento di fine rapporto per il periodo 1º febbraio 1987-31 dicembre 1989,
valgono le disposizioni di cui alla Nota a verbale in calce all’art. 20,
Disciplina speciale, Parte terza, del C.c.n.l. 18 gennaio 1987.
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