Quando si può computare il lavoro straordinario negli istituti indiretti?
giovedì 31 dicembre 2020
martedì 29 dicembre 2020
Quale valore hanno le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della condizione di disabilità?
lunedì 28 dicembre 2020
Come va qualificato il rapporto con il rider?
giovedì 24 dicembre 2020
L'assoluzione in sede penale del dipendente pubblico determina il venir meno del procedimento disciplinare?
mercoledì 23 dicembre 2020
Quali sono gli elementi che contraddistinguono il mobbing?
martedì 22 dicembre 2020
Come si determina il danno da demansionamento?
lunedì 21 dicembre 2020
Quali sono i limiti dell'intervento del giudice nella valutazione del licenziamento collettivo?
giovedì 17 dicembre 2020
Quando si ha illegittima modifica della contestazione disciplinare?
mercoledì 16 dicembre 2020
In forza dell'accordo sindacale che stabilisce l'obbligo di assumere i lavoratori in forza presso altra azienda è possibile richiedere l'esecuzione in forma specifica?
martedì 15 dicembre 2020
Quale procedimento deve seguire il tribunale per determinare a quale ipotesi dell'art. 18 l. 300 del 1970 ricondurre l'illegittimità del licenziamento?
lunedì 14 dicembre 2020
Nel giudizio avente ad oggetto la legittimità della sanzione disciplinare quando può essere modificata la sanzione?
mercoledì 9 dicembre 2020
Quando il rapporto con i rider può essere considerato subordinato?
lunedì 7 dicembre 2020
Come si determina il trattamento economico di maternità?
venerdì 4 dicembre 2020
Ai contratti di somministrazione a tempo determinato si applica il diritto di precedenza previsto per il rapporti a termine?
In forza dell’art. 34 Dlgs 81 del 2015 comma 2: In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.
L’art. 24 espressamente escluso
dalla norma è quello che regolamenta il diritto di precedenza dei lavoratori a
termine:
Art. 24. Diritti di
precedenza
1. Salvo diversa
disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di
uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato
attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza
nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i
successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in
esecuzione dei rapporti a termine.
2. Per le lavoratrici, il
congedo di maternità di cui al Capo III del decreto
legislativo n. 151 del 2001, e successive modificazioni, usufruito
nell'esecuzione di un contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di
lavoro, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a
conseguire il diritto di precedenza di cui al comma 1. Alle medesime
lavoratrici è altresì riconosciuto, alle stesse condizioni di cui al comma 1,
il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal
datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni
già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.
3. Il lavoratore assunto a
tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di
precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello
stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
4. Il diritto di precedenza
deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 19,
comma 4, e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per
iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla
data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2, ed
entro tre mesi nel caso di cui al comma 3. Il diritto di precedenza si estingue
una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.
giovedì 3 dicembre 2020
Come è disciplinato il deposito del ricorso in appello dall'art. 434 cpc?
martedì 1 dicembre 2020
I trattamenti d'integrazione salariale di cui al DL 104 del 2020 a quali lavoratori si applicano?
lunedì 30 novembre 2020
Con il rito Fornero può essere richiesta in via subordinata la tutela obbligatoria?
sabato 28 novembre 2020
E' possibile annullare un concorso già terminato per la modifica dell'assetto organizzativo che ne aveva determinato il bando?
giovedì 26 novembre 2020
I trattamenti d'integrazione salariale Covid riconosciuti in forza del DL 137 del 2020 a quali lavoratori si applicano?
In forza del DL 149 del 2020 del 9 novembre 2020 art. 12 comma 2:
2. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
mercoledì 25 novembre 2020
Quando gli avvocati devono iscriversi alla gestione separata?
martedì 24 novembre 2020
Quali obblighi discendono dall'art. 2087 cc sul datore di lavoro?
lunedì 23 novembre 2020
Quando è dovuta l'Irap?
sabato 21 novembre 2020
Su chi grava l'onere di provare i fatti posti a fondamento del verbale ispettivo?
giovedì 19 novembre 2020
Come si determina la retribuzione ex art. 36 Cost.?
Cass. 10014 del 2016: “Va
disatteso altresì, il secondo profilo di doglianza, con il quale si critica la
sentenza impugnata per il mancato computo nella determinazione delle differenze
retributive liquidate, degli scatti di anzianità e della quattordicesima mensilità oltre che del calcolo
dei relativi importi nel t.f.r. La pronuncia è infatti conforme a diritto,
collocandosi nel solco dei principi affermati da questa Corte, che vanno qui
ribaditi, alla cui stregua "In tema di adeguamento della retribuzione ai
sensi dell'art.
36 Cost., il giudice, anche se il datore di lavoro non aderisca ad alcuna
delle organizzazioni sindacali che lo hanno sottoscritto, può assumere a
parametro il contratto collettivo di settore, con riferimento limitato ai soli
titoli previsti dal CCNL che integrano il concetto di giusta
retribuzione, costituita dai minimi retributivi stabiliti per ciascuna
qualifica dalla contrattazione collettiva, e con esclusione dei compensi
aggiuntivi, degli scatti di anzianità e delle mensilità ulteriori
rispetto alla tredicesima ". (vedi
ex aliis, Cass. 4/12/2013 n. 27138, Cass. 4/6/2008 n. 14791). Il contratto
collettivo di settore, rappresenta, infatti, il più adeguato strumento per
determinare il contenuto del diritto alla retribuzione, anche se limitatamente
ai titoli contrattuali che costituiscono espressione, per loro natura, della
giusta retribuzione, con esclusione, quindi, dei compensi
aggiuntivi, degli scatti di anzianità e delle mensilità aggiuntive oltre la tredicesima (Cass. 18/3/2004 n.5519).
Si tratta di principi con i quali questa Corte ha definito con continuità la
disciplina delle fattispecie in cui non rinvenga applicazione diretta del c.c.n.l.
di settore e sia d'uopo il ricorso ai parametri della retribuzione adeguata
secondo i canoni di rango costituzionale, e dai quali non vi sono motivi per
discostarsi.
Cass. civ. Sez. lavoro Sent.,
04/12/2013, n. 27138 In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost.,
il giudice, anche se il datore di lavoro non aderisca ad alcuna delle
organizzazioni sindacali che lo hanno sottoscritto, può assumere a parametro il
contratto collettivo di settore, con riferimento limitato ai soli titoli
previsti dal CCNL che integrano il concetto di giusta
retribuzione, costituita dai minimi retributivi
stabiliti per ciascuna qualifica dalla contrattazione collettiva e con
esclusione, pertanto, dei compensi aggiuntivi, degli scatti di anzianità e
delle mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima. Ne consegue che per la
determinazione del corrispettivo dell'attività lavorativa in regime di
subordinazione di un medico di casa di cura privata va escluso il compenso di
pronta reperibilità, in quanto voce retributiva tipicamente contrattuale.
(Cassa con rinvio, App. Roma, 03/08/2010)
Ed ancora: “ il giudice, per valutare la sufficienza della retribuzione del lavoratore ai sensi dell'art. 36 Cost., può utilizzare la disciplina
collettiva del diverso settore come parametro di raffronto e quale criterio
orientativo, limitatamente alla retribuzione base senza riguardo per gli altri
istituti contrattuali ed esclusa ogni automatica applicazione. (Cassa con
rinvio, App. Venezia, 21 Maggio 2004) …
Dello stesso avviso la giurisprudenza di
merito:
Tribunale Ascoli Piceno Sez. lavoro,
19/02/2016
In tema di adeguamento della retribuzione ex art 36 Cost.,
il giudice, anche se il datore di lavoro non aderisca ad alcuna delle
organizzazioni sindacali che lo hanno sottoscritto, può assumere a parametro il
contratto collettivo di settore, con riferimento limitato ai soli titoli
previsti dal CCNL che integrano il concetto di giusta
retribuzione, costituita dai minimi retributivi stabiliti per ciascuna
qualifica dalla contrattazione collettiva, e con esclusione dei compensi
aggiuntivi, degli scatti di anzianità e delle mensilità ulteriori rispetto alla
tredicesima.
Tribunale Milano Sez. lavoro,
08/04/2015
In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost.,
il giudice, anche se il datore di lavoro non aderisca ad alcuna delle
organizzazioni sindacali che lo hanno sottoscritto, può assumere a parametro il
contratto collettivo di settore, con riferimento limitato ai soli titoli
previsti dal CCNL che integrano il concetto di giusta
retribuzione, costituita dai minimi retributivi stabiliti per ciascuna
qualifica dalla contrattazione collettiva, e con esclusione dei compensi
aggiuntivi, degli scatti di anzianità e delle mensilità ulteriori rispetto alla
tredicesima.
martedì 17 novembre 2020
A chi appartiene la giurisdizione sugli atti di nomina dei direttori generali del SSN?
lunedì 16 novembre 2020
venerdì 13 novembre 2020
Il licenziamento collettivo può essere limitato ad un solo reparto o unità produttiva?
giovedì 12 novembre 2020
Quali misure sul reddito di emergenza sono state introdotte dal DL 137 del 2020?
mercoledì 11 novembre 2020
Quale dilazione sui versamenti contributivi ha previsto il DL 137 del 2020?
ART. 13. Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive
martedì 10 novembre 2020
Come è stata regolamentata la proroga degli ammortizzatori sociali dal DL 137 del 2020?
lunedì 9 novembre 2020
La violazione della reiterazione del termine nei rapporti con il pubblico impiego che risarcimento origina?
Cass. 03-03-2020, n. 5740
Con l'unico motivo del ricorso principale la Croce Rossa Italiana ha impugnato il capo della sentenza d'appello in cui si è ritenuto applicabile al credito risarcitorio da illegittima reiterazione di contratti a termine la prescrizione ordinaria decennale ed ha dedotto, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1337, 1338, 2087 c.c., e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36;
6. ha premesso di avere col ricorso in appello (terzo motivo) denunciato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata anche rispetto alla domanda di risarcimento danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine;
7. ha sostenuto che il diritto al risarcimento del danno previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, abbia natura precontrattuale; tale danno infatti deriverebbe non dalla mancata esecuzione della prestazione lavorativa a causa dell'inadempimento datoriale, bensì dall'impiego di risorse e tempo per un rapporto di lavoro precario in vista di una stabilizzazione mai verificatasi; in altri termini, verrebbe in gioco la lesione dell'interesse negativo a non essere coinvolti in rapporti di lavoro a tempo determinato illegittimi;
8. ha escluso che il danno di cui all'art. 36 cit., potesse considerarsi come derivante dalla mancata conversione in rapporto a tempo indeterminato in quanto lo stesso risulterebbe correlato alla lesione di un interesse non meritevole di tutela in base al disposto dell'art. 97 Cost.;
9. ha affermato che la responsabilità di cui all'art. 36 cit., in quanto di natura precontrattuale è soggetta alla prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2947 c.c.;
10. il ricorso principale è infondato, alla luce dei principi affermati da questa Corte sul danno di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36;
11. come si legge in Cass., S.U. n. 5072 del 2016, il danno di cui all'art. 36 cit., non deriva dalla mancata conversione in rapporto a tempo indeterminato e quindi dalla perdita del posto di lavoro, a cui il dipendente non avrebbe mai avuto diritto non avendo superato un concorso pubblico per un posto stabile. Il danno per il dipendente pubblico conseguente alla reiterazione di plurimi contratti a termine è altro: il lavoratore a termine nel pubblico impiego, se il termine è illegittimamente apposto, perde la chance della occupazione alternativa migliore; è il cit. art. 36, comma 5, che definisce il danno risarcibile come derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative e non già come derivante dalla perdita di un posto di lavoro;
12. in quanto derivante dalla esecuzione del contratto concluso in violazione di norme imperative, il danno risarcibile in base al cit. art. 36, comma 5, è un danno da responsabilità contrattuale, così definito nella citata pronuncia delle Sezioni Unite, il cui risarcimento deve comprendere, ai sensi dell'art. 1223 c.c., sia la perdita subita, nella specie dal lavoratore, sia il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta;
13. ai fini della misura risarcitoria prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, le Sezioni Unite cit., adottando una interpretazione conforme al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), hanno fatto riferimento alla fattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto;
14. da quanto detto discende che il danno risarcibile ai sensi del citato art. 36, ha origine contrattuale e il relativo diritto è pertanto assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale (cfr. Cass. n. 9402 del 2017 in motivazione; n. 14996 del 2012; n. 12697 del 2001);
15. la sentenza d'appello si è attenuta ai principi appena richiamati e si sottrae pertanto alle censure di violazione di legge proposte col motivo di ricorso in esame;
16. da quanto detto discende il rigetto del ricorso principale, risultando assorbito il ricorso incidentale condizionato;
17. le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo il criterio di soccombenza e liquidate come in dispositivo;
venerdì 6 novembre 2020
Come deve essere determinata la subordinazione?
giovedì 5 novembre 2020
Entro quali limiti è risarcibile la mancata fornitura di vestiario ai dipendenti?
Cass. , 30/10/2020, n. 24146
mercoledì 4 novembre 2020
Quando può essere risarcito il danno differenziale?
martedì 3 novembre 2020
In caso di cessione d'azienda ex art. 2112 cc è necessario il consenso del lavoratore al trasferimento?
Cass. civ. Sez. lavoro, 19/01/2018, n. 1382
lunedì 2 novembre 2020
Come si determina il danno da demansionamento?
sabato 31 ottobre 2020
giovedì 29 ottobre 2020
A partire da quando può essere richiesta l'indennità sostitutiva della reintegrazione?
Cass. 25-01-2011, n. 1690
Dalla norma di evince
che si tratta di una "facoltà" conferita al prestatore di lavoro, che
deve essere esercitata entro un determinato termine e cioè entro trenta giorni
dal deposito della sentenza. Non è invece precisato a partire da quale momento
possa essere esercitata. Il collegamento con il deposito della sentenza risulta
formulato solo per far decorrere il termine di trenta giorni oltre il quale la
facoltà non può più essere esercitata. Ciò non esclude che la richiesta possa
essere fatta anche prima del deposito della sentenza. La giurisprudenza ha,
infatti, ritenuto, costantemente, che la richiesta di indennità sostitutiva
della reintegrazione può essere fatta ben prima della decisione: in corso di causa
(Cass., 28 luglio 2005, n. 15898) o con il ricorso introduttivo del giudizio
(Cass., 28 novembre 2006, n. 25210). Nel medesimo ordine logico deve affermarsi
che l'indennità può essere richiesta con il ricorso per ottenere in via
d'urgenza un provvedimento contro il licenziamento ritenuto illegittimo.
Cass. civ. Sez. lavoro, 28/11/2006, n. 25210
Il
testo del comma 5 dell'art. 18, legge
n. 300/1970 - nella parte in cui stabilisce che, qualora il lavoratore
non abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della
sentenza il pagamento dell'indennità in sostituzione della reintegrazione, il
rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare del suddetto termine - si
limita a fissare un termine di decadenza per l'esercizio della ripetuta facoltà
(nell'ovvia esigenza di contenere in tempi ragionevoli la situazione di
incertezza conseguente ad una pronunzia di accoglimento), ma non stabilisce
affatto un "dies a quo" in relazione all'attivazione di quel potere.
In applicazione di tale principio deve ritenersi pienamente valida ed efficace
l'opzione per l'indennità sostitutiva esercitata prima del deposito della
sentenza che ha accertato l'illegittimità del licenziamento ed ha disposto la
reintegrazione nel posto di lavoro.
Cass. 28-07-2005,
n. 15898 Passando all'esame della prima questione
posta dal terzo motivo, relativa agli effetti della manifestazione da parte del
lavoratore nel corso del giudizio di impugnazione del licenziamento della opzione
per l'attribuzione dell'indennità pari a quindici mensilità della retribuzione
in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro (art. 18, quinto
comma, l.
n. 300, nel testo di cui all'art. 1 l.
n. 108/1990), deve ritenersi corretto l'operato del Tribunale di Pistoia,
che ha cumulato tale indennità con il risarcimento del danno maturato a favore
dei lavoratori, per la perdita delle retribuzioni, fino al momento
dell'esercizio dell'opzione. Questa Corte ha precisato che il diritto del
lavoratore ad optare per l'indennità integrativa deriva dalla stessa
illegittimità del licenziamento e contemporaneamente al diritto al
reintegrazione (Cass. 16 ottobre 1998 n. 10283, 8 aprile 2000 n. 4472 e 12
giugno 2000 n. 8015) e che quindi il lavoratore può limitarsi inizialmente a
chiedere in giudizio tale indennità in sostituzione della domanda di
reintegrazione (sentenze n. 10283/1998 e 8015/2000), così come può esercitare
la stessa scelta nel corso del giudizio, fermo restando il diritto al
risarcimento del danno ex art. 18, quarto comma (sentenza n. 4472/2000).
Cass.
civ. Sez. lavoro, 12-06-2000, n. 8015
É, infatti, evidente che la norma si limita a
fissare il termine finale per l'esercizio della facoltà di opzione (nell'ovvia,
esigenza di contenere in tempi ragionevoli la situazione di incertezza
conseguente ad una pronunzia di accoglimento) ma non stabilisce affatto un
termine giudiziale per l'attivazione di quel potere di scelta
lunedì 26 ottobre 2020
Posso utilizzare in giudizio una registrazione cui ho partecipato?
sabato 24 ottobre 2020
Nel licenziamento per superamento del periodo di comporto devo indicare i giorni di assenza?
martedì 20 ottobre 2020
In cosa consiste la perdita di chance?
lunedì 19 ottobre 2020
Le malattie cagionate da mobbing possono rientrare nelle malattie professionali indennizzabili dall'INAIL?
Cass. 20774 del 2018